|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto
n. 4874/604 |
Bellinzona
|
Sentenza In nome |
|
||
|
Il Giudice della Pretura penale |
|||||
|
Damiano Stefani |
|||||
|
|
|||||
sedente con il segretario Marco Agustoni per statuire sul ricorso 8 marzo 2006 presentato da
|
|
RI 1 difeso da: DI 1 , |
|
|
contro |
|
|
la decisione 24 febbraio 2006 emessa dalla Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino, |
viste le osservazioni 17 marzo 2006 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della circolazione, con decisione del 24 febbraio 2006, ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 550.--, oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.-- e alle spese di fr. 40.--, per i seguenti fatti accertati il 7 ottobre 2005 in territorio di __________:
“Ha omesso, quale tassista di osservare e far osservare all’autista __________ (suo dipendente) le disposizioni dell’OLR2 concernenti le pause e l’uso del cronotachigrafo”;
che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 56, 103 cpv. 1, 106 cpv. 1 LCStr, 8, 15, 28 cpv. 1, 2 e 4 OLR2;
che RI 1 è insorto contro tale decisione con ricorso dell’8 marzo 2006, con il quale ha chiesto l’annullamento della multa, protestando tasse, spese e ripetibili;
che nelle sue osservazioni 17 marzo 2006 la Sezione della circolazione ha postulato la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata;
considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell’art 12 LPContr;
che, secondo l'art. 8 cpv. 1 OLR2, dopo una guida di 4 ore e mezzo il conducente deve osservare una pausa di almeno 45 minuti nella misura in cui non inizia, immediatamente dopo, un periodo di riposo quotidiano o un giorno di riposo settimanale. Se il conducente osserva la pausa prima dello scadere delle 4 ore e mezzo di guida, sono sufficienti una pausa di 30 minuti oppure due pause di 20 minuti ciascuna. Durante le pause il conducente deve astenersi dalla guida di un veicolo;
che, per l'art. 8 cpv. 2 OLR2, il lavoratore deve osservare una pausa - nelle modalità prescritte ai cpv. 3 e 4 - al più tardi dopo una durata del lavoro di 5 ore e mezzo nella misura in cui non inizia, immediatamente dopo, un periodo di riposo quotidiano o settimanale. Durante le pause il lavoratore non può esercitare un’attività professionale;
che, giusta l’art. 15 cpv. 1 ORL2, fin tanto che il conducente si trova nel veicolo o in prossimità di esso, egli deve sempre tenere il cronotachigrafo in funzione durante la sua attività professionale e servirsene in maniera tale che la durata della guida e degli altri lavori come pure le pause siano correttamente indicate ed appaiano visibili per ogni singolo conducente senza che sorgano dubbi;
che, ai sensi dell’art. 15 cpv. 2 vORL2, se sono effettuate corse di carattere privato con il veicolo, l’odocronografo deve essere mantenuto continuamente in funzione; bisogna scegliere la posizione “Pausa” (posizione “0” o il simbolo “sedia”);
che chiunque viola le disposizioni sulla durata del lavoro, della guida e del riposo (art. 5-13) è punito con l’arresto o con la multa (art. 28 cpv. 1 ORL2). È parimenti punito con la multa chiunque contravviene alle disposizioni sul controllo (art. 15-23), segnatamente chi adopera scorrettamente il cronotachigrafo (art. 28 cpv. 2 lett. b ORL2);
che il datore di lavoro che induce un conducente a commettere un atto punibile ai sensi della presente ordinanza oppure che non glielo impedisce, nei limiti delle sue possibilità, è passibile della stessa pena che il conducente (art. 28 cpv. 4 prima frase ORL2);
che in concreto la Sezione della circolazione ha multato l'insorgente, come detto, per avere "omesso, quale tassista di osservare e far osservare all’autista __________ (suo dipendente) le disposizioni dell’OLR2 concernenti le pause e l’uso del cronotachigrafo”;
che durante un controllo esperito dalla Polizia cantonale il 7 ottobre 2005, con riferimento ai 12 mesi precedenti, erano difatti emerse le seguenti trasgressioni: "1. superamento periodo di lavoro senza pausa; 2. uso scorretto del cronotachigrafo" (cfr. rapporto di contravvenzione 4 novembre 2005);
che il ricorrente contesta l’infrazione ascrittagli, negando anzitutto l’esistenza di un contratto di lavoro o altro negozio giuridico parificabile con il signor __________, ragione per cui si pretende libero da ogni responsabilità nei confronti dello stesso;
che, in effetti, dal fascicolo processuale non emerge alcun indizio che attesti l’esistenza di un rapporto di subordinazione tra il ricorrente e il signor __________ di modo che non è comprovata la qualità di datore di lavoro del primo;
che in altri termini, in mancanza di elementi concreti in tal senso, non è dato di sapere se il signor __________ guidasse professionalmente il taxi alle dipendenze del ricorrente, rispettivamente sotto i suoi ordini ai sensi dell’ORL2;
che ciò posto, il ricorrente deve essere prosciolto dall’infrazione relativa all’omissione, in qualità di datore di lavoro, di far osservare le disposizioni dell’ORL2 ad altro autista;
che per quanto attiene all’addebito mossogli per essersi lui stesso astenuto dalle prescritte pause e per aver fatto uso scorretto del cronotachigrafo, il ricorrente nega ogni responsabilità, attestando in modo apodittico di aver sempre rispettato le pause; in proposito, soggiunge di aver utilizzato “il veicolo taxi anche per spostamenti privati, motivo per cui non è possibile accertare che effettivamente [egli] ha commesso le infrazioni che gli sono imputate”;
che l’argomentazione addotta non è liberatoria;
che in primo luogo non vi è motivo di dubitare della concludenza degli accertamenti esperiti dall’autorità d’indagine sulla base del cronotachigrafo, dei dischi e del libretto di lavoro messi a disposizione dal ricorrente ai fini del controllo, dai quali è emerso che in 11-20 occasioni vi è stato superamento del periodo di lavoro senza pausa da parte di due autisti (cfr. rapporto di controllo aziendale 7 ottobre 2005, pag. 2);
che in secondo luogo, come detto, l’ORL2 impone al conducente di tenere il cronotachigrafo sempre in funzione anche durante eventuali corse di carattere privato, di modo che il mancato posizionamento del disco sulla posizione “pausa” configura, a non averne dubbio, un caso di uso scorretto ai sensi della legge;
che tuttavia non è possibile sulla scorta del predetto rapporto di controllo - che tiene conto delle infrazioni di un secondo autista, del quale l’autorità non ha saputo circostanziare un eventuale nesso con il ricorrente - quantificare il numero esatto di volte in cui quest’ultimo è incorso nelle infrazioni ascrittegli. Ciononostante è innegabile che egli abbia trasgredito alle disposizioni dell’ORL2;
che in siffatte evenienze si giustifica comminare una sanzione pecuniaria ridotta, adeguando conseguentemente gli oneri processuali di primo grado;
che tutto ben ponderato una multa di fr. 200.-- risulta convenientemente proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;
che visto l’esito del gravame si prescinde dal prelievo di tasse e spese dell’odierno giudizio (art. 15 cpv. 2 LPContr);
che, per quanto attiene alle ripetibili, la LPContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente consenta all'autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente, né un simile principio scaturisce dal diritto federale (cfr. DTF 105 Ia 128 cons. 2b);
per questi motivi, visti gli art. 56, 103 cpv. 1, 106 cpv. 1 LCStr; 8, 15, 28 cpv. 1, 2 e 4 OLR2; 1 e segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è inflitta una multa di fr. 200.--, oltre a una tassa di giustizia di fr. 50.-- e alle spese di fr. 40.--.
2. Non si prelevano né tasse né spese dell’odierno giudizio. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
|
|
. |
Il giudice: Il segretario:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Entro lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in materia costituzionale (art. 119 LTF).