Incarto n.
30.2006.69

4880/604

Bellinzona

23 ottobre 2006

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con la vicecancelliera Petra Vanoni in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 7 marzo 2006 presentato da

 

 

RI 1,

 

contro

 

la decisione 24 febbraio 2006 n. 4880/604 emessa dalla CRTE 1

 

 

                                         letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto                             in fatto

 

                                 A.     La CRTE 1 con decisione 24 febbraio 2006 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 100.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per il seguente motivo:

                                        

                                         “Alla guida del natante TI __________ effettuava la pesca senza avere esposto l’apposito pallone di segnalazione.”

 

                                         Fatti accertati il 20 dicembre 2005 in territorio di Gerra (Gambarogno).

 

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 40 cpv. 1 e 48 LNI; 31 cpv. 2 ONI.

 

                                 B.     Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

 

 

 

considerato                      in diritto

 

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine.

 

                                 2.     Preliminarmente occorre chinarsi su una presunta violazione del diritto di essere sentito adombrata dal ricorrente poiché l’autorità di prime cure avrebbe ritenuto – a torto – che non sono state presentate osservazioni. Egli afferma in infatti che, contrariamente a quanto riportato nella decisione impugnata, ha contestato gli addebiti mossigli nel rapporto di contravvenzione 21 dicembre 2005 e, in proposito, precisa quanto segue:

 

                                         “Mi permetto di farvi notare che a tempo debito ho inoltrato ricorso (recte: osservazioni) contro l’intimazione di contravvenzione del 26.12.2005 con le spiegazioni del caso, al posto di polizia sottoscritto cioè Polizia Cantonale 6915 Pambio Noranco (…). Questo scritto però non si trova più, stando alle informazioni che ho avuto per telefono”.

 

                                         Sennonché la prova dell’invio delle osservazioni incombe al ricorrente. In questo senso, egli avrebbe perlomeno dovuto provvedere ad estrarre una fotocopia delle non meglio datate osservazioni presentate alla Polizia di Pambio-Noranco da accludere al gravame - come fatto con la fotocopia dell’intimazione di contravvenzione - rispettivamente presentare l’eventuale ricevuta postale di spedizione, al fine di rendere quantomeno verosimile l’esistenza delle stesse. In queste circostanze non può essere ritenuta alcuna violazione del suo diritto di essere sentito, il ricorrente dovendo assumersi le conseguenze della mancata prova dell’inoltro delle osservazioni.

 

                                         Nulla osta pertanto all’esame della fattispecie nel merito.

 

                                 4.     Giusta l’art. 31 cpv. 2 ONI, le imbarcazioni intente di giorno alla pesca con la sciabica portano un pallone bianco.

 

                                         Chiunque viola le norme di circolazione della legge, delle convenzioni internazionali o degli atti esecutivi della Confederazione o dei Cantoni, è punito con l’arresto o con la multa (art. 40 cpv. 1 LNI).

 

                                 5.     La CRTE 1 ha punito il ricorrente - in applicazione delle predette norme – per aver omesso di esporre l’apposito pallone di segnalazione mentre effettuava la pesca alla guida del natante TI 793.

 

                                 6.     Invitato con scritto raccomandato 14 marzo 2006 della Pretura penale a fornire una breve motivazione del proprio gravame, il ricorrente - che non contesta di per sé la fattispecie ravvisata dall’autorità di prime cure - si limita ad asserire che il pallone di segnalazione gli sarebbe stato rubato, unitamente alla guada. Egli precisa di essersi accorto di questo fatto solo una volta giunto al lago durante la pesca (cfr. scritto 21 marzo 2006).

                                        

                                         Orbene, la giustificazione addotta dal ricorrente a sostegno del proprio agire, oltre a non essere minimamente comprovata o quantomeno resa verosimile, ad esempio mediante la presentazione di una denuncia per furto, non è liberatoria, ossia tale da giustificare la violazione perpetrata, né consente di ridurre l’importo della multa. In effetti, una volta accortosi dell’asserto furto del pallone di segnalazione - la cui presenza durante la pesca costituisce una norma di circolazione che persegue evidenti scopi di sicurezza - egli non avrebbe dovuto intraprendere, rispettivamente proseguire l’attività prospettata. Non avendolo fatto egli è incorso nella violazione dell’art. 31 cpv. 1 ONI.

                                         Da ultimo, si osserva che il ricorrente non adduce ulteriori giustificazioni, né evoca circostanze che inducano a scostarsi dalla decisione impugnata.

 

                                 7.     La multa inflitta risulta peraltro confacentemente proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

 

                                         Il ricorso – infondato – deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese dell’odierno giudizio (art. 15 LPContr).

 

 

per questi motivi                 visti gli art. 40 cpv. 1 e 48 LNI; 31 cpv. 2 ONI; 1 segg. LPContr;

 

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.

 

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 100.- e le tasse di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

 

 RI 1,

CRTE 1

 

 

 

Il presidente:                                                                            La segretaria:

 

 

 

 

 

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).