Incarto n.
30.2006.6

719/606

Bellinzona

7 febbraio 2006

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

 

sedente con il segretario Marco Agustoni per statuire sul ricorso 14 gennaio 2006 presentato da

 

 

RI 1

 

contro

 

la decisione 13 gennaio 2006 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

 

viste                                  le osservazioni 23 gennaio 2006 presentate dalla Sezione della circolazione;

 

                                         letti ed esaminati gli atti;

 

ritenuto                             in fatto:

                                         che la Sezione della circolazione, con decisione del 13 gennaio 2006, ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 100.--, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.-- e le spese di fr. 10.--, per i seguenti fatti accertati il 4 ottobre 2005 in territorio di __________:

                                         “ha circolato con il veicolo __________ impiegando, durante la guida, un telefono senza dispositivo mani libere;”

                                         che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 31 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr e 3 cpv. 1 ONC;

                                         che RI 1 è insorto contro tale decisione con ricorso del 14 gennaio 2006, con il quale ha chiesto l’annullamento della multa ed un congruo rimborso delle spese;

                                         che nelle sue osservazioni del 23 gennaio 2006 la Sezione della circolazione ha postulato la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata;

considerato                      in diritto:

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell’art. 12 LPContr;

                                         che, giusta l’art. 31 cpv. 1 LCStr, il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza;

                                         che, per l’art. 3 cpv. 1 ONC, il conducente deve rivolgere la sua attenzione alla strada e alla circolazione. Egli non deve compiere movimenti che impediscono la manovra sicura del veicolo. Inoltre la sua attenzione non deve essere distratta né dalla radio né da altri apparecchi riproduttori del suono;

                                         che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto o la multa (art. 90 cifra 1 LCStr);

                                         che per l’impiego durante la guida di un telefono senza dispositivo “mani libere”, è comminata una sanzione pecuniaria di fr. 100.-- (cifra 311 dell’allegato 1 dell’Ordinanza concernente le multe disciplinari (OMD);

                                         che il ricorrente ha a più riprese contestato l’impiego durante la guida del telefonino senza dispositivo “mani libere”, sottolineando come tale impianto sia parte integrante del suo veicolo __________ targato __________ (cfr. lettera del 10 ottobre 2005, allegato C del ricorso);

                                         che a sostegno di siffatte affermazioni, il ricorrente ha prodotto una copia dei tabulati telefonici dalla quale risulta che al giorno e all’ora in cui gli viene rimproverata l’infrazione non è stata effettuata alcuna chiamata con il suo telefonino;

                                         che l’agente denunciante nel proprio rapporto di contro-osservazioni del 15 ottobre 2005 si è limitato a confermare la multa disciplinare, senza tuttavia fornire alcuna precisazione in merito ai fatti, se non che l’infrazione è stata constatata anche dal collega di pattuglia;

                                         che le dichiarazioni di polizia non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza: rientra nelle attribuzioni dell’autorità decidente apprezzare liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall’autore dell’accertamento ed esaminare la pertinenza della descrizione dei fatti, tenendo conto delle argomentazioni sollevate dal multato;

                                         che la produzione di tabulati telefonici o simili attestazioni di società telefoniche non è, di per sé sola, per nulla concludente sul piano probatorio: il conducente potrebbe far uso di un telefono mobile di cui non è il titolare e, inoltre, i tabulati telefonici riportano unicamente le telefonate effettuate, e non quelle ricevute;

                                         che secondo l’art. 32 cpv. 1 Cost. ognuno è presunto innocente fino a quando non è stato dimostrato il contrario;

                                         che, ben ponderate le due versioni, le prove raccolte dall’istanza inferiore appaiono insufficienti per convincere questo giudice della colpevolezza del ricorrente: considerate le contestazioni portate dal denunciato, l’autorità dipartimentale avrebbe dovuto chiedere all’agente denunciante di precisare le modalità dell’infrazione osservata al fine di fornire ulteriori elementi utili al giudizio ed alla valutazione della fattispecie;

                                         che in virtù del precitato principio “in dubio pro reo” l’insorgente va pertanto prosciolto dall’accusa formulata nei suoi confronti;

                                         che visto l’esito del gravame, non si prelevano né tasse né spese di giustizia;

                                         che sulle ripetibili la LPContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente consenta all’autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente, né un simile principio scaturisce dal diritto federale (DTF 105 Ia 128 consid. 2b);

 

per questi motivi                 visti gli art. 31 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;

 

pronuncia:                1.     Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.

 

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese. Non si assegnano ripetibili.

 

                                 3.     Intimazione a:

 

 

 

 

 

Il giudice:                                                                                 Il segretario: