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Incarto
n. 4845/604 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Presidente della Pretura penale |
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Marco Kraushaar |
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sedente con Natalia Ferrara in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 13 marzo 2006 presentato da
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RI 1 difesa da: DI 1 |
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contro |
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la decisione 24 febbraio 2006 n° 4845/604 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino, |
viste le osservazioni 20 marzo 2006 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
A. La Sezione della circolazione con decisione 24 febbraio 2006 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 800.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.- e alle spese di fr. 90.-, per i seguenti motivi:
“Alla guida della vettura TI __________, non osservava una segnalazione semaforica gialla, s’inoltrava in un’intersezione e collideva con un autoveicolo sopraggiungente da destra. Inoltre circolava in stato di ebrietà con una concentrazione di alcol nel sangue da 0.5 a 0.79 g/kg. Ometteva pure di allacciarsi con la cintura di sicurezza.”
Fatti accertati il __________ in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 31 cpv. 2, 36 cpv. 2, 55 cpv. 6, 57 cpv. 5 lett. a, 90 cifra 1, 91 cifra 1, 103 cpv. 1, 106 cpv. 1 LCStr; art. 2 cpv. 1, 3a cpv. 1, 14 cpv. 1 ONC; art. 68 cpv. 4 OSStr.
B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l’annullamento limitatamente all’infrazione di inosservanza della segnalazione semaforica con conseguente riduzione della multa a un importo non superiore a fr. 450.-.
C. La Sezione della circolazione nelle osservazioni 7 dicembre 2005 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine.
Nell’atto ricorsale l’insorgente postula il richiamo dell’incarto della Sezione della circolazione concernente la risoluzione impugnata e i tabulati relativi all’impianto semaforico in via __________. L'art. 12 cpv. 1 della legge di procedura per le contravvenzioni (LPContr) conferisce al giudice della Pretura penale la facoltà di completare l'istruttoria d'ufficio. Il giudice può sempre rinunciare, nondimeno, ad assumere mezzi di prova il cui presumibile risultato non porterebbe elementi di rilievo ("apprezzamento anticipato delle prove": DTF 125 I 135 consid. 6c/cc in fine con richiami di dottrina e di giurisprudenza, 124 I 211 consid. 4a, 122 V 162 consid. 1d). Nella fattispecie il richiamo dell’incarto della Sezione della circolazione risulta essere pacifico, mentre i tabulati dell’impianto semaforico richiesti non sono atti a recare chiarimenti di rilievo ai fini del giudizio.
Nulla osta pertanto all'esame del ricorso nel merito.
2. Giusta l'art. 27 cpv. 1 prima frase LCStr l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali. Per quanto concerne i segnali luminosi, la luce rossa significa “fermata” (art. 68 cpv. 1 prima frase vOSStr, che corrisponde ora al cpv. 1bis in vigore dal 1° marzo 2006), mentre quella verde dà via libera (cpv. 2 prima frase). La luce gialla, se segue alla luce verde, indica “fermata” per i veicoli che possono fermarsi ancora prima dell’intersezione; se è accesa insieme con la luce rossa indica di prepararsi per ripartire e attendere che la luce verde dia il via libera (cpv. 4). Inoltre secondo l'art. 14 cpv. 1 ONC chi è tenuto a dare la precedenza non deve ostacolare la marcia di chi ne ha diritto; egli deve ridurre per tempo la velocità e, se è obbligato ad aspettare, fermarsi prima dell'intersezione.
Per l’art. 31 cpv. 2 LCStr le persone che, sotto influsso di alcol, non hanno le attitudini fisiche o psichiche necessarie per guidare un veicolo, durante questo periodo non sono ritenute idonee alla guida e non devono condurre un veicolo. Un conducente è considerato in ogni caso inabile alla guida per influsso alcolico (ebrietà) se presenta una concentrazione di alcol nel sangue dello 0,5 per mille o più oppure se ha nell’organismo una quantità di alcol che determina una tale concentrazione (art. 1 dell’ Ordinanza dell’Assemblea federale concernente i valori limite di alcolemia nella circolazione).
Secondo l’art. 3a cpv. 1 ONC nelle automobili, negli autofurgoni, nei furgoncini e nei trattori a sella leggeri, il conducente e i passeggeri devono, durante la corsa, allacciarsi con la cintura di sicurezza.
Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella presente legge o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr). Chiunque conduce un veicolo a motore in stato di ebrietà è punito con la multa. Una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria è inflitta quando è rilevata una concentrazione qualificata di alcol nel sangue (art. 91 cifra 1 LCStr).
Per l'inosservanza di segnali luminosi, l'allegato 1 all'ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741.031) commina una sanzione pecuniaria di fr. 250.- (infrazione n. 309.1). Per l’omissione di allacciarsi con la cintura di sicurezza quale conducente di veicoli la stessa è di fr. 60.- (infrazione n. 312.1).
3. La Sezione della circolazione - in applicazione delle predette disposizioni - rimprovera alla multata di non essersi fermata con la propria vettura davanti a un semaforo giallo e di essersi inoltrata in un’intersezione collidendo con un veicolo sopraggiungente da destra. Inoltre la multata conduceva il proprio veicolo in stato di ebbrezza e senza essere allacciata con la cintura di sicurezza.
4. La ricorrente, dal canto suo, contesta di aver commesso la prima infrazione ascrittale, sostenendo fin dai primi attimi seguiti all’incidente di aver visto commutare il semaforo sull’arancione ma di aver deciso comunque di proseguire per la sua strada, poiché viaggiando a una velocità di circa 50 km/h e trovandosi particolarmente vicina al semaforo non aveva alcuna possibilità di arrestarsi, senza rischiare di mettere in pericolo la sicurezza degli ulteriori utenti della strada. Pretende inoltre che se per lei la luce era arancione, per l’altro protagonista sopraggiungente da destra questa non poteva che essere rossa, attestando che il sinistro è pertanto da addebitare esclusivamente a quest’ultimo, il quale da parte sua sostiene che l’insorgente procedeva a forte velocità e che è ripartito quando il segnale dava luce verde. Una testimone ha inoltre affermato di presumere che la signora R1 “non abbia rallentato o fatto altro per evitare la collisione”.
Per quanto concerne le infrazioni di guida in stato di ebrietà e omissione di allacciarsi con la cintura di sicurezza, queste sono state immediatamente riconosciute dalla ricorrente, per cui non formano oggetto di discussione.
5. Nell’evenienza concreta gli agenti di polizia, giunti sul luogo a fatti avvenuti, non hanno potuto, per evidenti motivi, appurare se il colore del segnale semaforico del protagonista proveniente dal sedime scolastico era verde, né se quello della ricorrente era rosso o giallo e neppure in quest’ultima ipotesi a quale distanza la stessa si trovasse dalla linea di arresto quando ha commutato sul giallo. Essi hanno solo potuto interrogare i due protagonisti e la testimone che percorreva la stessa via dell’insorgente in senso inverso ed era ferma al semaforo.
L’altro protagonista della collisione ha precisato di essere ripartito con il verde. Non vi è alcun motivo di non credere a questa affermazione, perché è poco verosimile che egli dopo essere stato fermo davanti al semaforo rosso – circostanza confermata dalla testimone – si sia poi riavviato quando la luce era ancora rossa. Tutt’al più si potrebbe sostenere che egli, avendo visto il veicolo della testimone fermo, fosse particolarmente pronto a ripartire e si sia avviato non appena il semaforo ha commutato sul giallo per transitare sulla linea di arresto – visto il breve lasso di tempo in cui è indicato il giallo prima del verde – a segnale ormai verde.
Ciò significa che la ricorrente ha superato la linea di arresto della sua segnalazione semaforica quando il segnale dava luce rossa (solo così è possibile che l’altro segnale commuti sul giallo) o perlomeno – visto che vi è un discreto spazio tra la linea di arresto e il centro dell’intersezione dove è avvenuta la collisione e tenuto conto della velocità dichiarata di 50 km/h – proprio quando il semaforo stava commutando dal giallo al rosso. Questo spiegherebbe perché l’insorgente sostiene di essere passata con il giallo.
Ad ogni buon conto non vi è certezza che ella sia transitata con il rosso, né l’autorità di prime cure lo pretende.
Diventa a questo punto essenziale stabilire se la ricorrente avesse ancora, una volta percepito il colore giallo, la possibilità di fermarsi. Infatti, in questa ipotesi - che è quella rimproverata nell’intimazione di contravvenzione – vi sarebbe la violazione dell’art. 68 cpv. 4 lett. a OSStr.
A tal fine, oltre alla velocità (che, in difetto di altri elementi, può essere ammessa di 50 km/h), occorrerebbe sapere a che distanza si trovava l’insorgente quando il segnale luminoso ha commutato sul giallo. In concreto manca qualsiasi indicazione in merito e non vi sono altri indizi che permettano di stabilire se ella avesse ancora la possibilità di fermarsi, come invero sembrerebbe (a meno che la velocità fosse superiore a quella dichiarata).
Persistendo comunque il dubbio, le giustificazioni addotte dalla ricorrente risultano essere liberatorie, in quanto l’attraversamento di un’intersezione con il semaforo giallo, se non vi è la possibilità di fermarsi, non costituisce di per sé un’infrazione.
6. Il ricorso va pertanto accolto e la decisione impugnata annullata limitatamente all’infrazione concernente l’inosservanza di segnali luminosi, con conseguente adeguamento degli oneri di primo grado.
Visto l’esito del gravame si prescinde dal prelievo di tasse e spese di questa sede (art. 15 LPContr).
per questi motivi visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv. 2, 90 cifra 1, 91 cifra 1 LCStr; art. 14 cpv. 1 ONC; art. 68 cpv. 4 OSStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata limitatamente all’infrazione per inosservanza di segnali luminosi.
§ Di conseguenza alla ricorrente è inflitta una multa di fr. 410.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.- e alle spese di fr. 30.-.
2. Non si prelevano né tasse né spese.
3. Intimazione a:
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Il presidente: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Entro lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in materia costituzionale (art. 119 LTF).