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Incarto
n. 1170/604 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Damiano Stefani |
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sedente con il segretario Marco Agustoni per statuire sul ricorso 19 gennaio 2006 presentato da
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RI 1 domiciliata a _____________ |
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contro |
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la decisione 13 gennaio 2006 emessa dSezione della circolazione, Camorino, |
viste le osservazioni 30 gennaio 2006 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti.
ritenuto in fatto:
che la Sezione della circolazione, con decisione del 13 gennaio 2006, ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 200.--, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 40.-- e le spese di fr. 70.--, per i seguenti fatti accertati il 12 novembre 2005 in territorio di __________:
“alla guida della vettura __________, nell’abitato di __________, a suo dire perché abbagliata dal sole, non si avvedeva di un paracarro sito sulla sua destra e lo urtava provocando il cappottamento del veicolo che in seguito si fermava adagiato sul fianco sinistro”;
che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 31 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr e 3 cpv. 1 ONC;
che RI 1 è insorta contro tale decisione con ricorso del 19 gennaio 2006, con il quale ha sostanzialmente chiesto un riesame della fattispecie;
che nelle sue osservazioni del 30 gennaio 2006 la Sezione della circolazione ha postulato la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata;
considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine;
che preliminarmente la ricorrente chiede che questo giudice disponga un sopralluogo;
che, giusta l’art. 12 cpv. 1 LPContr, il giudice della Pretura penale ha la facoltà di completare l’istruttoria d’ufficio. Il giudice può tuttavia rinunciare ad assumere mezzi di prova il cui presumibile risultato non porterebbe elementi di rilievo (“apprezzamento anticipato delle prove”: DTF 125 I 135 consid. 6c/cc in fine con richiami di dottrina e giurisprudenza, DTF 124 I 211 consid. 4., DTF 122 V 162 consid. 1d);
che, nella presente fattispecie, la prova richiesta dall’insorgente non appare suscettibile d’influire sull’esito del giudizio, gli atti di causa essendo chiari e completi;
che pertanto nulla osta all’esame del ricorso nel merito;
che, giusta l’art. 31 cpv. 1 LCStr, il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza;
che, per l’art. 3 cpv. 1 vONC, il conducente deve rivolgere la sua attenzione alla strada e alla circolazione. Egli non deve compiere movimenti che impediscono la manovra sicura del veicolo. Inoltre la sua attenzione non deve essere distratta né dalla radio né da altri apparecchi riproduttori del suono;
che, ai sensi dell’art. 32 cpv. 1 LCStr, la velocità deve sempre essere adattata alle circostanze, in particolare alle peculiarità del veicolo e del carico, come anche alle condizioni della strada, della circolazione e della visibilità. Nei punti in cui il veicolo potrebbe intralciare la circolazione, il conducente deve circolare lentamente e, se necessario fermarsi, in particolare dove la visibilità non è buona, alle intersezioni con scarsa visuale e ai passaggi a livello;
che il conducente deve circolare a una velocità che gli permetta di fermarsi nello spazio visibile; se l’incrocio con altri veicolo è difficile, egli deve poter fermarsi nella metà dello spazio visibile;
che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto o la multa (art. 90 cifra 1 LCStr);
che l’insorgente non nega l’adempimento della fattispecie ravvisata dalla Sezione della circolazione (fatti peraltro da lei prontamente riconosciuti, quanto alla dinamica dell’incidente, in occasione della propria deposizione di fronte agli agenti di polizia (cfr. verbale di interrogatorio 12 novembre 2005, pag. 1), ma lascia piuttosto intendere di non essere responsabile degli stessi, poiché in sostanza il paracarro da lei urtato non si sarebbe trovato a destra della carreggiata, ma da destra avrebbe invaso notevolmente la stessa (cfr. ricorso 19 gennaio 2006 e osservazioni 14 dicembre 2005);
che, quand’anche si volesse ammettere che il paracarro sporgesse in larga misura sul campo stradale, così come appare dalle fotografie allegate al rapporto di polizia, nulla muterebbe in merito alla colpevolezza della ricorrente. In effetti, anche in siffatta evenienza - peraltro assai inverosimile -, quest’ultima avrebbe dovuto e potuto evitare l’ostacolo senza perdere la padronanza di guida;
che ciò vale a maggior ragione non appena si consideri che la ricorrente stava circolando all’interno del quartiere residenziale in cui abita, segnalato quale zona con limite di velocità massimo di 30 km/h, lungo una strada secondaria, rettilinea e pianeggiante, in cui è usuale che vi siano degli elementi di moderazione del traffico e dove i conducenti di veicoli devono usare speciale prudenza ed avere riguardo verso gli altri (art. 41a ONC);
che, a questo proposito, il fatto che l’insorgente, come da lei stessa ammesso, sia stata abbagliata dalla luce del sole non attenua la sua responsabilità. Al contrario, tale circostanza avrebbe infatti dovuto indurla a rallentare ulteriormente o a fermarsi del tutto;
che la multa inflitta è convenientemente proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;
che il ricorso deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPcontr);
per questi motivi, visti gli art. 31 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1 vONC; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 150.-- e le spese di fr. 50.-- sono a carico della ricorrente.
3. Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica della sentenza (art. 272 PP).
4. Intimazione a:
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Il giudice: Il segretario: