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Incarto
n. 7956/801 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Presidente della Pretura penale |
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Marco Kraushaar |
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sedente con Sara Friedli in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 7 aprile 2007 presentato da
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RI 1 |
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contro |
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la decisione 16 marzo 2007 n. 7956/801 emessa della Sezione della circolazione, Camorino, |
viste le osservazioni 20 aprile 2007 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. La Sezione della circolazione con decisione __________ ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 80.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per i seguenti motivi:
"Si è fermat[a] con il veicolo TI __________ sul marciapiede senza lasciare libero un passaggio di almeno 1.5 metri per i pedoni”.
Fatti accertati il __________ in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 43 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; art. 41 cpv. 1bis ONC.
B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.
C. La Sezione di circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine.
Con atto ricorsuale l’insorgente postula l’esperimento di un sopralluogo per accertare le dimensioni del marciapiede e la posizione della vettura.
L’art. 12 della legge di procedura per le contravvenzioni (LPContr) conferisce al giudice della Pretura penale facoltà di completare l’istruttoria d’ufficio. Il giudice può sempre rinunciare, nondimeno, ad assumere mezzi di prova il cui presumibile risultato non porterebbe elementi di rilievo (“apprezzamento anticipato delle prove”: DTF 125 I 135 consid. 6c/cc in fine con richiami di dottrina e giurisprudenza ; DTF 124 I 211 consid. 4 ; DTF 122 V 162 consid. 1d).
Nella fattispecie la prova richiesta non appare suscettibile di recare ulteriori chiarimenti ai fini del giudizio, gli atti di causa essendo sufficientemente chiari e completi da permettere a questo giudice di formare il proprio convincimento.
Nulla osta pertanto all’esame del ricorso nel merito.
2. Giusta l’art. 43 cpv. 2 LCStr il marciapiede è riservato ai pedoni, la ciclopista è riservata ai ciclisti. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni. In tal senso, l’art. 41 cpv. 1 ONC, stabilisce che i velocipedi possono essere parcheggiati sul marciapiede se resta libero uno spazio di almeno 1.50 metri per i pedoni. Se non è autorizzato espressamente mediante segnali o demarcazioni, è vietato parcheggiare altri veicoli sul marciapiede. In mancanza di siffatta segnaletica è possibile “parcheggiare” sul marciapiede solamente per caricare o scaricare merci oppure per far salire o scendere i passeggeri dai veicoli; deve restare sempre libero uno spazio di almeno 1.50 metri per i pedoni. Inoltre, queste operazioni devono essere svolte nel più breve tempo possibile (art. 41 cpv. 1bis ONC).
Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr). Per la fermata sul marciapiede senza lasciar libero un passaggio di almeno 1.50 metri per i pedoni, l’allegato 1 all’ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741.031) commina una sanzione pecuniaria di fr. 80.- (infrazione n. 228.2).
3. La Sezione della circolazione – in applicazione delle predette disposizioni – rimprovera alla multata di essersi fermata con il proprio veicolo su un marciapiede senza lasciare libero uno spazio di 1.50 metri per il passaggio dei pedoni. La decisione si basa sull’accertamento di un agente della Prosegur.
4. La ricorrente, dal canto suo, contesta l’infrazione facendo valere che:
“Nel caso di specie la zona interessata alla breve sosta è formata da un marciapiede pubblico unito ad un marciapiede aperto alla circolazione pubblica (o al pubblico transito), senza segnalazione di proprietà privata o linea divisoria e senza alcuna delimitazione o divieto di transito per i pedoni. Oltretutto, vista la configurazione e la larghezza del marciapiede (a suo dire, 7.16 m x 5 m in prossimità dell’ingresso delle abitazioni, ndr), la situazione concreta garantiva ampiamente la sicurezza di eventuali pedoni in transito, compresi utenti con passeggini o persone disabili, e il [suo] comportamento non provocava né lieve né notevole intralcio agli stessi” (cfr. ricorso 7 aprile 2007, punto 9).
Nel precedente scritto 19 settembre 2006, ella specificava le circostanze in cui è avvenuta la fermata come segue: “Ho lasciato l’automobile per pochissimo tempo sotto la mia abitazione in quanto, a causa del cambiamento di domicilio, dovevo portare un pesante pacco nel mio appartamento. Il parcheggio a me riservato si trova ad una distanza di circa 50-100 metri, quindi ciò è di forte impedimento per le operazioni di trasloco. La posizione della vettura non impediva assolutamente il normale transito di pedoni e di autovetture. Lo spazio per il transito delle vetture era abbondantemente sufficiente per le due corsie di marcia ed il passaggio dei pedoni era di larghezza di gran lunga superiore (4.20 metri) a quella minima consentita di 1.50 metri, poiché l’auto era in corrispondenza dell’ampia zona antistante l’ingresso del palazzo”.
5. L’agente accertatore, nel rapporto 9 gennaio 2007 e in seguito nel rapporto 11 febbraio 2007– al quale ha accluso alcune fotografie formato A4 del luogo della presunta infrazione – ha confermato il rapporto di contravvenzione evidenziando che la misurazione effettuata dalla ricorrente è erronea, poiché non tiene conto della distinzione tra sedime comunale e suolo privato:
“La proprietaria del veicolo contesta che ci sono più di 1.5 metri, ma su suolo privato dove noi non possiamo intervenire, invece su sedime comunale dove era parcheggiata la vettura non c’era lo spazio per i pedoni, in quanto la stessa come ripeto occupava quasi tutto il marciapiede esistente come dalle foto allegate che mostrano dove inizia il marciapiede di proprietà comunale dove era parcheggiata la vettura e dove inizia il sedime privato”.
6. In sostanza, le rispettive versioni della ricorrente e dell’agente non divergono sulla posizione della vettura, bensì sull’ampiezza dello spazio lasciato libero per il passaggio dei pedoni e quindi sulla nozione di marciapiede. In tali circostanze si rivela dunque necessaria la precisazione di tale concetto, poiché da essa ne discende l’esito del ricorso.
Nella legislazione svizzera il marciapiede non viene definito in modo chiaro. La giurisprudenza lo definisce negativamente, sostenendo che la presenza di veicoli, container o il fatto che la superficie non è mai utilizzata dai pedoni, non pregiudica la connotazione di marciapiede.
Tale nozione va stabilita tenendo conto delle circostanze locali e del fatto che la mancanza di differenze di costruzione o di rivestimento tra le superfici aperte al pubblico non vuol dire che non si tratti di un marciapiede (cfr. Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Commentaire, Losanna 1996, n. 2.2.1 ad art. 43 LCStr). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, i marciapiedi fanno parte della via pubblica e soggiacciono pertanto alle norme sulla circolazione stradale (cfr. Bussy/Rusconi, op. cit., n. 2.2.3 ad art. 43 LCStr; DTF 101 Ia 565 consid. 3). Laddove il marciapiede si trova su suolo privato, la giurisprudenza ha altresì specificato che si tratta di via pubblica, nella misura in cui il proprietario non lo sottrae a tale utilizzo, manifestando l’uso privato attraverso segni esteriori riconoscibili, ad es. occupando lo spazio che gli appartiene mediante la posa di oggetti quali tavoli, sedie, vasi di fiori o anche veicoli a motore (DTF 109 IV 131 consid. 3), senza che sia conseguentemente necessario procedere alla posa di divieti di sorta.
7. La ricorrente, come detto, fa valere che “nel caso di specie la zona interessata alla breve sosta è formata da un marciapiede pubblico unito ad un marciapiede aperto alla circolazione pubblica (o al pubblico transito), senza segnalazione di proprietà privata o linea divisoria e senza alcuna delimitazione o divieto di transito per i pedoni” (cfr. ricorso 7 aprile 2007, punto 9). A sostegno della sua tesi, produce una planimetria con dimensioni, che, già di primo acchito, non risultano essere uniformi e in scala.
Da un accertamento eseguito da questo giudice presso l’Ufficio tecnico del Comune di __________, risulta che il fondo comprendente la porzione di terreno litigioso fa parte di una comproprietà coattiva privata, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente e dall’agente denunciante. Dalla relativa planimetria emerge che i comproprietari del terreno hanno adibito una parte di fondo alla funzione di marciapiede (subalterno ”l”) e l’attigua striscia alla funzione di prato (subalterno “i”). In altri termini, i comproprietari hanno concesso l’uso pubblico sulla parte adibita a marciapiede, mantenendo tuttavia l’uso privato sulla restante superficie del terreno, situazione che - a prescindere dal legame di proprietà sul fondo - si evince chiaramente dalla documentazione fotografica agli atti.
In effetti, dalla stessa si può notare una differenza tra la parte di suolo adibito a marciapiede, che è asfaltato, e il resto del terreno, sul quale si constata la presenza di porzioni di asfalto (in corrispondenza dell’accesso ai complessi abitativi) alternate a porzioni di prato, di qualche arbusto e di un cestino dei rifiuti. Si può inoltre distinguere una linea longitudinale più scura che delimita il marciapiede dal resto del suolo privato. Risulta dunque evidente che il marciapiede non è costituito dall’integrità del terreno, come vorrebbe far intendere la ricorrente, ma unicamente dalla porzione adibita a tale scopo e chiaramente circoscritta da una linea divisoria dal resto della superficie, caratterizzato da particolari riconoscibili esternamente di cui già si è detto.
Tenuto conto delle considerazioni che precedono, come pure del fatto che non vi è motivo di dubitare delle affermazioni precise e lineari dell’agente accertatore, il quale ha più volte asserito che la vettura della ricorrente occupava quasi tutto il marciapiede esistente, occorre concludere che la sosta effettuata dalla stessa, seppur di breve durata, non è compatibile con i dettami dell’art. 41 cpv. 1bis ONC.
8. Nelle motivazioni del ricorso, la ricorrente cita poi la sentenza DTF 117 IV 507, in cui il Tribunale federale afferma che “su di una strada non principale, la fermata o la sosta di un veicolo non è illecita già per il fatto che essa impedisca l’incrocio di due autovetture, sempreché sussista uno spazio sufficiente per consentire il passaggio, conformemente alla destinazione della strada in questione, e che non ne derivi un pericolo d’incidente (consid. 2b)”. Secondo la ricorrente, sebbene tale sentenza tratti dell’art. 37 cpv. 2 LCStr, “può essere illuminante nel caso di specie, se si argomenta in materia di pericolosità della circolazione”. In sostanza, a suo dire, la sosta da lei effettuata non sarebbe illecita, in quanto non ha comportato alcuna modifica del percorso pedonale e quindi non ha creato nessun ostacolato o messa in pericolo.
Orbene, a non averne dubbio, tale decisione non è di alcuna pertinenza nel caso di specie, poiché riferita a tutt’altra fattispecie, ovvero alla sosta / fermata su una strada non principale, laddove, pur non essendo possibile l’incrocio tra due vetture, non vi è ostacolo alla circolazione stradale né pericolo d’incidente, in ossequio al principio generale di cui all’art. 37 cpv. 2 LCStr. In altri termini, nella sentenza citata si tratta di sosta o fermata su una strada secondaria, analizzata alla luce del principio generale sancito dall’art. 37 cpv. 2 LCStr, in difetto di una regolamentazione specifica, che è invece data e violata nel caso di specie.
Per questi motivi, l’argomento non può essere ritenuto fondato e suscettibile di modificare il convincimento cui perviene questo giudice con affidante e tranquilla persuasione.
9. A giusta ragione la Sezione della circolazione ha inflitto alla ricorrente una multa di fr. 80.-, pari alla sanzione prevista dall’allegato 1 all’OMD per siffatto genere d’infrazione (n. 228.2), aumentata dalle tasse e spese previste dalla legge in sede di procedura ordinaria.
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Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
per questi motivi, visti gli art. 43 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 41 cpv. 1bis ONC; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico della ricorrente.
3. Intimazione a:
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Il presidente: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Entro lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in materia costituzionale (art. 119 LTF).