Incarto n.
30.2007.116

8961/890

Bellinzona

28 luglio 2008

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 24 aprile 2007 presentato da

 

 

RI 1,

 

contro

 

la decisione 30 marzo 2007 n. 8961/890 emessa dalla CRTE 1

 

viste                                  le osservazioni 15 maggio 2007 presentate dalla CRTE 1, Camorino;

 

                                         letti ed esaminati gli atti,

 

 

considerato                      in fatto ed in diritto

 

                                         che con decisione 30 marzo 2007 la CRTE 1 ha inflitto ad RI 1 una multa di fr. 40.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per aver “posteggiato il veicolo TI__________ superando la durata di parcheggio autorizzata”, il 24 novembre 2006 a __________;

 

                                         che il ricorrente non contesta l’infrazione, ma si oppone al pagamento di tasse e spese, sostenendo che: “con sorpresa ho ricevuto oggi dalla mia ex Ditta (n.d.r.: __________ SA, __________, alla quale sono in effetti stati recapitati sia la risoluzione impugnata, sia il precedente rapporto di contravvenzione 15 gennaio 2007) l’allegata risoluzione per un mancato pagamento del limite di durata di parcheggio, quando mi avrebbero dovuto avvisare prima onde poter evitare i costi supplementari da voi richiesti. Non ho comunque trovato l’intimazione sul parabrezza altrimenti mi sarei affrettato a pagare quanto dovuto e, comunque vista la sbadataggine della mia ex Ditta, spero di pagare solo l’ammontare di fr. 40.-”.

                                         che l’autorità di prima istanza, preso atto delle argomentazioni ricorsuali, si astiene dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio;

 

                                         che in effetti nulla induce a ritenere che l’insorgente non avrebbe pagato la sanzione nei termini della procedura disciplinare – che non prevede spese – se ne avesse avuto conoscenza;

 

                                         che il ricorso deve di conseguenza essere accolto;

 

                                         che visto l’esito del gravame non si prelevano né tasse né spese per l’odierno giudizio;

 

 

per questi motivi                 visti gli 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 1 segg. LPContr;

 

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è modificata nel senso che ad RI 1 è inflitta una multa di fr. 40.- senza tassa di giustizia e spese.

 

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese in questa sede.

 

                                 3.     Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

Il presidente:                                                                            La segretaria:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

                     Entro lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in materia costituzionale (art. 119 LTF).