Incarto n.
30.2007.121

10625/802

Bellinzona

4 agosto 2008

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 25 aprile 2007 presentato da

 

 

RI 1,

 

contro

 

la decisione 20 aprile 2007 n. 10625/802 emessa dalla CRTE 1

 

viste                                  le osservazioni 10 maggio 2007 presentate dalla CRTE 1, ______;

 

                                         letti ed esaminati gli atti,

 

 

ritenuto                             in fatto

 

                                 A.     La CRTE 1 con decisione 20 aprile 2007 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 1’000.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.- e alle spese di fr. 40.-, per i seguenti motivi:

                                         "Ha circolato con l’autoarticolato leggero TI __________ – TI __________ superando la pressione massima sul perno ralla del (semi)rimorchio prescritta dall’allegato della licenza di circolazione”.

 

                                         Fatti accertati il 1° febbraio 2007 in territorio di __________.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione dell’art. 96 cifra 1 LCStr.

 

                                 B.     Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendo, in sostanza, che la multa venga ridotta in considerazione di un superamento massimo di 57 kg.

 

                                 C.     La CRTE 1, nelle osservazioni 10 maggio 2007, propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

 

 

considerato                      in diritto

 

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.

 

                                 2.     La CRTE 1 rimprovera al multato, in applicazione dell’art. 96 cifra 1 cpv. 2 LCStr (che stabilisce che chiunque non osserva le limitazioni o le altre condizioni, in particolare circa il peso totale ammesso del veicolo, cui una licenza di circolazione o un permesso è subordinato in virtù della presente legge o nel singolo caso, è punito con la multa), di aver circolato con l’autoarticolato leggero TI __________ - TI __________ superando la pressione massima sul perno ralla del rimorchio prescritta dall’allegato della licenza di circolazione.

 

                                         Dal rapporto di contravvenzione del 3 febbraio 2007 si evince un superamento pari al 76.58%, considerato un peso accertato, dedotta la tolleranza del 3% per imprecisione della pesa, di kg 2'119 (kg 2'185 ./. 3%) a fronte dei kg 1'200 iscritti sull’allegato facente parte integrante della licenza di circolazione del semirimorchio.

 

                                 3.     Il ricorrente, senza contestare la pesatura ritenuta dall’autorità, ritiene che vi sia stato un errore di calcolo della pressione massima sul perno ralla, nella misura in cui non è stato dedotto dal peso accertato sull’asse posteriore del trattore, il relativo peso a vuoto, che quantifica in kg 889 sottraendo il peso accertato sul primo asse (sterzante), pari a kg 1'681, dal peso del trattore a vuoto (kg 2'570). In tale modo la pressione sul perno ralla sarebbe di kg 1'257 (kg 2'185 ./. kg 899 ./. 3% di tolleranza), ovvero kg 57 al di sopra della pressione registrata sulla licenza.

 

                                 4.     Anzitutto va detto che la tesi ricorsuale risulta corretta, nella misura in cui, contrariamente a quanto ritenuto dall’autorità inquirente (cfr. rapporto di contro-osservazioni 9 maggio 2007, pag. 2 in alto), la pressione sul perno ralla (ovvero la parte di peso del semirimorchio che grava sul dispositivo d’attacco del veicolo trattore a sella; art. 8 cpv. 2 OETV) - ancorché il centro della ralla sia in prossimità del centro dell’asse posteriore - non corrisponde al carico di tale asse (a sapere il peso che grava sulla carreggiata tramite le ruote di un asse singolo o di un gruppo di assi; art. 8 cpv. 4 OETV), di modo che dal peso accertato sull’assale occorre dedurre il relativo peso a vuoto.

 

                                         Tuttavia, il calcolo eseguito dall’insorgente non è corretto, poiché, a non averne dubbio, non è possibile stabilire il peso a vuoto dell’asse posteriore (sterzante), deducendo semplicemente dal peso a vuoto del trattore il carico sull’assale anteriore. In sostanza, egli si fonda su parametri diversi e quindi non direttamente deducibili, ovvero da un lato il peso a vuoto del trattore a sella e dall’altro il carico sull’assale anteriore, il quale non è indipendente da quanto grava su quello posteriore.

 

                                         Rettamente occorre sottrarre dal peso accertato del trattore a sella, dedotta la tolleranza del 3% (kg 1'681 + kg. 2'185 ./. 3%, ossia kg 3’750), il relativo peso a vuoto di kg 2'570. Si ottiene così una pressione sul perno ralla di kg. 1'180 (3'750 ./. 2'570). che rispetta la garanzia di peso fornita dal costruttore secondo l’allegato della licenza di circolazione del semirimorchio, pari a kg 1'200. Su questo punto la decisione impugnata risulta quindi infondata.

 

                                 5.     In concreto, dalle risultanze processuali (e meglio dal bollettino di pesatura invero prodotto dal ricorrente) - come peraltro osservato dall’autorità inquirente in sede di rapporto di contro-osservazioni - risulta che il trattore a sella era sovraccarico, in violazione dell’art. 30 cpv. 2 LCStr: difatti il peso complessivo del veicolo (kg. 1'681 + kg 2'185 = kg 3'866), dedotta la tolleranza del 3% (kg 116), era di kg 3'750, in luogo dei kg 3'500 iscritti sulla licenza di circolazione del veicolo, donde un sovraccarico di kg 250 pari al 7.14% del peso massimo consentito; tale infrazione non è stata tuttavia rimproverata al ricorrente, il quale non si è quindi potuto esprimere su questo preciso addebito.

 

                                 6.     In conclusione, il ricorrente non può essere punito per l’infrazione rimproveratagli, ma l’incarto deve essere ritornato all’autorità di prima istanza, affinché nell’ambito di questa procedura, non ancora cresciuta in giudicato, proceda a prospettare a RI 1 la nuova imputazione dandogli la possibilità di esprimersi in merito prima di emanare una decisione.

 

per questi motivi,                visti gli art. 96 cifra 1 cpv. 2 LCStr; 1 segg. LPContr;

 

dichiara e

pronuncia:                1.     La decisione n. 10625/802 è annullata e l’incarto è ritornato alla CRTE 1 affinché proceda nel senso dei considerandi.

 

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese.

 

                                 3.     Intimazione a:

 

 

 

 

Il presidente:                                                                                 La segretaria: