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Incarto
n. 10304/804 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Damiano Stefani |
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sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per statuire sul ricorso 7 maggio 2007 presentato da
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RI 1 |
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contro |
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la decisione 13 aprile 2007 emessa d CRTE 1 |
viste le osservazioni 15 maggio 2007 presentate dalla CRTE 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
A. CRTE 1, con decisione 13 aprile 2007, ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 200.--, oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.-- e alle spese di fr. 70.--, per i seguenti motivi:
"Alla guida dell’autobus __________ s’immetteva nel flusso della circolazione collidendo con una vettura circolante sulla pubblica via”.
Fatti accertati il __________ in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 36 cpv. 4, 90 cifra 1 LCStr; art. 15 cpv. 3 ONC.
B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.
C.La CRTE 1 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto:
1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.
2. Per l’art. 36 cpv. 4 LCStr il conducente che si appresta a entrare nella circolazione, a voltare il veicolo o a fare marcia indietro non deve ostacolare gli altri utenti della strada; questi hanno la precedenza.
Chi si immette in una strada principale o secondaria uscendo da una fabbrica, da un cortile, da un’autorimessa, da strade dei campi, da ciclopiste, da parcheggi, da stazioni di servizio e simili oppure attraverso un marciapiede deve dare la precedenza ai veicoli che circolano su tali strade. Se questi punti sono senza visuale, il conducente deve fermarsi; se necessario, deve chiedere ad una persona di controllare la manovra (art. 15 cpv. 3 ONC).
Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).
3. La CRTE 1 rimprovera al multato, in applicazione delle predette disposizioni, di essersi immesso nel flusso della circolazione alla guida dell’autobus targato __________ senza concedere la precedenza a una vettura circolante sulla pubblica via, andando conseguentemente a collidere contro quest’ultima.
4. Il ricorrente, dal canto suo, contesta recisamente l’addebito mossogli, ascrivendo l’intera responsabilità dell’accaduto al co-protagonista.
Sostiene che sarebbe stato quest’ultimo a violare il diritto di precedenza a favore dei bus di linea sancito dall’art. 17 cpv. 5 ONC, sopraggiungendo a una velocità superiore a quella dichiarata - a suo dire manifestamente troppo ridotta e ingiustificata per il luogo e la situazione - che non gli avrebbe consentito di fermarsi per tempo in ossequio ai disposti di cui al menzionato articolo. Sempre per tale ragione non sarebbe neppure stato visibile quando ha verificato nello specchietto laterale sinistro prima di immettersi nel flusso della circolazione.
5. La decisione impugnata trae origine dal rapporto di polizia __________ 2007 - basato sulle constatazioni degli agenti sopraggiunti in loco dopo che i veicoli erano già stati rimossi e sulle dichiarazioni dei protagonisti, atteso che nessuno si annunciava quale testimone - dal quale risulta la seguente dinamica dell’incidente:
“__________(co-protagonista, ndr) circolava all’interno dell’intersezione circolare a __________ in Piazza __________, a una velocità da lui dichiarata di circa 10-15 km/h. Giunto all’altezza della fermata per gli autopostali situata di fronte al Bar __________, notava da quest’ultima partire l’autopostale condotto da RI 1, il quale iniziava a immettersi all’interno del percorso rotatorio. __________ sterzava a sinistra in base alla sua direzione di marcia e si fermava completamente, onde cercare di evitare l’urto. RI 1, non notando il __________, continuava la sua manovra, andando così a collidere con la ruota anteriore sinistra dell’autopostale, contro la parte anteriore destra del veicolo __________”.
a. Il co-protagonista ha affermato che:
“Mi trovavo a circolare in territorio di __________ su Via __________ con l’intento di recarmi presso l’autosilo __________. Ero alla guida regolarmente allacciato alla cintura di sicurezza con le luci anabbaglianti accese.
Siccome all’interno di Piazza __________ non vi era alcun veicolo che circolava, mi immettevo in essa a una velocità di circa 10-15 km/h. Mentre percorrevo Piazza __________, giunto all’altezza della fermata per gli autopostali, quella adiacente al Bar __________, notavo improvvisamente l’autopostale, il quale era fermo alla fermata, ripartire con l’intento di immettersi all’interno della piazza. Da parte mia, sterzavo alla sinistra in base alla mia direzione di marcia e frenavo fermandomi completamente. Purtroppo, nonostante ciò, l’autopostale mi urtava con la sua fiancata sinistra all’altezza della ruota anteriore, contro la parte anteriore destra del mio veicolo. Tengo a precisare che al momento dell’impatto ero completamente fermo”.
Egli, a domanda dell’agente interrogante, ha inoltre confermato che il conducente dell’autopostale ha inserito l’indicatore di direzione sinistro, precisando che ciò è avvenuto quando si trovava già di fianco allo stesso (cfr. suo verbale di interrogatorio __________ 2007).
b. Dal canto suo il ricorrente ha così descritto la sua manovra di immissione:
“Appena salita l’ultima persona, iniziavo dapprima a inserire l’indicatore di direzione sinistro, dopodiché verificavo che tutti gli utenti fossero regolarmente seduti ai loro posti, effettuato ciò, facevo una verifica allo specchietto retrovisore sinistro onde appurare se stessero giungendo dei veicoli.
Preciso che fino a questo punto ero ancora fermo all’interno della fermata per l’autopostale. Dopo aver verificato tramite lo specchietto retrovisore sinistro che non stavano sopraggiungendo veicoli da tergo, iniziavo a immettermi all’interno della Piazza a passo d’uomo. Subito dopo verificavo se d’innanzi a me la strada era libera per verificare se vi fosse magari qualche pedone. Non essendoci nessuno, mentre continuavo ad avanzare a passo d’uomo, siccome dovevo effettuare tutto il giro della Piazza __________, guardavo nuovamente lo specchietto retrovisore e anche in questo frangente non notavo alcun veicolo giungere da tergo.
In seguito rivolgevo nuovamente lo sguardo d’innanzi a me per controllare che da Via __________ non si immettesse qualche veicolo in Piazza tagliandomi la strada. Tengo a precisare che a questo punto ero quasi con la totalità dell’autopostale all’interno della Piazza __________.
Dopo aver appurato che da Via __________ non giungeva nessuno e quindi avevo la strada libera per effettuare il giro della piazza, riportavo lo sguardo alla mia sinistra per eseguire la manovra. In questo istante sentivo un colpo provenire dal lato sinistro dell’autopostale. Guardando dal finestrino, mi rendevo conto che un’autovettura era andata a collidere con la sua parte anteriore destra contro la ruota anteriore sinistra dell’autobus da me condotto” (cfr. suo verbale di interrogatorio __________ 2007).
6. Anzitutto va detto che il ricorrente non può prevalersi del diritto di precedenza sancito dall’art. 17 cpv. 5 ONC a favore dei bus di linea fermi sul bordo destro della carreggiata (prerogativa che trova comunque i suoi limiti nel principio dell’affidamento). Tale norma - che soggiace a condizioni restrittive stante il suo carattere eccezionale rispetto al principio dell’art. 36 cpv. 4 LCStr -presuppone che la fermata del bus, debitamente segnalata, si trovi sulla medesima arteria stradale dei veicoli debitori della precedenza, a sapere quelli che provengono da tergo e che circolano nella medesima direzione.
In concreto, sebbene il bus si trovasse posizionato ad una fermata segnalata, la stessa era tuttavia delimitata dal resto della carreggiata, ovvero dall’area con percorso rotatorio obbligato adiacente, attraverso una linea di guida nel senso dell’art. 76 cpv. 2 lett. c OSStr, ciò che sta chiaramente a indicare che la fermata non fa parte della carreggiata (circostanza che si spiega con ogni verosimiglianza per motivi di sicurezza, stante la particolare ubicazione della fermata, che non è facilmente visibile da parte degli utenti che vi si immettono in provenienza da ovest (su via __________) e, soprattutto, da nord (su via __________), tanto più che si trova a un’esigua distanza dagli imbocchi in questione). Ciò posto, considerato che il bus si immette in un’area con percorso rotatorio, la precedenza dei veicoli provenienti da sinistra (disciplinata dall’art. 41b ONC) deve essere garantita, come prescritto dall’art. 17 cpv. 1 ONC, che concretizza l’art. 36 cpv. 4 LCStr. Inoltre, a mente di questo giudice, posto come i veicoli non circolano dietro al bus nel senso prescritto dall’art. 17 cpv. 5 ONC, ma seguono un percorso rotatorio, al conducente del servizio di linea incombe un obbligo di prudenza maggiore.
Si noti, ancorché ininfluente ai fini del giudizio, che per poter beneficiare del diritto prioritario di cui all’art. 17 cpv. 5 ONC l’autobus deve essere pronto a immettersi nel flusso della circolazione e solo a questo momento può essere inserito l’indicatore di direzione (non è infatti possibile riservarsi qualsivoglia priorità azionando anzitempo il segnale), ciò che non è avvenuto in concreto, giacché il ricorrente ha dapprima inserito l’indicatore e successivamente ha effettuato tutte le varie verifiche, che hanno richiesto, per suo stesso dire, diversi secondi prima di immettersi sulla carreggiata.
Al di là della tempistica con cui è avvenuta la segnalazione - circostanza che diverge peraltro da quanto indicato dal co-protagonista, che ha affermato che l’indicatore di direzione è stato esposto quando lui aveva già raggiunto il bus - v’è da credere che durante il lasso di tempo impiegato per le varie verifiche, l’insorgente non abbia prestato la dovuta attenzione al traffico proveniente da tergo - verosimilmente poiché impegnato a verificare la presenza di pedoni o di altri utenti antistanti al veicolo - o non abbia guardato in modo sufficiente nello specchietto retrovisore sinistro, tant’è vero che non si è per nulla avveduto del sopraggiungere del co-protagonista, se non a seguito dell’urto con lo stesso, nonostante questi circolasse con le luci anabbaglianti accese a causa del crepuscolo.
Sintomatica è senz’altro l’affermazione secondo cui: “Dopo aver appurato che da Via __________ non giungeva nessuno (dopo le precedenti ulteriori verifiche, ndr) e quindi avevo la strada libera per effettuare il giro della piazza, riportavo lo sguardo alla mia sinistra per eseguire la manovra. In questo istante sentivo un colpo provenire dal lato sinistro” (cfr. suo verbale di interrogatorio __________ 2007).
Quanto alla posizione finale dei veicoli, se è vero che l’autobus si trovava in posizione avanzata oltre la linea di guida (ciò che si spiega anche con il fatto che non è possibile arrestare immediatamente un veicolo di questo peso in fase di accelerazione), dall’altro non può certo essere disatteso che la vettura del co-protagonista aveva già oltrepassato l’obelisco situato al centro del percorso rotatorio, per cui doveva trovarsi nel campo visivo dell’insorgente da diversi secondi, ritenuta una velocità di immissione in rotonda di 10-15 km/h, di poco superiore a un’andatura a passo d’uomo. In proposito, in assenza di indizi contrari, non vi è alcun motivo di dubitare della velocità dichiarata a verbale dal co-protagonista, che, contrariamente all’assunto del ricorrente, risulta del tutto confacente alla conformazione del percorso rotatorio in questione (piazza con rivestimento in acciottolato), caratterizzato per di più dalla presenza al centro di un obelisco che influisce notevolmente sulla visuale degli utenti che sono giocoforza chiamati a ridurre fortemente la loro velocità in entrata della rotonda. L’ipotesi della velocità eccessiva peraltro avanzata solo successivamente al verbale d’interrogatorio, appare invero un estremo tentativo di ascrivere al co-protagonista la violazione della precedenza dei bus, facendo valere che se non fosse sopraggiunto a un’asserta velocità eccessiva si sarebbe trovato a una distanza sufficiente per poter rallentare e fermarsi per tempo. Tale congettura non appare per nulla convincente e non è suffragata dal benché minimo riscontro oggettivo.
In siffatte evenienze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio che il ricorrente abbia effettivamente commesso l'infrazione rimproveratagli dall’autorità di prime cure.
7. Giova infine ricordare che in materia penale ognuno risponde delle proprie azioni e/o omissioni e che il comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa (Tribunale federale, sentenza 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003, consid. 3.3). Ne consegue che non spetta al giudice penale stabilire il grado di responsabilità di più conducenti coinvolti in un incidente della circolazione: tale compito appartiene semmai al giudice civile eventualmente incaricato di dirimere possibili litigi fra gli interessati e le rispettive assicurazioni.
8. La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.
Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Per questi motivi, visti gli art. 36 cpv. 4, 90 cifra 1 LCStr; art. 15 cpv. 3 ONC; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 200.-- e le spese di fr. 100.-- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
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Il giudice: Il segretario:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Entro lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in materia costituzionale (art. 119 LTF).