Incarto n.
30.2007.135

10614/805

Bellinzona

22 aprile 2008

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

 

sedente con il segretario Marco Agustoni per statuire sul ricorso 10 maggio 2007 presentato da

 

 

RI 1

 

contro

 

la decisione 20 aprile 2007 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino

 

viste                                  le osservazioni 30 maggio 2007 presentate dalla Sezione della circolazione;

 

preso atto                          delle osservazioni inoltrate dal ricorrente in data 15 giugno 2007;

 

                                         letti ed esaminati gli atti;

 

ritenuto                             in fatto:

                                         che la Sezione della circolazione, con decisione del 20 aprile 2007, ha inflitto ad RI 1 una multa di fr. 300.--, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 60.-- e le spese di fr. 20.--, per i seguenti fatti accertati il 9 marzo 2007 in territorio di __________:

                                         “ha omesso di sottoporre il veicolo __________, entro il termine prescritto, al controllo relativo alle emissioni dei gas di scarico conformemente alle vigenti disposizioni federali”;

                                         che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 8 cpv. 2, 57 cpv. 1, 103, 106 cpv. LCStr, 59a cpv. 1 e 96 ONC;

                                         che RI 1 è insorto contro tale decisione con ricorso del 10 maggio 2007, con il quale chiede una riduzione della multa;

                                         che, con scritto del 30 maggio 2007, la Sezione della circolazione ha dichiarato di astenersi dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio;

                                         che il ricorrente in data 15 giugno 2007 ha formulato ulteriori osservazioni;

considerato                      in diritto:

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr, non essendo necessario acquisire agli atti la copia del foglio di contravvenzione redatto dall’agente di Polizia, come richiesto dall’insorgente;

                                         che, giusta l’art. 59a cpv. 1 prima frase ONC, gli autoveicoli leggeri immatricolati in Svizzera, equipaggiati di un motore ad accensione comandata e il cui genere di costruzione permette velocità massime di 50 km/h e oltre, per quanto concerne le emissioni di gas di scarico, e gli autoveicoli immatricolati in Svizzera, equipaggiati di un motore ad accensione per compressione, per quanto concerne le emissioni di gas di scarico e di fumo, devono essere sottoposti al servizio di manutenzione;

                                         che sui veicoli sottoposti a tale obbligo, il detentore è tenuto a fare effettuare un servizio di manutenzione del sistema antinquinamento che influisce sulle emissioni di gas di scarico (art. 35 OETV) ogni 12 mesi per i veicoli senza catalizzatore e ogni 24 mesi per i veicoli che ne sono provvisti (art. 59a cpv. 2 lett. a ONC);

                                         che chiunque viola le disposizioni dell’Ordinanza sulle norme della circolazione è punito con la multa, se non è applicabile alcun’altra disposizione penale (art. 96 ONC);

                                         che, come detto, la Sezione della circolazione rimprovera al multato, in applicazione delle predette norme, di aver omesso di sottoporre il proprio veicolo al controllo periodico del sistema antinquinamento;

                                         che dal rapporto di contravvenzione 10 marzo 2007 risulta che il certificato di manutenzione era scaduto in data 22 giugno 2006, ossia più di 8 mesi prima del controllo effettuato dalla polizia cantonale il 9 marzo 2007;

                                         che il ricorrente non contesta l’infrazione commessa, ma postula una riduzione della multa ritenendola sproporzionata, in quanto ha depositato le targhe del suo veicolo il 26 gennaio 2006 e, in seguito, lo ha nuovamente immatricolato il 20 novembre 2006 (cfr. ricorso 10 maggio 2007, nonché osservazioni 25 marzo 2007 inviate, tardivamente, alla Polizia cantonale);

                                         che, in effetti, dalla documentazione prodotta risulta che la licenza di circolazione del veicolo in questione è stata annullata in data 26 gennaio 2006 e che il veicolo è stato nuovamente immatricolato il 20 novembre 2006 dall’insorgente (cfr. doc. allegati alle osservazioni 25 marzo 2007);

                                         che, stante quanto precede, appare equo considerare per il calcolo dell’ammontare della multa unicamente il periodo in cui il veicolo poteva effettivamente essere messo in circolazione, ossia quello compreso fra il giorno dell’immatricolazione e quello del controllo di polizia (3 mesi e 17 giorni);

                                         che per il superamento del termine prescritto per il servizio obbligatorio di manutenzione del sistema antinquinamento durante più di 3 mesi, ma non più di 6 mesi, è comminata una sanzione pecuniaria di fr. 200.-- (cifra 501 lett. c dell’allegato 1 dell’Ordinanza concernente le multe disciplinari);

                                         che la multa inflitta alla ricorrente deve pertanto essere ridotta in tale misura e la decisione impugnata riformata di conseguenza;

                                         che l’esito del ricorso giustifica di rinunciare al prelievo della tassa e delle spese dell’odierno giudizio;

                                         che se fosse stata correttamente emessa una multa disciplinare sulla scorta delle considerazioni che precedono, nulla avrebbe indotto l’insorgente a contestarla dando avvio alla procedura ordinaria, ciò che impone di soprassedere anche agli oneri di primo grado;

per questi motivi,                visti gli art. 8 cpv. 2, 57 cpv. 1, 103, 106 cpv. 1 LCStr; 59a cpv. 1, 96 ONC; 1 segg. LPContr;

 

pronuncia:                1.     Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è inflitta una multa di fr. 200.--, senza tassa né spese di giudizio.

 

                                 2.     Non si prelevano né tassa né spese per il presente giudizio.

 

                                 3.     Intimazione a:

 

 

.

 

 

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

                     Entro lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in materia costituzionale (art. 119 LTG).