Incarto n.
30.2007.149

07 269/303

Bellinzona

1 settembre 2008

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con Sara Friedli in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 23 maggio 2007 presentato da

 

 

RI 1

 

contro

 

la decisione 4 maggio 2007 n__________ emessa dalla Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona,

 

viste                                  le osservazioni 8 giugno 2007 presentate dalla Sezione dei permessi e dell’immigrazione;

 

                                         letti ed esaminati gli atti,

 

 

ritenuto                             in fatto

 

 

                                 A.     La Sezione __________ permessi e dell’immigrazione con decisione 4 maggio 2007 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 1000.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 200.- e alle spese di fr. 30.-, per i seguenti motivi:

                                         "Ha lavorato in qualità di responsabile delle relazioni internazionali, dal 01.08.2005 al 22.06.2006 a favore dell __________, , sprovvisto del permesso della Sezione dei permessi e dell’immigrazione che [gli] consentisse di svolgere detta attività”.

 

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3 cpv. 3 LDDS; 6 e 29 cpv. 1 OLS; 45 RLalps-extra CE/AELS.

 

                                 B.     Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

 

                                 C.     La Sezione dei permessi e dell’immigrazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

 

 

considerato                      in diritto

 

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.

 

                                 2.     Per l'art. 3 cpv. 3 LDDS lo straniero non domiciliato potrà assumere un impiego e un datore di lavoro potrà occuparlo soltanto se il permesso di dimora lo autorizzi a ciò. È considerata attività lucrativa qualsiasi attività dipendente o indipendente che normalmente dà un guadagno, anche se esercitata a titolo gratuito (art. 6 cpv. 1 OLS, ora abrogata).

 

                                         Lo straniero necessita di un permesso per cambiare posto, professione e Cantone. Il permesso è rilasciato unicamente su preavviso dell’autorità cantonale preposta al mercato del lavoro (art. 29 cpv. 1 prima e seconda frase OLS, che istituisce un obbligo proprio della persona straniera).

 

                                         Le contravvenzioni alle disposizioni di polizia degli stranieri sono punite con la multa fino a fr. 2'000.- e nei casi di minima gravità si può prescindere da ogni pena (art. 23 cpv. 6 LDDS, ora abrogata; cfr. rinvio dell’art. 45 RLaLPS-extra CE/AELS.

 

                                 3.     La Sezione dei permessi e dell’immigrazione rimprovera al multato – in applicazione delle predette disposizioni – di aver lavorato in qualità di responsabile delle relazioni internazionali, dal 01.08.2005 al 22.06.2006 a favore dell’__________, , sprovvisto del permesso della Sezione dei permessi e dell’immigrazione che gli consentisse di svolgere detta attività, essendo egli a beneficio di un permesso di dimora tipo “B” per occuparsi presso altro datore di lavoro.

 

                                 4.     Il ricorrente, dal canto suo, contesta l’infrazione ascrittagli dall’autorità di prime cure, ritenendo di essersi comportato conformemente alla legge e si giustifica come segue:

 

                                         “Dal settembre 2003 sino ad oggi, ho sempre lavorato come RESPONSABILE DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI presso la L__________, con sedi a __________ ed a __________. La __________ era gestita finanziariamente dalla __________, ma a seguito di cambiamenti interni, per i quali io non ho alcun tipo di potere, tale gestione è passata nelle mani dell__________.

                                         Ci tengo ancora una volta a precisare che, sin dal settembre 2003 e fino ad oggi, non ho mai cambiato impiego e conseguentemente datore di lavoro” (cfr. ricorso 23 maggio 2007).

 

                                 5.     In concreto, l’insorgente, in qualità di cittadino di uno Stato terzo (Haiti) che non beneficia dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone concluso il 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea e i suoi Stati membri (ALC, in vigore il 1° giugno 2002) e relativo protocollo (in vigore dal 1° aprile 2006), soggiace alla legislazione svizzera in materia di stranieri e alle relative ordinanze di esecuzione. In proposito, va detto che il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la Legge federale sugli stranieri (LStr). Con l’entrata in vigore della LStr è stata abrogata la Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS; e, tra le altre, l’Ordinanza federale che limita l’effettivo degli stranieri, OLS), fermo restando che alle domande presentate prima dell’entrata in vigore della presente legge permane applicabile il diritto previgente (art. 126 cpv. 1 LStr).

 

                                         Per quanto qui interessa, l’art. 38 cpv. 2 LStr sancisce che il titolare di un permesso di dimora ammesso in Svizzera per esercitare un’attività lucrativa dipendente o indipendente può esercitare tale attività in tutta la Svizzera, ritenuto che non necessita di un’autorizzazione per cambiare impiego. Aggiungasi che tra le innovazioni di rilievo, oltre alla garanzia di mobilità professionale per i cittadini già beneficiari di un permesso di dimora o di domicilio, è stato migliorato lo statuto degli stranieri nell’ambito del ricongiungimento familiare. In particolare, giusta l’art. 46 LStr il coniuge e i figli di un cittadino svizzero o di uno straniero titolare di un permesso di domicilio o di dimora (art. 42-44 LStr) possono esercitare un’attività lucrativa dipendente o indipendente in tutta la Svizzera (art. 46 LStr), senza ulteriore permesso.

 

                                 6.     A priori si constata come, di fatto, il ricorrente non abbia cambiato né professione, né funzione, continuando a lavorare in qualità di responsabile per le relazioni internazionali presso la __________. Ciononostante, formalmente, il datore di lavoro, ovvero la società gestrice della __________, è cambiata a seguito del fallimento della precedente società datrice di lavoro, tant’è vero che l’insorgente ha sottoscritto un nuovo contratto di lavoro (cfr. doc. F).

 

                                         In siffatte evenienze, secondo l’art. 29 cpv. 1 OLS, come giustamente rilevato dalla Sezione dei permessi e dell’immigrazione, egli era tenuto, prima di iniziare a lavorare per la nuova gestione, a informare le autorità di ogni cambiamento inerente il suo datore di lavoro e a richiedere un nuovo permesso.

 

                                         Le giustificazioni addotte dall’insorgente non sono dunque di per sé liberatorie.

 

                                         Tuttavia, alla luce della nuova Legge federale sugli stranieri, considerato che, come emerge dagli atti, il ricorrente era in possesso di un permesso di dimora “B” rilasciato il 6 luglio 2005 (con validità fino al 16 luglio 2006; cfr. doc. G), per esercitare la professione di responsabile di istituto, per la __________, __________, deve in concreto trovare applicazione l’art. 38 cpv. 2 LStr, siccome a lui più favorevole rispetto all’art. 29 cpv. 1 OLS, in virtù del noto principio della lex mitior. Si giungerebbe alla medesima conclusione anche applicando l’art. 46 LStr, ritenuto che egli ha verosimilmente ottenuto il suo permesso “B” nell’ambito di un ricongiungimento familiare con la moglie, cittadina svizzera.

 

                                 7.     Così stando le cose, seppur per altri motivi, l’insorgente deve essere prosciolto dall’addebito mossogli e la decisione impugnata annullata. Visto l’esito del gravame non si prelevano né tasse né spese.

 

 

per questi motivi,                visti gli art. 3 cpv. 3 LDDS; 6 OLS; 38 cpv. 2, 46 LStr; 45 RLalps-extra CE/AELS, 1 segg. LPContr;

 

 

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata.

 

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese.

 

                                 3.     Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

Il presidente:                                                                            La segretaria: