|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto
n. 271/2007/001 |
Bellinzona
|
Sentenza In nome |
|
||
|
Il Giudice della Pretura penale |
|||||
|
Damiano Stefani |
|||||
|
|
|||||
sedente con il segretario Marco Agustoni per statuire sul ricorso 22 gennaio 2007 presentato da
|
|
RI 1 |
|
|
contro |
|
|
la decisione 8 gennaio 2007 emessa dal Laboratorio cantonale, Bellinzona, |
viste le osservazioni 20 febbraio 2007 presentate dal Laboratorio cantonale, Bellinzona;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che il Laboratorio cantonale, con decisione dell’8 gennaio 2007, ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 1’500.--, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 176.-- e le spese di fr. 45.-- per aver messo in commercio ad opera della Cantina __________, __________, vino recante l’indicazione “ex __________” a cui non aveva diritto;
che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 18, 48 cpv. 1 vLDerr (18, 48 cpv. 1 LDerr dal 1. gennaio 2006), 10 vODerr (19 ODerr dal 1. gennaio 2006), 2 della Legge cantonale di applicazione della LDerr, 8 del Regolamento di applicazione della legge cantonale di applicazione della LDerr, 6 cpv. 1 e 2 del Regolamento concernente l’attribuzione della denominazione di origine controllata ai vini ticinesi e 1 segg. LPContr;
che RI 1 è insorto con ricorso del 22 gennaio 2007, con il quale ha chiesto l’annullamento della multa;
che nelle sue osservazioni del 20 febbraio 2007 il Laboratorio cantonale ha postulato la reiezione del gravame;
considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell’art. 12 LPContr;
che, giusta l’art. 18 vLDerr (corrispondente ora all’art. 18 LDerr, in vigore dal 1. gennaio 2006), la qualità pubblicizzata, come anche tutte le altre indicazioni sulla derrata alimentare devono corrispondere ai fatti (cpv. 1). La pubblicità, la presentazione e l’imballaggio della derrata alimentare non devono ingannare il consumatore (cpv. 2). Sono considerate ingannevoli in particolare le indicazioni e le presentazioni atte a suscitare nel consumatore false concezioni circa la fabbricazione, la composizione, la qualità, il metodo di produzione, la conservazione, l’origine, gli effetti particolari e il valore della derrata alimentare (cpv. 3);
che, per l’art. 19 cpv. 1 vODerr (corrispondente ora all’art. 10 cpv. 1 ODerr, in vigore dal 1. gennaio 2006), le designazioni, le indicazioni, le immagini, le confezioni, gli imballaggi, le scritte che figurano sulle confezioni e gli imballaggi, le modalità di presentazione e la pubblicità utilizzati per le derrate alimentari devono corrispondere ai fatti e non essere tali da indurre in inganno sulla natura, la provenienza, la fabbricazione, il modo di produzione, la composizione, il contenuto e la conservabilità della corrispondente derrata alimentare. In particolare sono vietate indicazioni o presentazioni di ogni genere che possono dare origine a confusione con definizioni protette secondo l’ordinanza del 28 maggio 1997 DOP/IGP, una legislazione cantonale analoga oppure un trattato internazionale concluso con la Svizzera (art. 19 cpv. 2 lett. g vODerr, ora art. 10 cpv. 2 lett. f ODerr);
che, ai sensi dell’art. 48 cpv. 1 lett. k LDerr, è punito con l’arresto o con la multa sino a fr. 20’000.--, chiunque, intenzionalmente o per negligenza, omette le indicazioni prescritte sulle derrate alimentari o le riproduce in modo inesatto. Il tentativo e la complicità sono punibili (cpv. 2). In casi di esigua gravità, si può prescindere dal procedimento penale e dalla pena (cpv. 3);
che, secondo l’art. 8 del Regolamento di applicazione della legge cantonale di applicazione della Legge federale sulle derrate alimentari e sugli oggetti d’uso, le contravvenzioni ai sensi dell’art. 48 LDerr sono perseguite dal Laboratorio cantonale e dall’Ufficio del veterinario cantonale. I casi di particolare gravità sono trasmessi al Ministero pubblico;
che, giusta l’art. 12 cpv. 1 del Regolamento concernente l’attribuzione della denominazione di origine controllata ai vini ticinesi del 23 novembre 2004 (corrispondente all’art. 6 cpv. 1 e 2 del vecchio Regolamento concernente l’attribuzione della denominazione di origine controllata ai vini ticinesi del 9 giugno 1997, in vigore fino al 30 settembre 2004), le denominazioni di cui all’art. 3 possono essere completate con indicazioni geografiche di località più circoscritte, solo se documentate, quali: la parte di Cantone, il Distretto, il Comune, la frazione e i nomi iscritti a Registro fondiario (RF) (lett. a); la tenuta, l’azienda, la fattoria, il castello e termini analoghi (lett. b); indicazioni geografiche non chiaramente definite o circoscritte, le quali devono differenziarsi dai nomi dei perimetri di cui alle lett. a) e b). Per le indicazioni di cui al cpv. 1 lett. a) fanno stato i perimetri ufficiali riconosciuti (cpv. 2). Le frazioni ufficiali, i nomi iscritti a RF e quelli dei perimetri di cui al cpv. 1 lett. b) possono essere usati solo se indicati nei certificati di produzione e negli attestati di controllo della vendemmia (cpv. 5);
che, per l’art. 16 cpv. 1 del Regolamento concernente l’attribuzione della denominazione di origine controllata ai vini ticinesi del 23 novembre 2004, le etichette dei vini DOC devono essere sottoposte al controllo dell’Ordine della DOC, il quale può esigere dall’imbottigliatore la prova dell’esattezza delle menzioni utilizzate per designare il vino. Per consentire il controllo, il fruitore della DOC dovrà presentare un esemplare di etichetta originale, accompagnato dall’apposito modulo (cpv. 2). Restano riservate le competenze fissate dalla legislazione federale in materia (cpv. 3);
che, come detto, il Laboratorio cantonale ha sanzionato il ricorrente per aver messo in commercio ad opera della Cantina __________, __________, vino recante l’indicazione “ex __________” a cui non aveva diritto;
che, a fondamento della propria risoluzione, l’autorità di prime cure sostiene che questa denominazione richiami indiscutibilmente l’esistente indicazione geografica di località più circoscritta “__________”, parcella iscritta a Registro fondiario ma non piantata a vigna, per cui far precedere tale indicazione semplicemente dalla preposizione latina “ex” confonde e trae in inganno il consumatore, inducendolo a credere che si tratti di vino prodotto con le uve coltivate in quel sedime (cfr. decisione n. 271/2007/001 dell’8 gennaio 2007 e osservazioni 20 febbraio 2007, pag. 2 seg.);
che l’insorgente non ha contestato di aver messo in commercio del vino recante l’indicazione “ex __________”, ma si è opposto alla contravvenzione, poiché la procedura avviata dal Laboratorio cantonale non sarebbe conforme alle disposizioni di legge;
che, a sostegno di siffatta argomentazione, l’insorgente ha affermato che “Dopo l’introduzione della DOC nel 1997, tutte le etichette dei miei vini sono state ritenute conformi e questo dopo il controllo effettuato per conto dell’ordine della DOC nell’agosto 2000 (vedi documento di conferma A). A seguito di un nuovo controllo delle etichette dei vini DOC (luglio 2006) ho presentato la distinta delle mie etichette (vedasi documento B). Non ho mai ricevuto una presa di posizione e unicamente a distanza di oltre 6 mesi mi è stata notificata la decisione oggetto del presente ricorso. A mio modesto parere, se l’Ordine della DOC non avesse ritenuto conforme le etichette - e questo in netto contrasto al controllo delle etichette stesse dei miei vini del mese di agosto 2000, vedasi documento A -, l'Ordine della DOC avrebbe dovuto notificarmi una decisione formale con l’indicazione dell’autorità di ricorso, cioè il lodevole Consiglio di Stato (articolo 21 del regolamento concernente l’attribuzione della denominazione di origine controllata ai vini ticinesi del 23 novembre 2004)” (cfr. ricorso 22 gennaio 2007);
che il Laboratorio cantonale è l’autorità competente per eseguire le analisi necessarie per il controllo delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso, nonché per perseguire le contravvenzioni ai sensi dell’art. 48 LDerr (art. 2 della Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulle derrate alimentari e sugli oggetti d’uso in combinazione con gli art. 4 e 8 del relativo regolamento di applicazione);
che è soltanto dal 1. ottobre 2004, ovvero dall’entrata in vigore del Regolamento concernente l’attribuzione della denominazione di origine controllata ai vini ticinesi del 23 novembre 2004, che l’Ordine della DOC esercita il controllo delle etichette dei vini DOC (art. 16 cpv. 1 e 2). In precedenza tale esame era svolto dall’Ordine della DOC unicamente a titolo consultivo;
che, in ogni caso, le competenze fissate dalla legislazione federale in materia rimangono riservate (art. 16 cpv. 3 del predetto Regolamento);
che all’Ordine della DOC spetta pertanto soltanto il compito di verificare se le etichette rispettano le condizioni per l’uso della Denominazione di Origine Controllata (DOC) per i vini ticinesi (art. 1 in combinazione con gli art. 3 e 12 segg. del relativo Regolamento);
che, nel caso di specie, trattandosi di una violazione delle normative federali sulle derrate alimentari, in particolare degli art. 18 LDerr e 10 vODerr (ora 19 ODerr), è quindi data la competenza del Laboratorio cantonale ad esaminare e perseguire le violazioni in oggetto;
che, come detto, a mente del ricorrente, le etichette devono essere considerate conformi, in quanto, dopo l’introduzione della DOC, le etichette dei suoi vini sono state giudicate conformi dall’Ordine della DOC ed inoltre quest’ultima autorità non ha risposto alla sua richiesta del luglio 2006 di esaminarle dopo un nuovo controllo da parte della Commissione federale per il controllo del commercio dei vini (CFCCV);
che tuttavia le suddette asserzioni non sono di alcun giovamento alla posizione del procedente. In effetti, a prescindere da quanto esposto sopra in merito alla competenza, la Cantina __________, di cui è contitolare il procedente, con la notifica di contestazione e intimazione di contravvenzione n. 158/03, emessa il 10 dicembre 2003 dal Laboratorio cantonale a seguito di una segnalazione della CFCCV, era stata avvertita che per la rimanenza del vino sfuso 2002 e 2003 sulle bottiglie avrebbero dovuto essere apposte indicazioni di origine corrette, sottoponendo preventivamente le bozze delle nuove etichette al Laboratorio cantonale per la verifica (cfr. allegato H delle osservazioni 20 febbraio 2007);
che il ricorrente era dunque a conoscenza del fatto che le indicazioni di origine “__________” e “__________” non erano state ritenute conformi dal Laboratorio cantonale e che prima di mettere in commercio la rimanenza del vino sfuso 2002 e 2003 (lt 3930 di Merlot DOC 2002) avrebbe dovuto sottoporre una nuova etichette per un esame al Laboratorio cantonale;
che a dimostrazione di ciò vi è il anche il Rapporto di ispezione n. LE/03/158 del 20 novembre 2003 da lui sottoscritto (cfr. allegato G delle osservazioni 20 febbraio 2007);
che l’insorgente ha consapevolmente venduto 5240 bottiglie da 75 cl munendole di un’etichetta con la denominazione “ex __________” senza averla mai sottoposta per la verifica all’autorità competente, ossia al Laboratorio cantonale;
che, a titolo abbondanziale, le etichette in questione non sono nemmeno state sottoposte all’Ordine della DOC per l’esame di sua competenza. In effetti, come pacificamente ammesso dal ricorrente, i moduli per il controllo delle etichette dei vini DOC sono stati trasmessi all’Ordine della DOC soltanto nel luglio 2006 a seguito della nuova ispezione effettuata dalla CFCCV. Dagli stessi si evince inoltre che l’etichetta con la denominazione “ex __________” è stata utilizzata dalla vendemmia 2003 in avanti (cfr. ricorso 22 gennaio 2007 e relativo allegato B);
che, già solo per questi motivi, all’insorgente non può essere riconosciuta la buona fede;
che, a mente dello scrivente giudice, come rettamente evidenziato dal Laboratorio cantonale e dalla CFCCV, la denominazione “ex __________” richiama indiscutibilmente l’indicazione geografica di località circoscritta “__________” e non può dunque essere definita quale nome di fantasia;
che, non essendo il sedime in questione coltivato a vigna, la dicitura incriminata è pertanto suscettibile di ingannare il consumatore ai sensi degli art. 18 LDerr e 10 vODerr (ora 19 ODerr), in quanto evoca la falsa credenza che il vino sia stato prodotto con uve coltivate in quel luogo;
che la multa inflitta è convenientemente proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;
che il ricorso deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);
per questi motivi, visti gli art. 18 vLDerr; 18, 48 LDerr; 19 vODerr; 10 ODerr; 8 del Regolamento di applicazione della legge cantonale di applicazione della LDerr; 12, 16 del Regolamento concernente l’attribuzione della denominazione di origine controllata ai vini ticinesi; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 150.-- e le spese di fr. 50.-- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
|
|
. |
Il giudice: Il segretario:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Entro lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in materia costituzionale (art. 119 LTF).