Incarto n.
30.2007.191

30.2007.192

15912/806

17185/803

Bellinzona

26 marzo 2009

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sui ricorsi 4 luglio 2007 presentati da

 

 

RI 1, ,

difeso da: DI 1

 

contro

 

le decisioni 15 e 22 giugno 2007 n. 15912/806 e 17185/803 emesse dalla CRTE 1

 

viste                                  le osservazioni 26 luglio 2007 presentate dalla CRTE 1,;

 

                                         letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto                             in fatto:

 

                                 A.     La CRTE 1 con decisioni 15 e 22 giugno 2007 ha inflitto a RI 1 due multe di fr. 40.-, oltre a tasse di giustizia di fr. 20.- e spese di fr. 10.-, per aver, in due occasioni, “posteggiato il veicolo TI __________ omettendo di mettere in marcia il parchimetro”.

 

                                         Fatti accertati rispettivamente il 21 febbraio e il 7 marzo 2007 in territorio di Lugano.

                                         Le risoluzioni sono state rese in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1 e 90 cifra 1 LCStr; 48 cpv. 6 OSStr.

 

                                 B.     Contro predette pronunce dipartimentali RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice con due atti ricorsuali distinti ma di pari data, chiedendone l'annullamento.

                                 C.     La CRTE 1 con osservazioni 26 luglio 2007 propone, per contro, che i gravami siano respinti e che le decisioni impugnate siano confermate.

 

 

considerato                      in diritto

 

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.

 

                                 2.     Giusta l’art. 27 cpv. 1 LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e le demarcazioni hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni

 

                                         Il segnale «Parcheggio contro pagamento» (4.20) indica i luoghi dove gli autoveicoli possono essere parcheggiati solo contro il pagamento di una tassa e secondo le prescrizioni indicate sui parchimetri (art. 48 cpv. 6 OSStr).

 

                                         Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr). Per l’omissione di mettere in marcia il parchimetro, l’allegato 1 all’Ordinanza concernente le multe disciplinari (OMD; RS 741.031) commina una sanzione pecuniaria di fr. 40.- (infrazione n. 203.3).

 

                                 3.     La CRTE 1 rimprovera al multato – in applicazione delle predette disposizioni – di aver, in due occasioni distinte, omesso di mettere in marcia il parchimetro.

 

                                         Le due decisioni si fondano su altrettanti rapporti di contravvenzione emessi rispettivamente il 2 e il 16 aprile 2007 dalla Polizia Città di __________.

 

                                 4.     Il ricorrente si proclama estraneo ai fatti, invocando per entrambe le infrazioni la medesima argomentazione, ovvero che la sua autovettura non poteva essere posteggiata nei parcheggi pubblici, disponendo egli di un parcheggio in via __________ a __________. A sostegno di tale asserzione, produce due dichiarazioni scritte di data 4 luglio 2007 della __________ S.A. __________, identiche nel loro contenuto, tranne che per la data delle presunte infrazioni, nelle quali si afferma che egli avrebbe “lavorato dalle 07.00 fino alle ore 19.00, come risulta dalle timbrature del nostro sistema delle presenze”.

                                        

                                         In sostanza, sostiene che vi è stata una svista da parte dell’agente accertatore.

 

                                 5.     In concreto, da accertamenti eseguiti dalla Polizia comunale di __________ è emerso che il ricorrente non aveva diritto ad alcun posteggio nello stabile della __________ SA (cfr. scritto 18 luglio 2007 della responsabile del personale, che ha finalmente condotto all’apertura di un procedimento penale a suo carico per il reato di falsità in documenti). Dai tabulati del sistema di timbratura relativi ai mesi di febbraio, giugno e luglio 2007 – prodotti dall’autorità inquirente con il rapporto di controsservazioni 17 luglio 2007, sul quale l’insorgente è per finire rimasto silente, nonostante il termine assegnatogli da questo giudice – è poi risultato che il 21 febbraio 2007 (data della prima infrazione in esame) egli si trovava in ferie; d’altra parte gli orari di lavoro normalmente effettuati non corrispondevano a quelli indicati nella dichiarazione prodotta.

 

                                         Orbene, non solo la giustificazione addotta risulta inveritiera, ma non sarebbe comunque liberatoria, in quanto non è minimamente atta a sconfessare gli accertamenti eseguiti dall’agente nell’ambito del traffico stazionario, tramite controlli successivi, in occasione dei quali ha riscontrato la presenza della vettura TI __________ in orari diversi (alle 15:20 e alle 15:40 il 21 febbraio 2007 su Piazzale __________; alle 9:45 e alle 10:25 il 7 marzo 2007 su via __________). In siffatte evenienze, non v’è quindi alcun motivo di dubitare delle infrazioni contestate all’insorgente, entrambe frutto di una constatazione di agevole momento.

 

                                         Non può infine non essere rilevato, ancorché ininfluente ai fini del giudizio, che dall’elenco delle contravvenzioni pendenti a carico del ricorrente risulta una caterva di multe disciplinari (fino a quattro in un mese) per infrazioni identiche o simili a quelle qui poste a giudizio, per cui ben difficilmente si può immaginare che si tratti di sviste sistematiche da parte degli agenti di polizia.

 

                                         In definitiva, il ricorrente non evoca circostanze né adduce giustificazioni che consentano a questo giudice di scostarsi dalle decisioni impugnate.

 

                                 6.     A giusta ragione la gli ha inflitto due multe di fr. 40.-, pari alla sanzione prevista dall’allegato 1 all’OMD per siffatto genere d’infrazione (n. 203.3), aumentandole delle tasse e spese previste dalla legge in sede di procedura ordinaria.

.

                                         I ricorsi – manifestamente temerari – vanno pertanto respinti, seguiti da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

 

 

per questi motivi,                visti gli art. 3, 27 cpv. 1 e 90 cifra 1 LCStr; 48 cpv. 6 OSStr; 1 e segg. LPContr;


 

dichiara e

pronuncia:                1.     I ricorsi sono respinti e le decisioni impugnate confermate.

 

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 50.- per l’odierno giudizio sono a carico del ricorrente.

 

                                 3.     Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

 

Il presidente:                                                                            La segretaria:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).