Incarto n.
30.2007.251

21349/806

Bellinzona

30 settembre 2008

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

 

sedente con il segretario Marco Agustoni per statuire sul ricorso 10 settembre 2007 presentato da

 

 

RI 1

 

contro

 

la decisione 24 agosto 2007 emessa dalla CRTE 1

 

viste                                  le osservazioni 26 settembre 2008 presentate dalla Sezione della circolazione;

 

                                         letti ed esaminati gli atti,

 

considerato                      in fatto:

                                         che la Sezione della circolazione, con decisione del 24 agosto 2007, ha inflitto a una multa di fr. 300.--, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 60.-- e le spese di fr. 20.--, per i seguenti fatti, accertati il 30 aprile 2007 in territorio di __________:

                                         “alla guida della vettura __________ rientrava rapidamente da una manovra di sorpasso, a causa del sopraggiungere di un veicolo in senso inverso, creando ostacolo e pericolo al veicolo superato. In seguito effettuava nuovamente una manovra di sorpasso in prossimità di una curva senza visuale”;

                                         che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 35 cpv. 2 e 4 nonché 90 cifra 1 LCStr;

che RI 1 è insorto contro tale decisione con ricorso del 10 settembre 2007, mediante il quale ha postulato l’annullamento della multa;

che nelle sue osservazioni 26 settembre 2007, la Sezione della circolazione ha chiesto che la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata;

 

 

considerato                      in diritto:

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr;

                                         che, giusta l’art. 35 cpv. 2 LCStr, è permesso fare un sorpasso o aggirare un ostacolo solo se la visuale è libera, il tratto di strada necessario è sgombro e la manovra non è d’impedimento per i veicoli che giungono in senso inverso. Nella circolazione in colonna, può sorpassare solo chi ha la certezza di poter rientrare tempestivamente senza ostacolare la circolazione degli altri veicoli. È vietato sorpassare nelle curve senza visuale, ai passaggi a livello sprovvisti di barriere e immediatamente prima di essi o prima di un dosso. Alle intersezioni, il sorpasso è permesso solo se la visuale è libera e se il diritto di precedenza degli altri utenti della strada non viene ostacolato (cpv. 4);

                                         che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella presente legge o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr);

                                         che il postulante, nel suo allegato ricorsuale con cui riprende le argomentazioni già esposte nei suoi scritti di osservazione precedenti, ha innanzitutto sollevato dubbi circa la valenza delle asserzioni del denunciante, che a suo modo di vedere ha esposto i fatti in maniera soggettiva, dunque di parte. In effetti, a suo modo di vedere, non si può dimenticare che egli non era solo un agente di polizia fuori servizio, ma pure parte direttamente coinvolta nella vicenda in quanto conducente del veicolo davanti al quale il ricorrente sarebbe spericolatamente rientrato dopo il primo sorpasso. A mente di quest’ultimo la denuncia sarebbe pertanto incompleta, imprecisa, manifestamente contraddittoria, faziosa al limite del diffamatorio, polemica e priva di quell’equilibrio indispensabile per ritenerla degna di fede;

                                         che, qualora i fatti fossero confermati, non vi sarebbero dubbi circa l’adempimento della fattispecie;

                                         che in base all’art. 16 cpv. 3 Legge sulla polizia, gli agenti esercitano i compiti di polizia anche fuori dai loro turni di servizio, quando le circostanze lo richiedono (sentenza del Tribunale federale 28 febbraio 2008, 6B_213/2007);

                                         che le constatazioni di un agente di polizia non fruiscono di per sé di una presunzione di veridicità e fedefacenza, né tanto meno hanno maggior valenza probatoria rispetto ad un’affermazione privata. Viceversa, quest’ultima non deve necessariamente essere suffragata da altri elementi probatori per essere ritenuta attendibile e suscettibile di giustificare l’abbandono di un procedimento contravvenzionale. Rientra in ogni caso nel quadro delle attribuzioni dell’autorità giudicante apprezzare liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall’autore dell’accertamento, esaminando la pertinenza della descrizione dei fatti e tenendo altresì conto delle eccezioni e degli elementi di discolpa addotti dal multato;

                                         che nel rapporto di contravvenzione il denunciante ha tra l’altro dichiarato che il ricorrente “effettuava il sorpasso del veicolo che lo precedeva nonostante in senso contrario sopraggiungesse l’autopostale. Per evitare un frontale rientrava repentinamente tra i due veicoli obbligando il secondo ad una frenata per evitare di tamponarlo. Incrociato l’autopostale usciva nuovamente in sorpasso che terminava all’inizio di una curva piegante a sinistra e senza visuale.”;

                                         che l’agente, dopo aver preso atto delle osservazioni del prevenuto, con il proprio “rapporto di contro-osservazioni” del 31 maggio 2007 ha anzitutto precisato che ogni agente di Polizia, sia egli in servizio o fuori servizio, ha l’obbligo ed il dovere di segnalare chi commettendo infrazioni alla LCStr mette in pericolo gli altri utenti della strada. Egli ha poi illustrato come esista “un codice deontologico per chi occupa determinate cariche pubbliche, che e a maggior ragione, dovrebbe regolare il loro comportamento sia in pubblico che in privato” ed ha nuovamente descritto i fatti asserendo che il ricorrente “quando ha iniziato la manovra di sorpasso non poteva vedere il “postale” che sopraggiungeva dalla direzione opposta poiché lo stesso era nascosto dalla curva senza visuale. Lui l’ho visto solo a sorpasso iniziato e cioè quando era all’altezza del veicolo che stava sorpassando e cioè quello del sottoscritto. Rendendosi conto che, data la breve distanza tra lui e l’autopostale, non poteva portare a termine il sorpasso dell’altra vettura, rientrava repentinamente obbligandomi ad una brusca frenata. A questo punto cercavo di attirare l’attenzione del conducente del veicolo mediante segnalatore ottico e acustico perché ho ritenuto che la manovra da lui fatta fosse pericolosa. Oltretutto, come già precisato sopra, ero ancora in divisa ragione per cui se si fosse fermato gli avrei intimato la contravvenzione. Questi però, appena incrociato l’autopostale effettuava il sorpasso della seconda vettura, che terminava poco prima della curva citata, quella piegante a sinistra senza visuale”;

                                         che nello stesso allegato il denunciante, a fronte dell’obiezione mossa dal ricorrente, per la quale non sarebbe verosimile che questi sia stato costretto ad effettuare una brusca frenata poiché circolava ad una velocità stimabile in al massimo 40 km/h, ha replicato asserendo: “è solo una sua considerazione non supportata da qualsiasi prova tecnica.”;

                                         che le dichiarazioni dell’agente sono una mera esposizione dei fatti da parte di un denunciante. Non hanno quindi il peso di una deposizione testimoniale e, per fungere da fondamento per una decisione di condanna, devono risultare essere credibili, coerenti e verosimili;

                                         che in primo luogo il denunciante, esprimendo considerazioni che esulano dalla fattispecie circa i doveri deontologici che un giudice è chiamato a rispettare anche nella vita privata, ha formulato considerazioni inopportune, non necessarie al chiarimento del caso concreto, assumendo una posizione inutilmente critica nei confronti del comportamento di controparte. Così facendo egli si è esposto in maniera tale da rendere inevitabile l’insorgere di dubbi sulla sua oggettività;

                                         che nelle sue illustrazioni dei fatti, seppur sintetiche, il segnalante si è contraddetto su un punto determinante: nel rapporto di contravvenzione egli ha affermato che il sorpasso del suo veicolo è stato effettuato nonostante stesse sopraggiungendo l’autopostale, mentre nelle contro-osservazioni ha asserito che quest’ultimo, all’inizio della manovra, non poteva ancora essere scorto perché nascosto dalla curva;

                                         che pure significativo è il fatto che a puntuali osservazioni del denunciato circa la ridotta velocità del veicolo dell’agente, questi abbia semplicemente ribattuto che esse non meritano alcuna considerazione poiché non supportate da prove tecniche, senza nemmeno tentare di rendere verosimile la sua versione con una più dettagliata illustrazione degli estremi in cui sarebbe avvenuta la manovra incriminata;

                                         che d’altro canto l’esposizione dei fatti presentata dal ricorrente appare coerente e realistica, per cui è immaginabile che egli, effettuando i sorpassi in esame, non abbia infranto alcuna norma della LCStr e che l’inconveniente che ha fatto reagire il denunciante potrebbe addirittura essere stato cagionato dal suo comportamento stesso, ad esempio attraverso una riduzione dello spazio che lo separava dal veicolo circolante di fronte a lui, che potrebbe aver effettivamente rallentato;

                                         che quindi, essendovi forti perplessità circa l’attendibilità, l’oggettività e la precisione delle asserzioni dell’agente denunciante, in applicazione del principio in dubio pro reo che regge ogni procedimento di natura penale, l’insorgente deve essere prosciolto dall’addebito mossogli. Di conseguenza, il ricorso è accolto e la decisione impugnata viene annullata, senza prelievo di tasse e spese di giustizia (art. 15 LPContr);

 

per questi motivi                 visti gli art. 35 cpv. 2 e 4, 90 cifra 1 LCStr; 1 segg. LPContr;

 

pronuncia:                1.     Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.

 

                                 2.     Non si prelevano né tasse di giustizia, né spese.

 

                                 3.     Intimazione a:

 

 

.

 

 

Il giudice:                                                                                 Il segretario: