Incarto n.
30.2007.253

22047/890

Bellinzona

19 gennaio 2009

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 3 settembre 2007 presentato da

 

 

RI 1,

 

contro

 

la decisione 24 agosto 2007 n. 22047/890 emessa dalla CRTE 1

 

viste                                  le osservazioni 23 dicembre 2008 presentate dalla CRTE 1,;

 

                                         letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto                              in fatto:

 

                                         che la CRTE 1, con decisione del 24 agosto 2007, ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 100.-, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.- e le spese di fr. 10.-, per i seguenti fatti accertati il 23 giugno 2007 in territorio di __________:

                                         "Ha circolato con la vettura TI __________ alla quale sono state apportate delle modifiche (cerchioni e molle) senza sottoporla a nuovo esame";

 

                                         che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 13 cpv. 3, 103 cpv. 1 e 106 cpv. 1 LCStr; 34, 219 cpv. 2 lett. f OETV;

 

                                         che contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l’annullamento;

 

                                         che la CRTE 1 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata;

e considerato                     in diritto:

 

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

 

                                         che giusta l’art. 13 cpv. 3 LCStr il veicolo può essere controllato in ogni tempo; esso deve essere sottoposto a un nuovo esame se ha subito modificazioni essenziali oppure se è dubbio che esso dia ancora tutte le garanzie di sicurezza; in particolare, l’art. 34 cpv. 2 OETV sancisce che il detentore deve notificare all’autorità di immatricolazione le modifiche apportate ai veicoli e che i veicoli modificati devono essere sottoposti a esame successivo prima di un ulteriore impiego; l’esame concerne segnatamente le ruote non omologate per il tipo di veicolo (lett. f);

 

                                         che per l’art. 219 cpv. 2 OETV (applicabile in virtù della delega contenuta nell’art. 103 cpv. 1 LCStr, secondo cui il Consiglio federale può comminare la multa alle persone che violano le sue prescrizioni d’esecuzione alla legge sulla circolazione stradale) è punito con la multa, a meno che sia applicabile una pena più severa, chiunque come detentore del veicolo non annuncia modificazioni per cui è necessaria una notificazione (lett. f);

 

                                         che la CRTE 1 – in applicazione delle predette disposizioni – rimprovera al multato, in qualità di detentore, di aver circolato con il veicolo TI __________ al quale sono state apportate delle modifiche (cerchioni e molle) senza sottoporlo a nuovo esame;

 

                                         che il ricorrente nel gravame si esaurisce nelle seguenti considerazioni:

                                         “In riferimento al decreto di multa del 24.8.2007 no 22047, vi comunico come sia possibile emettermi una multa. Al momento del controllo (blocco) della polizia era già in possesso della convocazione per presentare il mio veicolo con le modifiche apportate in pista 3, avrei dovuto presentarmi circa 10 giorni dopo. Posso richiedere all’Ufficio Cantonale della Circolazione Collaudi i documenti dove confermano la mia richiesta e il giorno stabilito al collaudo”;

 

                                         che, sebbene questo giudice non abbia alcun motivo di dubitare del fatto che l’insorgente fosse in possesso di una convocazione indetta per il 10 luglio 2007 al fine di sottoporre il veicolo a collaudo specifico, egli non poteva circolare prima di tale data con la vettura modificata: rimprovero che gli viene per l’appunto mosso con il procedimento che ci occupa;

 

                                         che non avendo egli atteso il collaudo prima di utilizzare la vettura con le modifiche in esame, l’addebito mossogli dall’autorità di prime cure risulta essere fondato e tale da giustificare una sanzione;

 

                                         che la multa inflitta, peraltro contenuta in considerazione delle giustificazioni da lui presentate, risulta essere confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;

 

                                         che il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese per l’odierno giudizio (art. 15 LPContr);

 

 

per questi motivi,                visti gli art. 13 cpv. 3, 103 cpv. 1 e 106 cpv. 1 LCStr; 34, 219 cpv. 2 lett. f OETV 1 segg. LPContr;

 

 

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.

 

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

 

                                 3.     Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

Il presidente:                                                                            La segretaria:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).