Incarto n.
30.2007.266

23988/805

Bellinzona

26 gennaio 2009

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 21 settembre 2007 presentato da

 

 

RI 1,

 

contro

 

la decisione 14 settembre 2007 n. 23988 emessa dalla CRTE 1

 

viste                                  le osservazioni 23 ottobre 2007 presentate dalla CRTE 1,;

 

                                         letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto                             in fatto

 

                                 A.     La CRTE 1 con decisione 14 settembre 2007 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 350.-, oltre alla tassa di giustizia di
fr. 80.- e alle spese di fr. 30.-, per i seguenti motivi:

                                         "Non ha impedito, secondo le sue possibilità, al signor __________, di circolare con l’autocarro TI __________ sovraccarico”.

 

                                         Fatti accertati il 24 luglio 2007 in territorio di __________.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 9 cpv. 1, 29, 30 cpv. 2, 90 cifra 1, 93 cifra 2, 96 cifra 1, 100 cifra 2 LCStr; 67 cpv. 1 ONC.

 

                                 B.     Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

 

                                 C.     La CRTE 1, con comunicazione 23 ottobre 2007, si astiene dal formulare osservazioni, lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.

 

 

considerato                      in diritto

 

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine.

 

                                 2.     Il 7 agosto 2007 la Polizia cantonale stradale, Ufficio contravvenzioni, Camorino ha avviato nei confronti del ricorrente una procedura ordinaria per i fatti qui posti a giudizio, intimandogli il relativo rapporto di contravvenzione, con l’assegnazione del termine 15 giorni per presentare osservazioni.

 

                                         Con scritto semplice datato 21 agosto 2007 e spedito al “Dipartimento delle finanze e economia, Uff. contravvenzioni” a __________, egli ha formulato le proprie giustificazioni in merito all’addebito mossogli (“Egregi Signori, in merito alle due intimazioni di contravvenzione indicate a margine di cui una indirizzata al nostro autista signor __________ e spedite in data 07.08.2007, ci permettiamo inoltrare le seguenti giustificazioni: si era purtroppo verificato un momentaneo guasto del sistema informatico di carico”).

 

                                         Le predette osservazioni – del cui invio non vi è motivo di dubitare – non sono verosimilmente mai pervenute all’autorità che ha emesso il rapporto di contravvenzione, ovvero alla Polizia cantonale (con ogni probabilità a causa dell’indirizzo impreciso), ragion per cui la stessa ha trasmesso alla CRTE 1 l’incarto, indicando, a torto, che non erano state presentate giustificazioni (cfr. crocetta apposta in basso a sinistra sul rapporto di contravvenzione).

 

                                         L’autorità di prime cure ha quindi emesso la risoluzione oggetto del presente procedimento, senza tenere conto delle osservazioni formulate dal ricorrente.

 

                                 3.     È indubbio che la mancata presa in considerazione delle predette osservazioni prima di emanare la decisione viola il diritto di essere sentito del ricorrente.

                                         Tale violazione comporta unicamente l’annullabilità dell’avversata risoluzione: in altri termini, una decisione che viola il diritto di essere sentito non è nulla, bensì soltanto annullabile (cfr. DTF 116 Ia 455, 115 Ia 8).

 

                                         In queste circostanze, il ricorso va accolto e la decisione impugnata annullata in ordine, fatta salva per l’autorità dipartimentale la facoltà di riassumere ex novo il procedimento contravvenzionale. L’esito del gravame induce a rinunciare al prelievo di tasse e spese per l’odierno giudizio (art. 15 LPContr).

 

per questi motivi                 visti gli 29 Cost; 9 cpv. 1, 29, 30 cpv. 2, 90 cifra 1, 93 cifra 2, 96 cifra 1 LCStr; 67 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;

 

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata.

 

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese.

 

                                 3.     Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

Il presidente:                                                                            La segretaria: