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Incarto
n. 23988/805 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Presidente della Pretura penale |
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Marco Kraushaar |
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sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 21 settembre 2007 presentato da
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RI 1, |
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contro |
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la decisione 14 settembre 2007 n. 23988 emessa dalla CRTE 1 |
viste le osservazioni 23 ottobre 2007 presentate dalla CRTE 1,;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. La CRTE 1 con decisione 14 settembre 2007 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 350.-, oltre alla tassa di giustizia di
fr. 80.- e alle spese di fr. 30.-, per i seguenti motivi:
"Non ha impedito, secondo le sue possibilità, al signor __________, di circolare con l’autocarro TI __________ sovraccarico”.
Fatti accertati il 24 luglio 2007 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 9 cpv. 1, 29, 30 cpv. 2, 90 cifra 1, 93 cifra 2, 96 cifra 1, 100 cifra 2 LCStr; 67 cpv. 1 ONC.
B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.
C. La CRTE 1, con comunicazione 23 ottobre 2007, si astiene dal formulare osservazioni, lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.
considerato in diritto
1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine.
2. Il 7 agosto 2007 la Polizia cantonale stradale, Ufficio contravvenzioni, Camorino ha avviato nei confronti del ricorrente una procedura ordinaria per i fatti qui posti a giudizio, intimandogli il relativo rapporto di contravvenzione, con l’assegnazione del termine 15 giorni per presentare osservazioni.
Con scritto semplice datato 21 agosto 2007 e spedito al “Dipartimento delle finanze e economia, Uff. contravvenzioni” a __________, egli ha formulato le proprie giustificazioni in merito all’addebito mossogli (“Egregi Signori, in merito alle due intimazioni di contravvenzione indicate a margine di cui una indirizzata al nostro autista signor __________ e spedite in data 07.08.2007, ci permettiamo inoltrare le seguenti giustificazioni: si era purtroppo verificato un momentaneo guasto del sistema informatico di carico”).
Le predette osservazioni – del cui invio non vi è motivo di dubitare – non sono verosimilmente mai pervenute all’autorità che ha emesso il rapporto di contravvenzione, ovvero alla Polizia cantonale (con ogni probabilità a causa dell’indirizzo impreciso), ragion per cui la stessa ha trasmesso alla CRTE 1 l’incarto, indicando, a torto, che non erano state presentate giustificazioni (cfr. crocetta apposta in basso a sinistra sul rapporto di contravvenzione).
L’autorità di prime cure ha quindi emesso la risoluzione oggetto del presente procedimento, senza tenere conto delle osservazioni formulate dal ricorrente.
3. È indubbio che la mancata presa in considerazione delle predette osservazioni prima di emanare la decisione viola il diritto di essere sentito del ricorrente.
Tale violazione comporta unicamente l’annullabilità dell’avversata risoluzione: in altri termini, una decisione che viola il diritto di essere sentito non è nulla, bensì soltanto annullabile (cfr. DTF 116 Ia 455, 115 Ia 8).
In queste circostanze, il ricorso va accolto e la decisione impugnata annullata in ordine, fatta salva per l’autorità dipartimentale la facoltà di riassumere ex novo il procedimento contravvenzionale. L’esito del gravame induce a rinunciare al prelievo di tasse e spese per l’odierno giudizio (art. 15 LPContr).
per questi motivi visti gli 29 Cost; 9 cpv. 1, 29, 30 cpv. 2, 90 cifra 1, 93 cifra 2, 96 cifra 1 LCStr; 67 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata.
2. Non si prelevano né tasse né spese.
3. Intimazione a:
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Il presidente: La segretaria: