Incarto n.
30.2007.324

27100/804

Bellinzona

9 febbraio 2009

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 24 ottobre 2007 presentato da

 

 

RI 1,

 

contro

 

la decisione 12 ottobre 2007 n. 27100/804 emessa dalla CRTE 1

 

viste                                  le osservazioni 31 ottobre 2007 presentate dalla CRTE 1,;

 

                                         letti ed esaminati gli atti,

 

 

ritenuto                             in fatto

 

                                         che con decisione 12 ottobre 2007 la CRTE 1 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 250.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 60.- e alle spese di fr. 70.-, per i seguenti fatti accertati il 30 luglio 2007 in territorio di __________:

                                        

                                         “Alla guida dell’autofurgone TI __________, a suo dire per evitare un animale, frenava e sterzava verso destra urtando una vettura parcheggiata. In seguito abbandonava il luogo del sinistro senza osservare i doveri imposti dalla legge”.

 

                                         che la risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 31 cpv. 1, 32 cpv. 1, 51 cpv. 1 e 3, 90 cifra 1, 92 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1, 4 cpv. 1, 56 cpv. 4 ONC;

 

                                         che RI 1 è insorto contro tale decisione con ricorso 24 ottobre 2007 in cui postula in sostanza l'annullamento della multa;

 

                                         che con comunicazione 31 ottobre 2007 la CRTE 1 dichiara di astenersi dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio; precisa inoltre che, per un’involontaria dimenticanza, le osservazioni 18 settembre 2007 inviate per posta elettronica dal ricorrente non sono state stampate e pertanto non sono state prese in considerazione;

 

 

considerato                      in diritto

 

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è  ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

 

                                         che con rapporto di contravvenzione 3 settembre 2007 la CRTE 1 ha avviato la procedura ordinaria nei confronti del qui ricorrente per aver urtato una vettura parcheggiata, frenando e sterzando verso destra, nel tentativo di evitare un animale, e per aver in seguito abbandonato il luogo del sinistro senza osservare i doveri imposti dalla legge, omettendo di avvisare immediatamente il danneggiato o, senza indugio, la polizia.

 

                                         che con lettera 18 settembre 2007 spedita per posta elettronica all’indirizzo indicato sul rapporto, l’insorgente ha formulato le proprie giustificazioni in merito all’accaduto;

 

                                         che tuttavia la CRTE 1, come riconosciuto nello scritto 31 ottobre 2007, ha omesso di stampare le predette osservazioni, che non sono pertanto state vagliate nell’emanazione della decisione;

 

                                         che, a non averne dubbio, la mancata presa in considerazione delle osservazioni viola il diritto di essere sentito del ricorrente e che la CRTE 1 si è quindi pronunciata senza tener conto delle giustificazioni da lui addotte;

 

                                         che tale violazione comporta unicamente l'annullabilità dell'avversata risoluzione: in altri termini, una decisione che viola il diritto di essere sentito non è nulla, bensì soltanto annullabile (cfr. DTF 116 Ia 455, 115 Ia 8);

 

                                         che stando così le cose la decisione va annullata, riservata la facoltà all'autorità dipartimentale di riassumere ex novo il procedimento contravvenzionale;

 

                                         che, a ben vedere, alla luce delle circostanze illustrate nel gravame – peraltro invocate sin dal suo verbale d’interrogatorio 31 luglio 2007 e ribadite in sede di osservazioni – la risoluzione va annullata anche nel merito;

 

                                         che l’insorgente ha infatti da subito sostenuto che:

                                   

                                         “(…) Mentre percorrevo la strada Via __________ a senso unico, e stretta con veicoli parcheggiati alla destra rispetto alla mia direzione di marcia, giunto quasi al termine di detta via un animale seppur di taglia piccola mi attraversava la strada. Di riflesso frenavo e sterzavo per evitarlo. Non so se ho evitato l’investimento dell’animale, ma sta di fatto che i fusti di birra che si trovavano sul cassone a causa della manovra di sterzata e frenata si rovesciavano causando rumore. Guardavo dietro e notando che nulla era caduto all’esterno del cassone continuavo la mia marcia. Non mi rendevo assolutamente conto che nel frangente avevo urtato la fiancata centrale di una vettura parcheggiata alla mia destra. Nel caso mi fossi accorto mi fermavo senza problemi (…)”. (cfr. verbale di interrogatorio 31 luglio 2007, pag. 1 e 2);

 

                                         che nel gravame, così come nelle precedenti osservazioni, egli ha ribadito che “sicuramente il rumore ed il contraccolpo del materiale caduto sul ponte del furgone hanno coperto il rumore ed il colpo del contatto con l’auto parcheggiata, per cui in quel momento non avevo nessun motivo di fermarmi”, precisando di essersi assunto i danni “solo in quanto il luogo e l’orario dei fatti collimavano più o meno al mio passaggio ed il fatto che la mattina successiva, nel deposito della __________ SA, mi accorgevo, mentre sopraggiungeva una pattuglia della Polizia, di un danno all’estremità del ponte del furgone”;

 

                                         che sebbene la versione del ricorrente non sia stata confermata dai passanti che hanno segnalato l’episodio alla danneggiata (che sono malauguratamente rimasti sconosciuti), la stessa non appare d’acchito priva di credibilità: in particolare, è verosimile che il rumore e il contraccolpo dovuti alla caduta dei fusti di birra sul pianale del furgone, abbiano potuto dissimulare le conseguenze dell’urto, avvenuto di striscio;

 

                                         che inoltre, nelle circostanze concrete (nottetempo, nucleo, strada stretta a senso unico con parcheggi laterali), la manovra intrapresa dall’insorgente per evitare l’asserito ostacolo improvviso e imprevedibile non appare inadeguata; d’altra parte non vi sono indizi che inducano a credere che egli circolasse a velocità inadeguata;

 

                                         che in definitiva egli va prosciolto dagli addebiti mossigli;

 

                                         che il ricorso deve pertanto essere accolto e la decisione impugnata annullata; visto l’esito del gravame non si prelevano né tasse né spese per l’odierno giudizio;

 

 

per questi motivi                 visti gli art. 29 Cost.; 31 cpv. 1, 32 cpv. 1, 51 cpv. 1 e 3, 90 cifra 1, 92 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1, 4 cpv. 1, 56 cpv. 4 ONC; 1 segg. LPContr;

 

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata.

 

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese per l’odierno giudizio.

 

                                 3.     Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

Il presidente:                                                                            La segretaria: