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Incarto
n. 26043/807 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Presidente della Pretura penale |
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Marco Kraushaar |
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sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 22 ottobre 2007 presentato da
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RI 1, |
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contro |
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la decisione 5 ottobre 2007 n. 26043/807 emessa dalla CRTE 1 |
viste le osservazioni 8 novembre 2007 presentate dalla CRTE 1,;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto:
che la CRTE 1, con decisione 5 ottobre 2007, ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 120.-, addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 40.- e le spese di fr. 20.-, per i seguenti fatti accertati il 3 giugno 2007 in territorio di __________:
"Ha circolato con il veicolo TI __________ superando da 6 a 10 km/h, nella località, il limite massimo di velocità di 50 km/h, dopo deduzione del margine di tolleranza accordato per ragioni tecniche:
Velocità punibile: 56 km/h ";
che la risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 90 cifra 1 LCStr; 4a cpv. 1 lett. a e 5 ONC; 22 cpv. 1 OSStr;
che RI 1 è insorta contro tale decisione con ricorso 22 ottobre 2007 in cui chiede di essere mandata esente dal pagamento degli oneri di primo grado in considerazione della sua precaria situazione finanziaria;
che con comunicazione 8 novembre 2007 la CRTE 1 dichiara di astenersi dal formulare osservazioni, lasciando a questo giudice "la più ampia facoltà di giudizio";
considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 27 cpv. 1 prima frase LCStr l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali; i segnali “Velocità massima” (2.30) e “Velocità massima 50, Limite generale” (2.30.1) indicano la velocità che i veicoli non devono superare nelle località anche se le condizioni della strada, della circolazione e della visibilità sono buone (art. 22 cpv. 1 prima frase OSStr; cfr. inoltre art. 4a cpv. 1 lett. a ONC);
che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr);
che la CRTE 1 rimprovera alla multata, come detto, di avere circolato in abitato alla velocità punibile, dedotto il margine di tolleranza, di 56 km/h in luogo dei 50 km/h prescritti;
che l’insorgente, nel gravame, si esaurisce nelle seguenti considerazioni:
“Egregi Signori,
ho risposto prontamente alla risoluzione inviatami dall’Ufficio giuridico di Camorino stupita che solo il mese di ottobre mi si penalizzasse per aver tardato nel pagamento di una contravvenzione contratta prima dell’estate seppure adducessi a mia discolpa il mio soggiorno all’estero. Vi chiedo pertanto cortesemente di rivedere la Vostra decisione di una multa sulla multa sebbene mi scusi per la svista. Vi prego di considerare che al momento vivo una certa precarietà finanziaria.”
che, come si evince dalle osservazioni 15 ottobre 2007, l’insorgente ha provveduto a saldare la multa disciplinare – che non contesta quindi di aver ricevuto – solamente in data 3 agosto 2007, al rientro da un soggiorno all’estero di un mese, sebbene il termine di trenta giorni per il pagamento fosse scaduto il 15 luglio 2007 (cfr. rapporto di contravvenzione 7 agosto 2007);
che in concreto il pagamento risulta essere ampiamente tardivo e il ritardo interamente ascrivibile all’insorgente, la quale avrebbe dovuto adoperarsi per saldare la multa disciplinare entro i termini di legge o perlomeno informare la polizia della sua prolungata assenza, chiedendo un’eventuale proroga;
che di conseguenza a giusta ragione è stata avviata la procedura ordinaria, la quale prevede in caso di condanna l’accollo di tasse e spese di giustizia (art. 2 cpv. 3 LPContr);
che la risoluzione impugnata andrebbe pertanto confermata;
che, tuttavia, la precaria situazione finanziaria addotta dalla ricorrente (seppur non chiaramente documentata), giustifica di riformare la risoluzione impugnata nel senso di defalcare gli oneri processuali di primo grado;
che il ricorso va pertanto accolto e la decisione impugnata riformata nella misura che precede; visto l’esito del gravame non si prelevano né tasse né spese per l’odierno giudizio;
per questi motivi visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 90 cifra 1 LCStr; 4a cpv. 1 lett. a e 5 ONC; 22 cpv. 1 OSStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è inflitta una multa di fr. 120.-, senza tasse e spese.
2. Non si prelevano né tasse né spese per l’odierno giudizio.
3. Intimazione a:
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Il presidente: La segretaria: