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Incarto
n. 6 815 208 |
Bellinzona 18 febbraio 2009
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Sentenza In nome |
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Il Presidente della Pretura penale |
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Marco Kraushaar |
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sedente con Danilo Augusto Pischedda in qualità di segretario per statuire sul ricorso 22 ottobre 2007 presentato da
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RI 1 |
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contro |
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la decisione 19 ottobre 2007 n. __________ emessa dalla Sezione del militare e della protezione della popolazione, Bellinzona, |
viste le osservazioni 15 novembre 2007 presentate dalla Sezione del militare e della protezione della popolazione, Bellinzona;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. La Sezione del militare e della protezione della popolazione con decisione 19 ottobre 2007 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 200.-, per la mancata presentazione e partecipazione al Corso ripetizione __________, svoltosi a __________ dal __________ al __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 68, 69 LPPC; art. 9 OPCi; art. 17 lett. a Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla Protezione civile (che corrisponde ora all’art. 53 lett. a della Legge sulla protezione civile, in vigore dal 1° luglio 2008).
B. Contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.
C. La Sezione del militare e della protezione della popolazione con osservazioni 15 novembre 2007 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.
2. Giusta l’art. 68 cpv. 1 lett. a LPPC è punito con una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente, in qualità di persona soggetta all’obbligo di servire nella protezione civile si rifiuta di dar seguito a una convocazione o alla chiamata, si allontana dal servizio senza esserne autorizzato, non rientra dopo un’assenza autorizzata, abusa di un congedo concessogli o si sottrae in altro modo all’obbligo di prestare servizio.
Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è della multa. Nei casi di lieve entità l’autorità cantonale o comunale competente può rinunciare, la prima volta, a un’azione penale; può limitarsi ad ammonire il colpevole (cpv. 2).
Per l’art. 69 LPPC chiunque viola intenzionalmente le prescrizioni emanate in esecuzione della LPPC è punito con la multa. Nei casi di lieve entità o se l’autore ha agito per negligenza, l’autorità cantonale o comunale competente può rinunciare a un’azione penale; può limitarsi ad ammonire il colpevole.
Secondo l’art. 17 lett. a Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla Protezione civile (abrogata con l’entrata in vigore il 1° luglio 2008 della Legge sulla protezione civile del 26 febbraio 2007) le infrazioni alla legge federale e alle relative disposizioni esecutive sono perseguite dal Dipartimento nei casi di multa o ammonimento secondo la LPContr.
3. La Sezione del militare e della protezione della popolazione (in seguito, Sezione), in applicazione delle predette disposizioni, ha rimproverato al multato di non essersi presentato e di conseguenza di non aver partecipato al Corso di ripetizione __________ svoltosi a __________ dal __________ al __________.
4. Il ricorrente, dal canto suo, non contesta quanto rimproveratogli dall’autorità di prime cure, ma si oppone al pagamento della multa in quanto sostiene da un lato di aver chiesto una settimana prima del corso al suo medico curante di inviare un certificato medico che attestasse la sua impossibilità a presenziare allo stesso per problemi di salute pregressi, già noti, a suo dire, alla protezione civile delle __________, e che sono con ogni probabilità all’origine della decisione 2 ottobre 2007 della Commissione visite sanitarie (CVS) della Sanità militare, con la quale è stato dichiarato inabile alla protezione civile.
Dall’altro lato, egli sottolinea la sua difficile situazione finanziaria che non gli permette di far fronte al pagamento della multa, essendo a beneficio delle prestazioni assistenziali.
5. Preliminarmente va osservato che in virtù dell’art. 9 cpv. 1 OPCi i militi della protezione civile possono, al più tardi dieci giorni prima dell’entrata in servizio, inoltrare all’autorità responsabile della convocazione una domanda scritta di differimento della prestazione di servizio. La domanda deve essere motivata e non vi è diritto al differimento. Giusta l’art. 9 cpv. 2 OPCi l’autorità responsabile della convocazione decide in merito alla domanda. Il cpv. 3 dell’art. 9 OPCi stabilisce inoltre che l’obbligo di entrare in servizio permane fintanto che il differimento non è stato accordato.
Inoltre, chi, per motivi di salute, non può entrare in servizio, deve informare senza indugio l’ufficio responsabile della convocazione e inviare allo stesso il libretto di servizio e un certificato medico in busta chiusa (art. 8 OPCi).
6. Nella fattispecie concreta risulta che il ricorrente è stato regolarmente convocato, con parecchie settimane di anticipo (sei settimane ex art. 38 cpv. 3 LPPC), per il Corso di ripetizione della __________, che si è tenuto a __________ tra il __________ e il __________, organizzato dalla Regione protezione civile delle __________. Egli non si è presentato al suddetto corso, senza di fatto averne chiesto il differimento e quindi senza esserne ufficialmente dispensato o esonerato. In data 22 giugno 2007 gli è stato intimato un rapporto di contravvenzione. L’autorità di prime cure, ritenendo non liberatorie le motivazioni d’ordine medico addotte con scritto 5 luglio 2007 dal ricorrente, ha deciso, previa richiesta di osservazioni all’Ufficio regionale della protezione civile delle __________, di infliggergli una multa di fr. 200.-, tenuto conto di un precedente risalente al 2005 già sanzionato con un ammonimento.
7. Preliminarmente va osservato che non rientra nelle competenze di questo giudice stabilire se le ragioni addotte dal ricorrente – sulle quali non vi è certo motivo di dubitare – erano tali da giustificare un differimento o l’esonero.
Determinante in concreto è il fatto che egli non ha presentato nessuna richiesta di differimento nelle forme e nei termini previsti dalla legge, né tanto meno ha informato l’Ente regionale dei suoi problemi di salute.
Nell’impugnazione egli sostiene che una settimana prima del corso ha chiesto alla dottoressa __________ (suo medico curante) di inviare alla Sezione un certificato medico che attestasse il suo stato di salute. Peraltro non indica se ha avuto un colloquio telefonico con la summenzionata dottoressa o con un’altra persona dello studio. Si limita a presumere che una persona dello staff della dottoressa si sia dimenticata di inviare il certificato alla Sezione, sebbene nelle osservazioni 5 luglio 2007 egli abbia asserito che il medico, così come il chirurgo ortopedico che lo aveva operato nel 2001, si sarebbero rifiutati di rilasciargli un certificato medico, a causa di fatture arretrate.
Ora, al di là del fatto che la sua versione non trova riscontro negli atti, ma pur volendo ammettere che egli abbia richiesto il rilascio di un certificato medico a suffragio dell’esonero rispettivamente del differimento, va subito detto che egli si è attivato troppo tardi, giacché la richiesta di differimento andava presentata almeno dieci giorni prima dell’inizio del corso e non una settimana prima.
Dall’altra parte, considerato che i problemi di salute risalivano al 2001 e la situazione era nel frattempo peggiorata (come risulta dal certificato medico 25 maggio 2008 del PD Dr. med. __________ agli atti), una volta ricevuta la convocazione al corso di ripetizione egli avrebbe dovuto informare “senza indugio” l’Ente regionale protezione civile __________ e non attendere la settimana prima dell’inizio dello stesso per chiedere il certificato medico.
Non può poi essere disatteso che l’insorgente non si è minimamente preoccupato di verificare di persona (ad esempio con una telefonata) se l’autorità responsabile della convocazione avesse ricevuto il certificato medico.
Non pago di questa negligenza il ricorrente non si è presentato al corso, pur sapendo di non aver ricevuto alcun riscontro dall’autorità preposta, contravvenendo a quanto disposto dall’art. 9 cpv. 3 OPCi, che recita che “fintanto che il differimento non è concesso, permane comunque l’obbligo di entrata in servizio”. Non essendovi per legge alcun diritto al differimento, egli era di conseguenza obbligato perlomeno a presentarsi il giorno previsto dalla convocazione. Venendo meno a questo obbligo, egli si è reso colpevole, seppur per negligenza, dell’infrazione ascrittagli dall’autorità di prime cure, per cui non vi è ragione di esimerlo dalle sue responsabilità.
8. Quanto alla commisurazione della multa, considerato che nel caso concreto questo giudice è propenso a ritenere che non vi era intenzione da parte dell’insorgente di eludere i propri obblighi e tenuto altresì conto della precaria situazione finanziaria da lui evocata, si giustifica – tutto ben ponderato – di ridurre la multa inflittagli a fr. 100.-; tale importo risulta confacentemente proporzionato alla gravità dell’infrazione commessa, rettamente commisurato al grado di colpa e contenuto nei limiti concessi dalla legge.
Si ricorda infine che è data facoltà al ricorrente di chiedere la rateazione della multa all’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona, competente in materia.
Il ricorso va pertanto accolto nella misura che precede e la decisione impugnata riformata di conseguenza. L’esito del gravame imporrebbe di prelevare tasse e spese di giustizia ridotte; tuttavia, alla luce della situazione personale e finanziaria evocata dalla ricorrente questo giudice ritiene di poter prescindere – in via del tutto eccezionale – dal prelievo di tasse e spese per l’odierno giudizio (art. 15 LPContr).
per questi motivi, visti gli art. 68, 69 LPPC; 9 OPCi; 17 lett. a Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla Protezione civile; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è inflitta una multa di fr. 100.-.
2. Non si prelevano né tasse né spese per l’odierno giudizio.
3. Intimazione a:
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Il presidente: ll segretario:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).