Incarto n.
30.2007.337

27229/803

Bellinzona

3 marzo 2009

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

 

sedente con il segretario Marco Agustoni per statuire sul ricorso 19 ottobre 2007 presentato da

 

 

RI 1 domiciliata a

 

contro

 

la decisione 19 ottobre 2007 n. 27229/803 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

 

viste                                  le osservazioni 9 novembre 2007 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;

 

                                         letti ed esaminati gli atti;

 

ritenuto                             in fatto:

                                         che la Sezione della circolazione, con decisione del 19 ottobre 2007, ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 100.--, addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.-- e le spese di fr. 10.--, per i seguenti fatti accertati il 28 giugno 2007 in territorio di __________:

                                         “Alla guida del veicolo __________ non osservava il segnale «zona pedonale»”;

                                         che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 22c cpv. 1 OSStr;

                                         che RI 1 è insorta con ricorso del 19 ottobre 2007, con il quale in sostanza ha chiesto l’annullamento della multa;

                                         che nelle sue osservazioni del 9 novembre 2007 la Sezione della circolazione ha postulato la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata;

considerato                      in diritto:

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr;

                                         che, con rapporto di contravvenzione 6 agosto 2007, la Polizia comunale di Lugano ha avviato nei confronti della ricorrente la procedura ordinaria, assegnandole un termine di 15 giorni per presentare eventuali osservazioni in merito all’addebito mossole;

                                         che l’insorgente ha prontamente reagito al predetto rapporto con scritto 7 agosto 2007, prodotto con il gravame, in cui asseriva, tra l’altro, che la multa disciplinare all’origine del procedimento era stata precedentemente annullata dallo stesso agente accertatore alla luce delle giustificazioni poi ribadite nello scritto in parola (sosta di 10 minuti davanti al __________, per mostrare un’opera d’arte di grandi dimensioni);

                                         che il 3 settembre 2007 la Polizia comunale ha trasmesso il rapporto di contravvenzione all’Ufficio giuridico della Sezione della circolazione, senza il predetto scritto, verosimilmente mai pervenuto, ma del cui invio non v’è tuttavia motivo di dubitare;

                                         che l’autorità di prime cure ha quindi emanato la risoluzione considerando, a torto, che “nei termini di legge non sono state presentate osservazioni”;

                                         che è indubbio che la mancata presa in considerazione dello scritto di cui sopra prima dell’emanazione della decisione impugnata, viola il diritto di essere sentita della ricorrente;

                                         che tale violazione comporta unicamente l’annullabilità dell’avversata risoluzione: in altri termini, una decisione che viola il diritto di essere sentito non è nulla, bensì soltanto annullabile (DTF 116 Ia 455; 115 Ia 8);

                                         che, stando così le cose, la decisione va annullata, riservata la facoltà all’autorità dipartimentale di riassumere il procedimento contravvenzionale;

                                         che, a ben vedere, la decisione andrebbe annullata anche nel merito;

                                         che, sebbene le giustificazioni addotte dall’insorgente non siano di per sé liberatorie, non essendo ella al beneficio di un’autorizzazione speciale scritta che le consentisse di accedere a detta zona, non è tuttavia possibile escludere ogni oltre ragionevole dubbio, in assenza di elementi contrari, che la versione lineare da lei addotta sin dalla prima comparsa scritta, ovvero che la multa disciplinare era stata annullata dall’agente accertatore, sia credibile;

                                         che in conclusione il ricorso va accolto e la decisione impugnata annullata;

                                         che visto l’esito del gravame non si prelevano né tassa di giustizia né spese per l’odierno giudizio;

per questi motivi,                visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 22c cpv. 1 OSStr; 1 segg. LPContr;

 

pronuncia:                1.     Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.

 

                                 2.     Non si prelevano né tassa di giustizia, né spese.

 

                                 3.     Intimazione a:

 

 

.

 

 

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).