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Incarto
n. 27286/808 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Presidente della Pretura penale |
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Marco Kraushaar |
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sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 5 novembre 2007 presentato da
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RI 1, difesa da: AvvDI 1, |
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contro |
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la decisione 19 ottobre 2007 n. 27286/808 emessa dalla CRTE 1 |
viste le osservazioni 12 novembre 2007 presentate dalla CRTE 1,;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. La CRTE 1 con decisione 19 ottobre 2007 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 300.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 60.- e alle spese di fr. 70.-, per i seguenti motivi:
"Alla guida della vettura TI __________ eseguiva una manovra di svolta a sinistra collidendo con un motoveicolo sopraggiungente da tergo in fase di sorpasso”.
Fatti accertati il 16 maggio 2007 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 34 cpv. 3 e 90 cifra 1 LCStr.
B. Contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.
C. La CRTE 1 con osservazioni 12 novembre 2007 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.
2. Giusta l’art. 34 cpv. 3 LCStr, il conducente che vuole cambiare direzione di marcia, ad esempio per voltare, sorpassare, mettersi in preselezione, passare da una corsia a un’altra, deve badare ai veicoli che giungono in senso inverso e a quelli che seguono.
Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).
3. La CRTE 1 rimprovera alla multata – in applicazione delle predette norme – di aver eseguito una manovra di svolta a sinistra, collidendo con un motoveicolo sopraggiungente da tergo in fase di sorpasso.
La decisione impugnata trae origine dal rapporto di polizia 30 maggio 2007, dal quale risulta la seguente dinamica:
“(…) __________, alla guida delle vettura __________ circolava su Via __________ in direzione della stazione FFS, proveniente dalla rotonda __________. Visto che su tale via si era formata una colonna di veicoli che procedeva a rilento, giunta in prossimità del piazzale della ditta __________, a sinistra rispetto la sua direzione di marcia, decideva di raggiungerlo ed invertire il suo senso di marcia. Esponeva l’indicatore di direzione sinistro e si spostava verso il centro della carreggiata onde iniziare la manovra di svolta, avvenuta nel luogo in cui sul campo stradale vi è demarcata la linea doppia che permette l’intersecamento. In senso contrario, non sopraggiungevano veicoli. Quello più vicino si trovava a circa 80 metri. Appena iniziata la manovra di svolta udiva il rumore di una moto in accelerazione che proveniva da tergo. Questa moto la urtava all’altezza della ruota anteriore sinistra. La collisione è avvenuta sulla corsia opposta.
__________, alla guida del motoveicolo __________, pure lui circolava su Via __________ in direzione della stazione FFS, proveniente dalla rotonda.
Ad una velocità dichiarata di circa 25/30 km/h decideva di superare i veicoli in colonna, restando comunque nella sua corsia, senza oltrepassare la superficie vietata e la linea di sicurezza. Giunto all’altezza della ditta __________, entrava in collisione con la vettura __________ che a suo dire ha svoltato improvvisamente a sinistra senza esporre l’indicatore di direzione e senza fare la dovuta preselezione” (cfr. informazioni complementari, pag. 4).
4. La ricorrente contesta l’addebito mossole, ascrivendo l’esclusiva responsabilità dell’accaduto al sorpasso azzardato del centauro, il quale avrebbe violato il divieto di superare la colonna ferma sancito dall’art. 47 cpv. 2 LCStr, nella misura in cui, a suo dire, al momento dell’impatto la colonna di veicoli non poteva che essere ferma, a causa della sua manovra di svolta; anche nell’ipotesi in cui il traffico potesse venir considerato in lento movimento, la responsabilità rimarrebbe, sempre a suo dire, del co-protagonista, il quale sarebbe sopraggiunto a velocità eccessiva e inadeguata, come attestato dal forte rumore di accelerazione da lei udito prima della collisione. Soggiunge che il sorpasso non sarebbe neppure possibile senza oltrepassare la linea (continua) di demarcazione della carreggiata.
In conclusione, sottolinea la completa legittimità della sua manovra di svolta, eseguita azionando il segnalatore luminoso di svolta a sinistra per tempo e ponendosi correttamente in preselezione a velocità del tutto adeguata.
5. Va subito detto che la questione qui in esame riguarda esclusivamente la conformità o meno del comportamento del ricorrente all’obbligo previsto dall’art. 34 cpv. 3 LCStr.
Questa disposizione prevede che il conducente intenzionato a cambiare la direzione di marcia, ad esempio per voltare, sorpassare, mettersi in preselezione, passare da una corsia di marcia all’altra, deve badare ai veicoli che seguono. La segnalazione con l’indicatore di direzione non svincola infatti il conducente dall’obbligo di usare la necessaria prudenza (art. 39 cpv. 2 LCStr). Secondo dottrina e giurisprudenza l'obbligo di badare ai veicoli che seguono sancito dall'art. 34 cpv. 3 LCStr deve essere inteso nel senso di “non metterli in pericolo”, specie quando questi sono in fase di sorpasso (cfr. sentenza 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003, consid. 3.2.1; Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Losanna 1996, n. 3.1 e 3.2 ad art. 34 LCStr). Le precauzioni che il conducente deve prendere al fine di evitare pericoli agli utenti che lo seguono, sono determinate dalle circostanze particolari. In effetti ogni modifica della direzione di marcia crea un pericolo supplementare per cui si impone una prudenza accresciuta. Di regola è sufficiente una sguardo nello specchietto retrovisore. Il conducente di un veicolo che intende sorpassare o svoltare a sinistra non ha soltanto l’obbligo di segnalare con l’apposito dispositivo la sua intenzione di effettuare il cambiamento di direzione ma è anche tenuto, in principio, a dare la precedenza all’altro veicolo che, sopraggiungendo da tergo, già si prepari al sorpasso o abbia iniziato la manovra di sorpasso per proseguire nella stessa direzione (DTF 6P.137/2003 del 7 gennaio 2004, consid. 4.3 con riferimenti).
6. Durante il verbale di interrogatorio 16 maggio 2007 l’insorgente ha così descritto la sua manovra:
“(…) Dato che vi era traffico intenso che procedeva lentamente su via __________, ho deciso di svoltare a sinistra sul piazzale della ditta __________, che si trova una quindicina di metri dopo la rotonda dalla quale provenivo, e da lì invertire la marcia e proseguire su Via __________ che è meno trafficata. Preciso che in quel punto è permesso svoltare a sinistra in quanto la linea è tratteggiata per permettere l’intersecamento. A questo proposito ho guardato a sinistra, inserito l’indicatore di direzione a sinistra e mi sono spostata a sinistra per iniziare la manovra di svolta. Avevo appena iniziato a svoltare che ho sentito il forte rumore di una moto che accelerava e immediatamente dopo c’è stato l’urto contro il motociclista che mi stava sorpassando a sinistra. Al momento dell’urto la parte anteriore del mio veicolo si trovava già oltre la linea tratteggiata per permettere l’intersecamento ed in procinto di svoltare”.
A domande dell’agente verbalizzante, la ricorrente ha asserito che:
- la colonna di veicoli procedeva a 30-40 km/h;
- tra la sua vettura e la linea di sicurezza tratteggiata c’era molto poco spazio perché si stava già spostando a sinistra per la preselezione, di sicuro non sufficiente per permettere a una moto di sorpassare senza intersecarla;
- in senso inverso non c’era traffico, ritenuto che la prima macchina si trovava a circa 80 metri; ella ha soggiunto che probabilmente il co-protagonista, dopo essere uscito dalla rotonda e aver visto che in senso inverso non arrivavano veicoli ha deciso di accelerare e sorpassare più auto possibili.
Il co-protagonista, dal canto suo, ha asserito quanto segue:
“(…) Dopo essere uscito dalla rotonda prima del rettilineo di Via __________ ho visto che la colonna stava rallentando. Secondo me la colonna procedeva al massimo a 20 km/h. Ho deciso di superare a sinistra alcuni veicoli e prima di entrare in collisione con l’auto della __________ ne ho superati un paio” (cfr. verbale di interrogatorio 17 maggio 2007).
A domande dell’agente verbalizzante, egli ha inoltre precisato che:
- ha sorpassato i veicoli in questione alla velocità di circa 25-30 km/h, senza intersecare la superficie vietata o la linea di sicurezza;
- non ha visto l’indicatore di direzione sinistro esposto;
- quando la ricorrente ha iniziato a svoltare egli si trovava con la ruota anteriore del suo veicolo all’altezza della parte posteriore dell’altro veicolo;
- siccome la manovra di svolta è stata improvvisa e non ha avuto il tempo di frenare, per evitare la collisione ha cercato di spostarsi a sinistra sull’altra corsia ma non c’è stato niente da fare e la sua ruota anteriore è entrata in collisione con la ruota anteriore sinistra del veicolo della donna;
- se la ricorrente avesse fatto la preselezione in modo corretto, non avrebbe avuto lo spazio per sorpassare senza infrangere la legge.
Di rilievo è la testimonianza di __________, annunciatosi spontaneamente sul posto, il quale ha riferito quanto segue:
“Quel giorno mi trovavo alla guida della mia moto e stavo circolando su Via __________ in direzione della stazione FFS, proveniente dalla rotonda __________. Mi trovavo pure io incolonnato. Al momento dell’incidente avvenuto, io stavo dietro alcuni veicoli, comunque spostato verso il centro della carreggiata. Ho avuto modo di vedere questo sinistro e posso affermare che la collisione tra i due veicoli coinvolti è avvenuta sulla corsia opposta e la vettura in quel momento aveva esposto la freccia sinistra.
Il motociclista coinvolto superava le auto, comunque restando nella propria corsia e a velocità ridotta. Vedendo l’auto che stava per iniziare la manovra di svolta a sinistra, il motociclista si è spostato a sua volta a sinistra invadendo la corsia di contromano, nel tentativo di evitare la collisione” (cfr. verbale di interrogatorio 25 maggio 2007).
A domanda dell’agente interrogante, egli ha asserito che sulla corsia opposta non sopraggiungevano veicoli. Ha poi soggiunto che non era in grado di precisare in quale momento l’automobilista avesse esposto la freccia sinistra, specificando che prima che la stessa iniziasse la sua manovra di svolta non aveva notato alcuna freccia. Da questa precisazione non è tuttavia possibile dedurre che la segnalazione fosse intempestiva, perché è ben possibile che il centauro incolonnato non prestasse attenzione al veicolo dell’insorgente che si trovava alcuni veicoli più avanti e che lo ha notato solo quando è avvenuta la collisione.
7. Ora, alla luce delle dichiarazioni che precedono – che la ricorrente non ha minimamente rimesso in discussione – risulta rafforzata la versione del co-protagonista secondo la quale egli sarebbe rimasto all’interno della linea di demarcazione; d’altronde, anche sulla base della documentazione fotografica prodotta dall’insorgente, non è possibile escludere a priori che ciò sia attuabile, benché, qualora non ci sia uno spostamento a destra dei veicoli per agevolare il sorpasso, non sembri rimanere un sufficiente spazio per un superamento in sicurezza.
Quanto al rumore di accelerazione che la ricorrente asserisce di aver sentito immediatamente prima dell’impatto con il motoveicolo, non è di ausilio in specie per attestare un eccesso di velocità del centauro, poiché è la logica conseguenza dell’accelerazione della motocicletta in fase di sorpasso.
Invano si cercherebbero dipoi nel fascicolo processuale degli indizi che attestino che la colonna fosse ferma, a maggior ragione se si prendesse per buona la velocità dichiarata dall’insorgente (30-40 km/h), la quale ha con ogni verosimiglianza eseguito la manovra di svolta in un tutt’uno, senza doversi arrestare al centro della carreggiata per concedere la precedenza a veicoli sopraggiungenti in senso inverso, atteso che non ve n’erano.
Al di là delle considerazioni che precedono, in concreto v’è motivo di credere che l’insorgente non abbia invero controllato il traffico da tergo prima di cambiare direzione come sancito dall’art. 34 cpv. 3 LCStr, o ammettendo – per avventura – che lo abbia fatto, non ha controllato con la necessaria diligenza: ella sostiene di aver sì “guardato a sinistra” prima di inserire l’indicatore, tuttavia ciò non significa che abbia gettato uno sguardo nello specchietto retrovisore per verificare la situazione a tergo (del resto ella neppure lo pretende nelle successive comparse scritte, focalizzando le sue attenzioni sul comportamento scorretto del centauro). Sintomatico è il fatto che, a differenza di quanto detto per il traffico inverso (previa domanda dell’agente), l’insorgente non è stata in grado di riferire della situazione a tergo, limitandosi spontaneamente a ipotizzare che il co-protagonista, avuta via libera sul fronte opposto, si fosse messo a sorpassare più veicoli possibili, comportamento per nulla inusuale in una situazione di traffico urbano rallentato.
Certo è che se la ricorrente avesse effettivamente verificato il traffico da tergo prima di segnalare il cambiamento di direzione, ella avrebbe senz’altro potuto scorgere il centauro superare i veicoli che circolavano dietro di lei e accingersi a sorpassarla a sua volta (a maggior ragione date le ottime condizioni di visibilità e visuale), desistere dalla manovra di svolta ed evitare – in ultima analisi – la collisione.
8. Quand’anche si volesse ammettere che il sorpasso da parte del centauro non fosse regolare, va ricordato che sebbene il conducente intenzionato a svoltare a sinistra che si è posto correttamente verso l’asse della carreggiata e ha azionato l’indicatore di direzione può di regola presumere - senza essere tenuto a prestare nuovamente attenzione al traffico che lo segue nel momento in cui volta - che nessun utente della strada lo sorpasserà illecitamente sulla sinistra, ciò non lo esime tuttavia dai suoi doveri di prudenza, segnatamente dall’obbligo di badare al traffico retrostante prima di porsi nel centro della carreggiata e azionare l’indicatore di direzione (cfr. DTF 125 IV 83).
Nella misura in cui la ricorrente rimprovera al co-protagonista di essere responsabile dell’incidente, giovi infine ricordare che in materia penale ognuno risponde delle proprie azioni e omissioni, sicché l’eventuale comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa. Non esiste infatti in questo ambito compensazione delle colpe (cfr. Tribunale federale, sentenza 6P.137/2003 del 7 gennaio 2004, consid. 2.5). Ne consegue che non spetta al giudice penale stabilire il grado di responsabilità di più conducenti coinvolti in un incidente della circolazione: tale compito appartiene semmai al giudice civile eventualmente incaricato di dirimere possibili litigi fra gli interessati e le rispettive assicurazioni.
Visto quanto precede, questo giudice perviene al solido convincimento che l’interessata abbia effettivamente trasgredito la norma della circolazione enunciata nella decisione impugnata. In siffatte evenienze non può trovare applicazione il principio dell’affidamento.
9. La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.
Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
per questi motivi, visti gli art. 34 cpv. 3 e 90 cifra 1 LCStr, 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico della ricorrente.
3. Intimazione a:
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Il presidente: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).