Incarto n.
30.2007.348

130 902

Bellinzona

__________

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 8 novembre 2007 presentato da

 

 

RI 1,

 

contro

 

la decisione 26 ottobre 2007 n. 130 902 emessa dalla CRTE 1

 

viste                                  le osservazioni 21 novembre 207 presentate dalla CRTE 1,;

 

                                         letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto                             in fatto

 

                                         che la CRTE 1 con decisione 26 ottobre 2007 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 100.-, oltre alla tassa di giustizia e alle spese di
fr. 20.-, condannandolo inoltre a un risarcimento di fr. 10.-, per avere il 3 giugno 2007 esercitato la pesca, nelle acque del lago __________ (in territorio di __________), catturando e trattenendo – usando quale esca – una trota iridea sottomisura di cm 14.5;

                                        

                                         che la risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 32, 34, 35 e 36 LCP; 21, 22 e 30 RALCP;

 

                                         che contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento;

 

                                         che con osservazioni 21 novembre 2007 la CRTE 1 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata;

considerato                      in diritto

 

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

                                        

                                         che per l’art. 21 cpv. 1 RLCP i pesci e gamberi protetti o che non raggiungono la misura minima devono essere rilasciati in acqua nel luogo di cattura con la massima cura; in particolare, per quanto attiene alla trota iridea, l’art. 22 cpv. 1 RLCP specifica che nei corsi d’acqua, laghi alpini e bacini possono essere trattenuti solo gli esemplari che raggiungono la lunghezza minima di 22 cm;

 

                                         che chiunque intenzionalmente o per negligenza contravviene alla LCP e alle relative norme di applicazione è punibile con una multa sino a fr. 5000.- (art. 32 LCP; inoltre chi contravviene alle disposizioni federali o cantonali è tenuto a risarcire il danno, ritenuto che l'autorità che decide sul reato fissa anche l'importo del risarcimento (art. 35 LCP);

 

                                         che senza riguardo alla punibilità di una persona, l'autorità competente può ordinare la confisca dei pesci e gamberi illegalmente catturati (art. 36 cpv. 1 LCP);

                                   

                                         che la CRTE 1 rimprovera al multato – in applicazione delle predette disposizioni – di aver esercitato la pesca, nelle acque del lago __________ (in territorio di __________), catturando e trattenendo – usandola quale esca – una trota iridea sottomisura di cm 14.5;

 

                                         che la decisione impugnata trae origine dal rapporto di segnalazione 4 giugno 2007, dal quale si evince la seguente esposizione dei fatti:

 

                                             “Al momento del fermo, il sig.__________ esercitava la pesca a fondo con bombarda nel lago __________ utilizzando quale esca una trota iridea di 14,5 cm (sottomisura) attaccata per la bocca con un’ancoretta. Si giustificava dicendo che lui aveva usato quale esca una sanguinerola e la citata iridea di 14,5 cm aveva abboccato.

                                             Da notare per contro che nella bocca della trota iridea non vi era la sanguinerola e sull’ancoretta non vi era alcun resto della presunta esca (e nemmeno di altri tipi di esca). Inoltre un’iridea di queste dimensioni ha abitudini alimentari prettamente insettivore e plantofaghe, perciò non attaccherebbe una sanguinerola.

                                             Infine la piccola trota, al momento del recupero da parte del pescatore per il controllo, risultava piuttosto spossata. Ciò rappresenta un’ulteriore prova che la stessa è rimasta a lungo attaccata alla lenza. Inoltre presentava una piccola emorragia ad un occhio che potrebbe derivare da una antecedente cattura”;

                                         che il ricorrente contesta sin dall’inizio l’addebito mossogli, asserendo che stava pescando con esche di tipo “bameli” contenute in secchi che si trovavano vicino a lui e che probabilmente la trota iridea aveva abboccato all’esca, circostanza di cui si sarebbe accorto, con stupore, dando seguito alla richiesta dell’agente di ritirare la lenza (cfr. verbale segnalazione – sequestro 3 giugno 2007 e osservazioni 30 luglio 2007);

 

                                         che nel gravame egli sostiene anzitutto che avrebbe avuto tutto il tempo di disfarsi dell’esca poiché lui e il suo amico (colui che ha verosimilmente sottoscritto il ricorso a testimonianza della veridicità del suo assunto) avevano già notato il sopraggiungere dei tre guardacaccia in lontananza; contesta inoltre l’affermazione secondo cui una trota iridea di tali dimensioni non si nutrirebbe di pesciolini, producendo a sostegno della sua tesi alcune pagine, tratte da un’enciclopedia, illustranti la “trota”; soggiunge che la trota iridea era viva e vegeta e senza tracce di altre abboccate precedenti che avrebbero  teoricamente confermato la tesi dell’autorità inquirente; in sostanza egli ritiene che “i guardiacaccia arbitrariamente mi hanno incolpato di un fatto da me mai commesso poiché se così fosse avrebbero dovuto cogliermi sul fatto e non insinuare fatti mai accaduti ed oltretutto senza prove oggettive sulla mia colpevolezza”;

 

                                         che le giustificazioni addotte risultano alquanto dubbiose;

 

                                         che in primo luogo appare senz’altro strano che, come risulta dalla fotografia della trota iridea in esame, tutti e tre gli ami dell’ancoretta abbiano potuto conficcarsi in un sol colpo all’interno della cavità orale in modo tale che la bocca non potesse più essere aperta, a maggior ragione data l’esigua ampiezza della stessa (stimata in modo attendibile dall’autorità in 1.5 cm); appare altresì strano che egli non si sia accorto che il pesce aveva abboccato, circostanza che egli avrebbe dovuto percepire già in precedenza se si considera che lo stato di spossatezza del pesce riscontrato dall’autorità inquirente – e non contestato dall’insorgente – lasciava supporre che questo fosse rimasto a lungo attaccato alla lenza;

 

                                         che appare poi alquanto sintomatico, al di là della querelle sulle abitudini alimentari della trota in questione (che peraltro, come sottolineato dall’autorità di prime cure, non appartiene allo stesso genere delle trote (Salmo trutta) a cui fa riferimento l’allegato del ricorrente), che egli non si confronti minimamente con il fatto che del presunto pesciolino da esca “bamelo” non vi era traccia né sull’ancoretta né tanto meno all’interno del pesce;

 

                                         che l’affermazione secondo cui egli avrebbe avuto tutto il tempo di disfarsi dell’esca non è di alcun ausilio per la credibilità dell’insorgente: egli non aveva infatti alcun interesse a compiere gesti che potessero destare sospetti nei guardacaccia in avvicinamento (quali ad esempio tagliare la lenza o riavvolgerla);

 

                                         che alla luce di tutti gli indizi che precedono questo giudice non ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio che il ricorrente ha effettivamente commesso l'infrazione rimproveratagli dall’autorità di prime cure, innescando volontariamente la trota iridea quale esca;

 

                                         che nulla muta a tale conclusione il fatto che egli non sia stato colto in flagrante delitto;

 

                                         che la multa inflitta risulta, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;

 

                                         che per quanto riguarda l’importo del risarcimento della trota iridea confiscata al fine di esaminarne il contenuto stomacale, stante la mancata ammissione dei fatti da parte dell’insorgente, lo stesso va senz’altro confermato;

 

                                         che il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);

 

 

per questi motivi,                visti gli art. 32, 34, 35 e 36 LCP; 21, 22 e 30 RALCP; 1 segg. LPContr;

 

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.

 

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico ricorrente.

 

                                 3.     Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

Il presidente:                                                                            La segretaria:

 

 

 

 

 

 

 

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).