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Incarto
n. 2257/810 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Presidente della Pretura penale |
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Marco Kraushaar |
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sedente con la segretaria Francesca Ferrara per statuire sul ricorso 5 febbraio 2007 presentato da
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RI 1, |
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contro |
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la decisione 26 gennaio 2007 n. 2257/810 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino, |
viste le osservazioni 14 febbraio 2007 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
A. La Sezione della circolazione con decisione 26 gennaio 2007 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 300.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 60.- e alle spese di fr. 20.-, per i seguenti motivi:
"Ha circolato con veicoli della ditta __________ dal 1.2.2006 al 31.3.2006 effettuando trasporto professionale di persone senza essere titolare della richiesta licenza di condurre”.
Fatti accertati il __________ in territorio di Lugano.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 10 cpv. 2, 95 cifra 1 cpv. 1 LCStr.
B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.
C. La Sezione della circolazione con osservazioni 14 febbraio 2007 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.
2. Giusta l’art. 10 cpv. 2 (primo periodo) LCStr chi conduce un veicolo a motore deve essere in possesso della licenza di condurre. L’art. 14 cpv. 1 (prima frase) LCStr specifica che la licenza è rilasciata solo se dall’esame ufficiale è risultato che il richiedente conosce le norme della circolazione e sa condurre con sicurezza i veicoli della categoria per la quale essa vale.
Chiunque conduce un veicolo a motore senza essere titolare della licenza di condurre richiesta è punito con la multa (art. 95 cifra 1 cpv. 1 LCStr).
3. La Sezione della circolazione rimprovera al multato - in applicazione della norme predette - di avere circolato con veicoli della __________ effettuando trasporto professionale di persone senza essere in possesso della necessaria autorizzazione.
4. Il ricorrente, dal canto suo, non contesta di per sé la fattispecie ascrittagli, ma si oppone alla multa, sostenendo di non essere in grado di far fronte al pagamento della stessa e di non avere responsabilità nell’accaduto. In proposito, nelle osservazioni 24 novembre 2006 al rapporto di contravvenzione, egli asseriva che: “(…) Ritengo responsabile la ditta __________ perché come azienda di trasporto pubblico, dovevano dirmi che la mia patente non era in regola per guidare [i] veicoli messi a disposizione per lavorare. (…) Una ditta di trasporto pubblico deve sapere che il permesso di guida con la categoria D1 non è valido per [i] veicoli che mettono a disposizione degli autisti.”
Nel verbale di interrogatorio __________ di fronte alle forze inquirenti, egli ha inoltre invocato la sua totale buona fede, come pure il fatto che non era a conoscenza che la sua licenza di condurre non lo abilitasse al trasporto professionale di persone, irregolarità che ha scoperto oltre un mese dopo che si trovava alle dipendenze della __________ e alla quale ha tentato di ovviare chiedendo alla Cassa di disoccupazione di finanziare il corso per l’ottenimento della patente professionale (cfr. verbale, pag. 3/4).
5. Prima di procedere all’esame nel merito è necessario precisare il contesto cui il fatto in esame si è verificato.
Da accertamenti esperiti da questo giudice presso il servizio conducenti della Sezione della circolazione, è emerso che in data 26 aprile 2001 l’insorgente ha ottenuto la licenza di condurre per le categorie B e D2 cartacea, della quale ha chiesto in seguito la conversione in formato tessera in data 18 agosto 2003.
A seguito di una modifica dell’Ordinanza sull’ammissione alla circolazione (OAC) entrata in vigore il 1° aprile 2003, ossia precedentemente alla predetta richiesta di conversione, è stata soppressa la categoria D2 di cui era titolare il ricorrente. Di conseguenza, in applicazione della disposizioni transitorie di cui all’art. 151d cpv. 10 OAC, la sua licenza di guida è stata convertita in una licenza per le categorie B e D1, limitata alla guida di furgoncini fino a 3'500 kg per il trasporto non professionale di persone. Aggiungasi che per ottenere l’autorizzazione per il trasporto professionale di persone, il qui ricorrente doveva sottoporsi a un esame teorico complementare (art. 21 e 25 cpv. 4 OAC 21 OAC), al quale verosimilmente accennava in sede di interrogatorio.
Nella fattispecie concreta, l’insorgente non era effettivamente in possesso della richiesta licenza di condurre, a titolo professionale, i veicoli della __________, quindi non vi è dubbio che l’infrazione contestatagli sia fondata. Pur ammettendo che egli abbia agito in totale buona fede, la stessa non è liberatoria. Inoltre, non giova all’interessato prevalersi del fatto che la datrice di lavoro non abbia evidenziato irregolarità dall’esame dei suoi documenti, in quanto egli doveva e poteva assicurarsi che la sua licenza lo autorizzasse al trasporto professionale di persone, bastando per questo una telefonata alla Sezione della circolazione. In definitiva, l’insorgente non adduce giustificazioni che consentano di scostarsi dalla decisione impugnata.
La multa di fr. 300.- prevista dall’autorità di prime cure appare conforme alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurato al grado di colpa e contenuto nei limiti della legge. Questo giudice, considerata la situazione economica in cui l’opponente versa, ritiene però di poter ridurre l’ammontare a fr. 200.- con conseguente adeguamento degli oneri di primo grado.
Una riduzione ulteriore non si giustifica, anche alla luce del fatto che il ricorrente può chiedere una dilazione della multa all’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona, competente in materia.
Il ricorso va pertanto accolto nella misura che precede; vista la situazione finanziaria precaria del ricorrente si prescinde, in via del tutto eccezionale, dal prelievo di tasse e spese per l’odierno giudizio.
per questi motivi, visti gli art. 10 cpv. 2, 95 cifra 1 cpv. 1 LCStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è inflitta una multa di fr. 200.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr. 20.-.
2. Non si prelevano né tasse né spese di giustizia.
3. Intimazione a:
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Il presidente: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Entro lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in materia costituzionale (art. 119 LTG).