Incarto n.
30.2007.356

28622/805

Bellinzona

2 marzo 2009

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 24 novembre 2007 presentato da

 

 

 RI 1

 

contro

 

la decisione 9 novembre 2007 n. 28622/805 emessa d CRTE 1 

 

viste                                  le osservazioni 3 dicembre 2007 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;

 

                                         letti ed esaminati gli atti,

 

 

ritenuto                             in fatto

 

                                 A.     La CRTE 1 con decisione 9 novembre 2007 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 600.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.- e alle spese di fr. 40.-, per i seguenti motivi:

 

                                         “Alla guida della vettura TI __________ procedeva a zig-zag sulla corsia d’accelerazione dell’autostrada A2 e superava alcuni veicoli a destra transitando sulla corsia d’emergenza. Circolava pure a velocità eccessiva e pericolosa”.

 

                                         Fatti accertati il 9 luglio 2007 in territorio di __________.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 31 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3, 35 cpv. 1, 43 cpv. 3 e 90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1, 4 cpv. 1, 36 cpv. 3 ONC.

.

                                 B.     Contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

                                 C.     La CRTE 1, con comunicazione 3 dicembre 2007, si astiene dal formulare osservazioni, lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.

 

considerato                      in diritto

                                        

                                 1.     Il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 4 LPContr e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr                                .

 

                                 2.     2.1. Giusta l'art. 6 cpv. 1 della Legge cantonale di applicazione alla Legge federale sulla circolazione stradale del 24 settembre 1985 (LALCStr), le autorità giudiziarie sono competenti a giudicare le violazioni alle norme sul traffico punibili in virtù del Codice penale svizzero e i delitti punibili in virtù della LCStr. La Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, è invece competente ad istruire e decidere le contravvenzioni e le denunce previste in materia di circolazione, di polizia ferroviaria e di durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali, salvo nei casi di competenza delle autorità giudiziarie (art. 7 LALCStr; art. 4 lett. f RLALCStr 2 marzo 1999, in precedenza art. 3 cpv. 4 RLALCStr 26 novembre 1985). La Sezione della circolazione trasmette pertanto al Ministero pubblico ed al Magistrato dei minorenni gli atti concernenti:

                                         ·   le violazioni alle norme del traffico punibili in virtù del CP;

                                         ·   i delitti previsti dalla LCStr;

                                         ·   le contravvenzioni elencate dalla LCStr e dalle relative ordinanze qualora siano in concorso con un delitto.

                                        

                                         2.2. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il conducente che effettua un sorpasso sulla destra in autostrada, spostandosi da una corsia all'altra in presenza di traffico intenso, disattende una regola fondamentale della sicurezza stradale (quella che vieta i sorpassi sulla destra, imponendo che essi vengano di principio effettuati a sinistra; cfr. art. 35 cpv. 1 LCStr) e viola pertanto gravemente le norme della circolazione nel senso dell'art. 90 cifra 2 LCStr. Una simile infrazione, commessa su arterie come le autostrade ove normalmente si circola a velocità elevata, costituisce una seria messa in pericolo astratta della sicurezza del traffico e comporta un elevato rischio di incidenti. Esula quindi dal novero delle semplici contravvenzioni per assurgere a reato qualificabile come delitto (DTF 126 IV 192 consid. 3 e rimandi).

 

                                 3.     3.1. In concreto, l’autorità dipartimentale ha rimproverato al ricorrente di aver circolato sull’autostrada A2 procedendo a zig-zag sulla corsia di accelerazione e superando alcuni veicoli a destra sulla corsia d’emergenza, in presenza di traffico intenso (cfr. rapporto di contro-osservazioni 8 settembre 2007).

                                         Alla luce della giurisprudenza del Tribunale federale l’infrazione in esame va indubbiamente considerata, se confermata, come grave violazione delle regole della circolazione nel senso dell’art. 90 cifra 2 LCStr, ovvero un delitto ai sensi della predetta legislazione.

                                         Competente ad esaminare e a giudicare la fattispecie in discussione è pertanto il Ministero pubblico e non la Sezione della circolazione, secondo quanto disposto dagli art. 6 cpv. 1 LALCStr e 47 cpv. 2 RLALCStr.

 

                                         3.2. Il ricorso va dunque accolto, la decisione impugnata annullata in ordine e gli atti trasmessi al Ministero pubblico per competenza.

 

 

per questi motivi                 visti gli art. 31 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3, 35 cpv. 1, 43 cpv. 3 e 90 cifra 1 e 2 LCStr; 3 cpv. 1, 4 cpv. 1, 36 cpv. 3 ONC; 6 e 7 LACS; 4 lett. f, 47 cpv. 2 RLACS; 1 segg. LPContr;

 

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è accolto.

                                         1.1. La decisione 9 novembre 2007, n. 28622/805, della Sezione della circolazione è annullata.

                                         1.2. Gli atti sono trasmessi al Ministero pubblico.

 

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese.

 

                                 3.     Intimazione a:

 

  

 

 

 

 

Il presidente:                                                                                 La segretaria: