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Incarto
n. 30653/802 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Damiano Stefani |
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sedente con il segretario Marco Agustoni per statuire sul ricorso 28 novembre 2007 presentato da
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RI 1 domiciliato a ___________ |
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contro |
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la decisione 23 novembre 2007 emessa dalla Sezione della circolazione, CamorinoCRTE 1 |
viste le osservazioni 3 gennaio 2008 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della circolazione, con decisione del 23 novembre 2007, ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 140.--, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 40.-- e le spese di fr. 20.--, per i seguenti fatti accertati il 14 maggio 2007 in territorio di __________:
“alla guida del veicolo __________ non ha osservato l’obbligo di dare la precedenza sui passaggi pedonali”;
che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 33, 90 cifra 1 LCStr, 6 cpv. 1 e 2 ONC;
che RI 1 è insorto con ricorso del 28 novembre 2007, con il quale in sostanza ha chiesto l’annullamento della multa;
che, con scritto del 3 gennaio 2008, la Sezione della circolazione ha dichiarato di astenersi dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio;
che il ricorrente, con osservazioni di data 23 gennaio 2008, ha riconfermato la propria richiesta di annullamento della sanzione;
considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr;
che, giusta l’art. 33 cpv. 1 LCStr, il conducente deve agevolare ai pedoni l’attraversamento della carreggiata. Avvicinandosi ai passaggi pedonali, il conducente deve circolare con particolare prudenza e, se necessario, fermarsi, dando la precedenza ai pedoni che vi transitano o che stanno accedendovi (cpv. 2). Alle fermate dei servizi di trasporto pubblici, il conducente deve badare alle persone che salgono e scendono (cpv. 3);
che, secondo l’art. 6 cpv. 1 ONC, davanti ai passaggi pedonali senza regolazione del traffico, il conducente deve accordare la precedenza a ogni pedone o utente di un mezzo simile a veicolo che si trova già sul passaggio pedonale o che attende davanti ad esso e che visibilmente vuole attraversarlo. Deve moderare per tempo la velocità e all’occorrenza fermarsi per poter adempiere questo obbligo;
che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella presente legge o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr);
che per l’inosservanza dell’obbligo di dare precedenza sui passaggi pedonali (art. 33 LCStr - 6 cpv. 1-2 ONC) è comminata una sanzione pecuniaria di fr. 140.-- (cifra 337 dell’allegato 1 dell’Ordinanza concernente le multe disciplinari);
che, come detto, la Sezione della circolazione rimprovera al multato, in applicazione delle predette norme, di non aver osservato l’obbligo di dare la precedenza sui passaggi pedonali;
che il ricorrente riconosce di non aver concesso la precedenza al pedone, egli ritiene per contro ingiustificata la sanzione inflittagli, sostenendo in particolare che “l’agente in questione è apparso all’improvviso da dietro un camion fermo in colonna subito dopo le strisce pedonali sulla corsia opposta a quella dove procedevo io (cfr. schizzo allegato). Egli voleva infatti fermare il traffico per far attraversare dei pedoni sulle strisce, ma, uscendo appunto improvvisamente da dietro il camion fermo sulla corsia opposta subito dopo il passaggio pedonale, non ho avuto il tempo materiale sufficiente per poter arrestare il mio veicolo prima del passaggio pedonale in questione. Subito dopo mi sono peraltro girato - pur non avendo colpa - facendo un cenno di scuse all’agente per non essere riuscito a fermarmi in tempo.” (cfr. ricorso 28 novembre 2007 e osservazioni 10 settembre 2007);
che l’agente denunciante nelle proprie contro-osservazioni ha proposto il mantenimento della contravvenzione, ritenendo che la mancata concessione della precedenza ai pedoni che si trovano sul passaggio pedonale rappresenti una grave infrazione, in quanto è stata commessa in un tratto di strada sul quale vi è un intenso traffico veicolare e pedonale, che si trova all’interno dell’abitato e dove si trovano diversi empori (cfr. rapporto di contro-osservazioni 19 dicembre 2007);
che il ricorrente nelle sue ulteriori osservazioni ha riconfermato la sua versione, aggiungendo che la precedenza può essere accordata soltanto ad un pedone visibile. A suo avviso, nel caso specifico, il pedone (peraltro agente di polizia e dunque non sprovveduto in materia di traffico stradale) si sarebbe perfettamente reso conto di non essere visibile a causa del camion fermo. Non avrebbe quindi dovuto “gettarsi a capofitto” sul passaggio pedonale senza guardare e senza segnalare il proprio attraversamento, come se la visuale fosse priva di ostacoli (cfr. osservazioni 23 gennaio 2008);
che le argomentazioni sollevate dal ricorrente non sono affatto liberatorie. Anzi, proprio il fatto che, come si evince dagli schizzi allestiti dall’agente denunciante e dal ricorrente, sull’opposta corsia di marcia vi era un camion fermo in colonna subito dopo il passaggio pedonale, che ostruiva la sua visuale, impedendogli di scorgere per tempo eventuali pedoni intenzionati ad attraversare sul passaggio pedonale da sinistra a destra rispetto al suo senso di marcia, avrebbe dovuto indurlo a moderare ulteriormente la velocità e, se del caso, a fermarsi, onde poter adempiere l’obbligo di concedere la precedenza ai pedoni;
che non è infatti inusuale ed imprevedibile che quando vi sono dei veicoli fermi in colonna, a maggior ragione di giorno all’interno di una zona abitata, dei pedoni attraversino sui passaggi pedonali, comparendo di fatto all’improvviso alla vista dei conducenti provenienti sull’altra corsia di marcia;
che, in definitiva, al multato non giova quindi invocare di non aver potuto scorgere il pedone a causa del camion fermo in colonna, né tantomeno appellarsi all’imprudenza del pedone, asseritamente sbucato all’improvviso senza guardare e senza segnalare la propria intenzione di attraversare. Come detto, data la situazione potenzialmente pericolosa creata dal camion fermo a ridosso del passaggio pedonale, egli avrebbe semmai dovuto essere maggiormente prudente, riducendo per tempo la sua andatura, per favorire l’attraversamento del pedone;
che la multa inflitta è convenientemente proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;
che il ricorso deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);
per questi motivi, visti gli art. 33, 90 cifra 1 LCStr; 6 ONC; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 200.-- e le spese di fr. 100.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
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Il giudice: Il segretario:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).