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Incarto
n. 29662/807 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Presidente della Pretura penale |
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Marco Kraushaar |
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sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 27 novembre 2007 presentato da
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RI 1 |
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contro |
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la decisione 16 novembre 2007 n. 29662/807 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino, |
viste le osservazioni 11 dicembre 2007 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. La Sezione della circolazione con decisione 16 novembre 2007 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 200.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr. 70.-, per i seguenti motivi:
"Alla guida della vettura TI __________, eseguiva un cambio corsia (da sinistra a destra) senza prestare la dovuta attenzione e collideva con un autoveicolo sopraggiungente regolarmente da tergo. A seguito dell’urto ritornava a sinistra e collideva con un altro autoveicolo ivi circolante”.
Fatti accertati il 4 settembre 2007 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 26 cpv. 1, 31 cpv. 1, 34 cpv. 3 e 4, 44 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1 ONC.
B. Contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.
C. La Sezione della circolazione nelle osservazioni 11 dicembre 2007 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine.
La ricorrente chiede preliminarmente che questo giudice disponga l’audizione dell’amica che sedeva sul sedile posteriore con il figlioletto, la quale potrebbe riferire che è stata la vettura sopraggiungente da tergo a urtare la sua e non viceversa, come a torto accertato dall’autorità d’indagine.
Ora, l'art. 12 cpv. 1 della legge di procedura per le contravvenzioni (LPContr) conferisce al giudice della Pretura penale la facoltà di completare l'istruttoria d'ufficio. Il giudice può sempre rinunciare, nondimeno, ad assumere mezzi di prova il cui presumibile risultato non porterebbe elementi di rilievo ("apprezzamento anticipato delle prove": DTF 125 I 135 consid. 6c/cc in fine con richiami di dottrina e di giurisprudenza, 124 I 211 consid. 4a, 122 V 162 consid. 1d).
Nella fattispecie la prova chiesta dalla ricorrente non appare suscettibile di recare chiarimenti di rilievo ai fini del giudizio, poiché tesa a dimostrare una circostanza che seppur confermata non sarebbe di ausilio per l’analisi del suo comportamento precedente la collisione.
Nulla osta pertanto all’esame del ricorso nel merito.
2. Giusta l’art. 26 cpv. 1 LCStr ciascuno, nella circolazione, deve comportarsi in modo da non essere di ostacolo né di pericolo per coloro che usano la strada conformemente alle norme stabilite. In particolare, il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza (art. 31 cpv. 1 LCStr). Tale norma è concretata dall’art. 3 cpv. 1 ONC, il quale recita che egli deve rivolgere la sua attenzione alla strada e alla circolazione e non deve compiere movimenti che impediscono la manovra sicura del veicolo (prima frase).
Il conducente che vuole cambiare la direzione di marcia, ad esempio per voltare, sorpassare, mettersi in preselezione, passare da una corsia a un’altra, deve badare ai veicoli che giungono in senso inverso e a quelli che seguono (art. 34 cpv. 3 LCStr). Sulle strade suddivise in diverse corsie, egli può abbandonare quella che percorre, solo se non ostacola la circolazione (art. 44 cpv. 1 LCStr).
Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).
3. La Sezione della circolazione rimprovera alla multata – in applicazione delle predette disposizioni – di aver eseguito un cambio corsia (da sinistra a destra) senza prestare la dovuta attenzione, collidendo conseguentemente con un autoveicolo sopraggiungente regolarmente da tergo e, a seguito dell’urto con quest’ultimo, di essere ritornata a sinistra, andando a collidere con un altro autoveicolo ivi circolante, invero fermo sulla corsia di sinistra.
4. La ricorrente, dal canto suo, nega ogni addebito, ascrivendo l’intera responsabilità dell’accaduto alla conducente sopraggiungente da tergo, la quale, a suo dire, sarebbe sopraggiunta a velocità esorbitante (cfr. verbale di interrogatorio 6 settembre 2007). Nelle osservazioni 20 ottobre 2007 ella ha pure insinuato che la co-protagonista “si trovava sotto l’effetto di medicamenti antidepressivi che non si conciliano con la guida di un veicolo e che possono provocare incidenti come è effettivamente accaduto”, sottolineando il fatto che “per cercare di nascondere le sue responsabilità, ha spostato subito la sua auto molto lontano (oltre il tunnel di __________, ndr) e si è opposta al fatto che io chiamassi la polizia per la constatazione dei fatti”.
Nel verbale di interrogatorio ella ha così descritto la dinamica dell’incidente:
“Ero al volante della vettura di cortesia che mi era stata prestata dal Garage __________ di __________ e stavo percorrendo la via __________ a __________ diretta verso il tunnel di __________.
Ero sulla corsia di sinistra, quella che porta alla stazione FFS, giunta nei pressi dei semafori del tunnel, mi sono accorta che viaggiavo sulla corsia sbagliata ed ho esposto il segnale di direzione per spostarmi sulla corsia di destra.
Un conducente mi ha lasciato passare, mentre stavo per raggiungere la corsia di destra, da quella direzione è giunta una Smart a tutta velocità. Questa vettura mi ha urtato violentemente sulla parte anteriore destra, a causa del colpo ricevuto sono ritornata sulla corsia di sinistra, andando a tamponare una vettura Audi ferma in colonna.
Dopo l’urto la vettura Smart è andata avanti per diversi metri prima di fermarsi, più di venti metri. (…) Ribadisco che secondo me la signora della Smart andava molto veloce, più dei 50 km/h mentre io al momento dei fatti circolavo a 40/45 km/h”.
Dal canto suo, la co-protagonista ha affermato che:
“Ero alla guida della vettura Smart targata TI __________ e stavo salendo sulla Via __________ a __________ diretta verso il tunnel di __________, ero sulla corsia di destra, ero sola ed ero allacciata con le cinture di sicurezza.
Ho notato che la corsia di sinistra che porta alla Stazione FFS era ferma, invece sulla mia corsia si viaggiava regolarmente, al momento dei fatti circolavo ad una velocità massima di 30 km/h.
Giunta all’altezza dell’agenzia Hertz ho sentito un forte colpo alla mia sinistra, non ho capito bene quello che era successo, a causa dell’urto sono stata spostata a destra, alla fine sono riuscita comunque a rimanere nella corsia di marcia. Subito dopo ho sentito un’altra collisione ma non ho capito da cosa era stato causat[a,] comunque dopo alcuni metri mi sono fermata. A quell’ora vi era forte traffico, a causa dell’incidente abbiamo bloccato il traffico, gli autisti hanno cominciato a suonare il claxon, erano piuttosto arrabbiati.
Vista la situazione, anche pressata dall’altra signora con cui ho avuto l’incidente, mi sono spostata sino a dopo il tunnel di __________ all’altezza della pasticceria __________. Solamente in seguito ho poi saputo che nell’incidente era stata coinvolta un’altra vettura, una Audi con a bordo un uomo.
Dichiaro di non aver visto nulla dell’incidente, non ho nemmeno notato che la vettura Ford Fiesta stava uscendo dalla corsia di sinistra, non ho visto nessun segnale di svolta a destra da parte di questa conducente” (cfr. verbale di interrogatorio __________ 8 settembre 2007).
Di poco ausilio sono invece le dichiarazioni del terzo conducente coinvolto nella collisione, il quale non ha visto quanto successo prima della collisione contro la sua vettura, precisando che la stessa è avvenuta subito dopo l’urto udito alle sue spalle. Egli ha altresì asserito che la corsia di sinistra (in direzione della Stazione FFS), dove si trovava incolonnato, era ferma a causa del traffico e che la collisione è avvenuta all’altezza dell’autonoleggio Hertz, confermando su questi punti le dichiarazioni della co-protagonista __________.
5. In concreto, va subito detto che il presente giudizio verte esclusivamente sulla conformità o meno del comportamento della ricorrente ai doveri di prudenza sanciti dalla legge.
In proposito, se da un lato risulta dalle affermazioni da lei rilasciate a verbale che ha inserito l’indicatore di direzione per segnalare l’intenzione di spostarsi a destra – sebbene la co-protagonista abbia asserito di non averlo notato -, dall’altro lato ella non ha precisato di aver dapprima osservato nello specchietto laterale destro per sincerarsi della situazione del traffico a tergo, segnatamente di quello proveniente dalla sua destra; del resto, il fatto che si sia accorta di trovarsi sulla corsia errata quando si trovava quasi all’altezza degli impianti semaforici, depone per una manovra improvvisata e fors’anche intempestiva; certo è che la segnalazione della manovra non svincola il conducente dall’obbligo di usare la necessaria prudenza.
A prescindere da quest’ultima considerazione v’è da credere che ella non abbia invero controllato il traffico da tergo prima di cambiare corsia o ammettendo – per avventura – che lo abbia fatto, non ha controllato con la necessaria diligenza, caso contrario avrebbe potuto scorgere la Smart che stava sopraggiungendo sulla corsia di destra.
Desta poi qualche perplessità l’affermazione secondo cui un conducente l’avrebbe lasciata passare. Se così fosse, non si spiegherebbe la collisione: in effetti, posto che detto conducente si trovasse dietro di lei, sulla corsia destra (unica posizione utile per cederle il passo), non poteva essere raggiunta dalla Smart, che per forza di cose si vedeva ostruita la corsia da questo veicolo
Ad ogni buon conto se l’insorgente avesse effettivamente verificato il traffico da tergo prima di segnalare il cambiamento di direzione, ella avrebbe senz’altro potuto scorgere la vettura Smart che si accingeva a oltrepassarla sulla destra, desistere dalla manovra ed evitare – in ultima analisi – la collisione con la stessa e che l’ha portata al successivo contatto con il veicolo fermo in colonna.
Invano si cercherebbero dipoi nel fascicolo processuale degli indizi che lascino supporre che la co-protagonista arrivasse a una velocità tale (ben al di sopra del limite generale) da poter sorprendere la ricorrente, a maggior ragione se si considera la presenza di traffico e di probabili colonne ferme (dato l’orario di punta) e, non da ultimo, la conformazione della strada (curva e salita), che avrebbe dovuto indurla a prestare particolare prudenza. In proposito, nulla prova il fatto che la Smart, urtata sull’angolo sinistro, abbia proseguito la sua corsa, fermandosi solamente più avanti.
Neppure le ulteriori illazioni circa un’eventuale incapacità alla guida dell’altra protagonista – che la medesima avrebbe tentato di dissimulare spostando la vettura oltre il tunnel di __________ (ciò che da un lato può facilmente spiegarsi con il fatto che la presenza della vetture sul luogo dell’incidente avrebbe giocoforza portato al collasso della circolazione e dall’altro non corrisponde neppure al vero, atteso che entrambe hanno atteso l’arrivo della polizia) – non trovano conferma agli atti.
Giova infine ricordare che in materia penale ognuno risponde delle proprie azioni e omissioni, sicché l’eventuale comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa. Non esiste infatti in questo ambito compensazione delle colpe (cfr. Tribunale federale, sentenza 6P.137/2003 del 7 gennaio 2004, consid. 2.5). Ne consegue che non spetta al giudice penale stabilire il grado di responsabilità di più conducenti coinvolti in un incidente della circolazione: tale compito appartiene semmai al giudice civile eventualmente incaricato di dirimere possibili litigi fra gli interessati e le rispettive assicurazioni.
Visto quanto precede, questo giudice perviene al solido convincimento che l’interessata abbia effettivamente commesso l’infrazione ascrittale.
6. La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.
Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
per questi motivi, visti gli art. 26 cpv. 1, 31 cpv. 1, 34 cpv. 3 e 4, 44 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 150.- e le spese per complessivi fr. 50.- sono a carico della ricorrente.
3. Intimazione a:
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Il presidente: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).