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Incarto
n. 30687/810 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Presidente della Pretura penale |
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Marco Kraushaar |
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sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 12 dicembre 2007 presentato da
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RI 1 |
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contro |
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la decisione 23 novembre 2007 n. 30687/810 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino, |
viste le osservazioni 15 febbraio 2008 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
A. La Sezione della circolazione con decisione 23 novembre 2007 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 120.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr. 20.-, per i seguenti motivi:
"Ha posteggiato il veicolo TI __________ in un’area in cui è segnalato il divieto di fermata”.
Fatti accertati il 27 maggio 2007 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 37 cpv. 2 e 90 cifra 1 LCStr; 19 cpv. 2 lett. a ONC; 30 OSStr.
B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.
C. La Sezione della circolazione, con comunicazione 15 febbraio 2008, si astiene dal formulare osservazioni, lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.
considerato in diritto
1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.
2. Per l’art. 27 cpv. 1 LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e le demarcazioni hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni.
Il segnale «Divieto di fermata» (2.49) vieta la fermata volontaria dalla parte della strada provvista di un tale segnale (art. 30 cpv. 1 OSStr).
Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr). Per il parcheggio in aree su cui è segnalato il divieto di fermata – fino a 60 minuti – l’allegato 1 all’Ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741.031; OMD) commina una sanzione pecuniaria di fr. 120.- (infrazione n. 230.1).
3. La Sezione della circolazione rimprovera al multato – in applicazione delle predette disposizioni – di aver posteggiato il veicolo TI __________ in un’area su cui è segnalato il divieto di fermata in via __________ a __________.
4. Il ricorrente non contesta di per sé di aver parcheggiato il suo veicolo sull’area in questione, specificando del resto che “l’unico spazio ancora disponibile per il posteggio (…) sull’intera carreggiata “a lago” era quello in prossimità di due cartelli stradali posizionati su due blocchi di cemento indicanti un divieto di fermata” (illustrati dalle fotografie di cui ai doc. B e C prodotti con il gravame). Egli si giustifica nondimeno invocando, da un lato, una prassi pluriennale e immutata della Polizia Comunale di __________ e della Polizia cantonale, in virtù della quale non vengono emesse contravvenzioni agli automezzi posteggiati sul lato “a lago” nella zona __________, al fine di non ostacolare il turismo della località; dall’altro lato, contesta la validità della segnaletica, poiché priva di una base legale e posata in maniera non conforme alle prescrizioni contemplate nella relativa ordinanza.
5. Invitato a esprimersi sulle doglianze ricorsuali, l’agente accertatore ha precisato che “la segnaletica provvisoria in zona __________ (segnali di divieto di fermata) Doc. B per la lunghezza di 12m, è stata posata per consentire l’incrocio dei veicoli in transito, in quanto durante la stagione estiva, specialmente alla domenica, vi sono diverse vetture parcheggiate in maniera abusiva” (cfr. osservazioni 11 febbraio 2008).
Di fronte alle precisazioni dell’agente, l’insorgente contesta di tutto e di più: in primo luogo mette in dubbio che la polizia comunale disponesse di una base legale sufficiente e di una decisione dell’autorità competente per la posa dei segnali in parola, la prova del contrario spettando all’autorità. Contesta dipoi la provvisorietà degli stessi, asserendo che erano da lungo tempo presenti a bordo della strada, come pure il senso logico del tipo di segnaletica scelto. Precisa la censura relativa alla non-conformità dei segnali alle prescrizioni dell’OSStr, nel senso che non indicano l’inizio e il termine della zona di divieto di fermata e da ultimo – giocando sull’indisciplinatezza di coloro che si permettono di spostare a loro piacimento la segnaletica provvisoria – contesta che la lunghezza del divieto fosse effettivamente di 12 metri, sebbene ciò appaia ininfluente ai fini del giudizio, atteso che, per suo stesso dire, la vettura era immobilizzata all’interno dell’area di divieto.
6. In concreto, va anzitutto rilevato che quand’anche l’esistenza dell’asserta prassi pluriennale della polizia consistente nel tollerare lo stazionamento abusivo di veicoli sul lato “a lago” della via __________ – invero non confermata ma neppure smentita dall’agente – fosse ammessa, la stessa sarebbe di fatto superata dalla segnaletica provvisoria (volta a consentire l’incrocio di veicoli in transito) che ci occupa. In proposito, occorre precisare che la base legale dell’infrazione rimproverata al ricorrente sta, come menzionato nella decisione impugnata, nei combinati art. 3 cpv. 6 LCStr il quale recita che in casi speciali, la polizia può prendere le misure richieste dalle circostanze, in particolare limitare o deviare temporaneamente la circolazione (disposizione esemplificativa), nell’art. 27 LCStr che sancisce l’obbligo di rispettare la segnaletica, come pure nell’art. 30 OSStr che regge il segnale di prescrizione violato, perfettamente idoneo alla finalità perseguita, giacché vieta ogni tipo di immobilizzazione (sia esso un parcheggio o una fermata) suscettibile di rendere difficoltoso l’incrocio di veicoli (si noti che la “fermata”, nel senso della legislazione sulla circolazione stradale, è intesa come la sosta destinata a far salire o scendere i passeggeri oppure a caricare o scaricare merci; art. 18 e 19 ONC).
Per quanto attiene alla legalità della segnaletica, trova applicazione l’art. 107 cpv. 4 OSStr, secondo il quale solo quelle misure temporanee prese dalla polizia (art. 3 cpv. 6 LCStr) che devono essere valide per più di 8 giorni, vanno decise e pubblicate in procedura ordinaria dall’autorità o dall’Ufficio federale.
A contrario, provvedimenti volti a disciplinare il traffico inferiori agli 8 giorni, come in casu (da accertamenti eseguiti da questo giudice presso la Polizia comunale di __________, risulta in effetti che la segnaletica in esame è posata di norma ogni domenica (come nelle circostanze di tempo dell’infrazione), salvo rare occasioni in cui è posata anche di sabato), non necessitano di seguire la procedura ordinaria ex art. 107 cpv. 1 LCStr che presuppone l’emanazione di una decisione formale della competente autorità e la pubblicazione sul foglio ufficiale. Ne segue che per la fattispecie di cui si discute vi era una sufficiente base legale e non occorreva alcuna decisione.
7. Il gravame deve tuttavia trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
A norma dell’art. 30 cpv. 3 OSStr l’inizio, la ripetizione e la fine del divieto di fermata sono indicati dal «Cartello d’inizio» (5.05), «Cartello di ripetizione» (5.04) e «Cartello di fine» (5.06; cfr. inoltre art. 64 cpv. 3 seconda frase OSStr). A seconda delle condizioni locali, il campo di applicazione di un divieto può essere anche indicato dal «Cartello di direzione» (5.07).
Nella fattispecie concreta, al di là dei vari elementi – non ufficiali – utilizzati per meglio definire e rendere visibile l’estensione del divieto (nastro di plastica, cono ecc.), risulta dalla documentazione fotografica agli atti che i segnali non erano muniti di alcun cartello complementare indicante l’inizio e la fine del tratto sul quale vigeva il divieto. Ne segue che, in difetto del necessario cartello ufficiale previsto dall’OSStr, la segnaletica in esame non è appropriata a esprimere il divieto posto in essere dalla polizia (cfr. Bussy/Rusconi, Commentaire du code suisse de la circulation routière, Losanna 1996, n. 2.1 ad art. 27 LCStr). In altri termini, la segnaletica non esplica forza obbligatoria, poiché affetta da difetto tecnico, di modo che il ricorrente deve essere prosciolto dall’addebito mossogli.
In esito a quanto precede, il ricorso deve essere accolto e la decisione impugnata annullata. Visto l’esito del gravame non si prelevano né tasse né spese per l’odierno giudizio (art. 15 LPContr).
per questi motivi visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 37 cpv. 2 e 90 cifra 1 LCStr; 19 cpv. 2 lett. a ONC; 30 OSStr; 1 e segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata.
2. Non si prelevano né tasse né spese.
3. Intimazione a:
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Il presidente: La segretaria: