Incarto n.
30.2007.374

31634/809

Bellinzona

3 giugno 2009

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 5 dicembre 2007 presentato da

 

 

RI 1

rappr. da: RA 1

 

contro

 

la decisione 30 novembre 2007 n. 31634/809 emessa dalla CRTE 1

 

                                         letti ed esaminati gli atti,

 

considerato                      in fatto ed in diritto

 

                                         che la CRTE 1, con decisione 30 novembre 2007, ha inflitto a RI 1 (all’epoca dei fatti __________) una multa di fr. 120.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr. 20.-, per aver posteggiato il veicolo TI __________ in un’area su cui è segnalato il divieto di fermata, il 17 giugno 2007 in territorio di __________;

 

                                         che la risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 37 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 19 cpv. 2 lett. a ONC; 30 OSStr;

 

                                         che con uno scritto datato 5 dicembre 2007 la sorella della multata, __________, si aggrava dinnanzi a questo giudice, affermando, tra l’altro, di essere stata lei a guidare la vettura intestata alla sorella nelle circostanze di tempo e di luogo dell’infrazione;

 

                                         che in applicazione dei principi del diritto penale, così come per costante dottrina e giurisprudenza, la sanzione prevista per la violazione di una norma penale può essere inflitta unicamente alla persona che ha commesso tale infrazione;

                                         che in concreto, sulla scorta delle affermazioni della sorella della multata, risulta pacifico che quest’ultima non può aver commesso l’infrazione, per cui occorre proscioglierla dall’addebito mossole;

 

                                         che di conseguenza la decisione deve essere annullata e l’incarto ritrasmesso all’autorità di prime cure, affinché abbia a predisporre la riassunzione del procedimento contravvenzionale nei confronti della signora __________;

 

                                         che visto l’esito del gravame non si prelevano né tasse né spese per l’odierno giudizio (art. 15 LPContr);

 

per questi motivi                 visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 37 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 19 cpv. 2 lett. a ONC; 30 OSStr; 1 segg. LPContr;

 

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata.

 

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese.

 

                                 3.     Intimazione a:

 

 

 

 

 

Il presidente:                                                                            La segretaria: