Incarto n.
30.2007.375

30900/806

Bellinzona

3 giugno 2009

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 4 dicembre 2007 presentato da

 

 

RI 1,

 

contro

 

la decisione 30 novembre 2007 n. n. 30900/806 emessa dalla CRTE 1

 

viste                                  le osservazioni 15 gennaio 2008 presentate dalla CRTE 1,;

 

                                         letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto                             in fatto

 

                                 A.     La CRTE 1 con decisione 30 novembre 2007 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 40.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per i seguenti motivi:

                                         "Ha posteggiato il veicolo TI__________ omettendo di porre il tagliando di parcheggio dietro il parabrezza in modo ben visibile”.

 

                                         Fatti accertati il 23 maggio 2007 in territorio di __________.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1 e 90 cifra 1 LCStr; 48 cpv. 7 OSStr.

 

                                 B.     Contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

 

                                 C.     La CRTE 1 nelle osservazioni 15 gennaio 2008 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

 

 

considerato                      in diritto

 

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.

 

                                 2.     A norma dell’art. 27 cpv. 1 prima frase LCStr, l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali. L’indicazione «Parchimetro collettivo» figurante su una tavola complementare fissata al segnale «Parcheggio contro pagamento» (4.20) indica che un parchimetro è destinato a più posti di parcheggio; questo parchimetro porta pure l’indicazione «Parchimetro collettivo». Se questo apparecchio distribuisce un tagliando contro pagamento della tassa di parcheggio, bisogna applicare il biglietto in modo ben visibile dietro il parabrezza dell’autoveicolo (art. 48 cpv. 7 OSStr).

 

                                         Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr). Per l’omissione di porre o applicare in maniera non ben visibile dietro il parabrezza il tagliando di parcheggio, l’allegato 1 all’Ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741.031; OMD), commina una sanzione pecuniaria di fr. 40.- (infrazione n. 202.2).

 

                                 3.     La CRTE 1 rimprovera al multato – in applicazione delle predette disposizioni – di aver posteggiato il veicolo TI 59667 omettendo di porre il tagliando di parcheggio dietro il parabrezza in modo ben visibile.

 

                                         La decisione impugnata trae origine dall’accertamento di un agente della Polizia comunale di __________, il quale, nel proprio rapporto di contro osservazioni 10 settembre 2007, ha affermato che: “La vettura marca __________ a targhe TI__________, si trovava parcheggiata nel parcheggio del centro sportivo __________, zona regolata dal parchimetro collettivo. Il denunciato ha omesso di applicare in maniera ben visibile il tagliando (non pagato)”.

 

                                 4.     Il ricorrente, nel proprio gravame, contesta l’addebito mossogli, asserendo quanto segue:

 

                                         “Come mio diritto faccio opposizione a questa ridicola e ingiusta multa!

                                         1) Mia moglie è Tailandese ha pagato il posteggio e ha messo il numero davanti al parabrezza ma leggermente girato! L’agente non penso che porti 2 paia d’occhiali o che non ci vede!

                                         2) C’era vicino un altro agente di polizia amico dell’altro! L’ho chiamato gli ho fatto vedere il contrassegno pagato del posteggio, lui ci ha detto che [sarebbe andato] a dirlo al suo amico agente e che gli avrebbe spiegato il caso!

                                         Ma come vedo niente di tutto ciò! Se non avessi pagato capirei! [E] poi è la prima volta che ci capita non la 3 o 4 volta!”.

 

                                         Chiamato ad esprimersi sulle doglianze ricorsuali, l’agente denunciante nelle contro osservazioni 11 gennaio 2008 ha smentito l’asserzione dell’insorgente secondo cui vi era un secondo agente, riconfermando per il resto il precedente rapporto di contro osservazioni 10 settembre 2007.

 

                                 5.     In presenza di versioni contrastanti il giudice apprezza liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall’autore dell’accertamento ed esamina la pertinenza della descrizione dei fatti, ritenuto che le costatazioni di un agente di polizia non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza. La valutazione tiene inoltre conto delle argomentazioni sollevate dal multato.

                                         Nell’evenienza concreta, non vi è motivo di dubitare della versione dell’agente, poiché frutto di una constatazione di agevole momento, essendo egli intento a controllare il traffico stazionario e dovendo pertanto limitarsi ad annotare il numero di targa del veicolo in contravvenzione.

 

                                         Non può poi essere disatteso che nelle prime comparse scritte (12 giugno 2007 e 23 luglio 2007), l’insorgente non ha minimente contestato l’infrazione, ma si è limitato a giustificare l’accaduto asserendo di essersi fermato (10 minuti, poi diventati 5 minuti nel secondo scritto) per portare la moglie e la figlioletta di tre anni e mezzo alla toilette. Circostanza che aveva del resto fatto presente all’agente, il quale – a giusta ragione – ha tuttavia mantenuto la contravvenzione, giacché le giustificazioni addotte non erano liberatorie. Si noti che da nessuna parte menzionava la presenza di un altro agente, biasimando invero l’atteggiamento inflessibile dell’agente denunciante.

                                         Solamente in sede di ricorso egli ha sostenuto di aver pagato il parcheggio apponendo dietro il parabrezza il giustificativo, seppur leggermente girato (circostanza che avrebbe ben potuto far notare all’agente lì presente).

                                         Orbene, oltre a non essere credibile poiché invocato per la prima volta nel gravame, dopo che nelle precedenti comparse non aveva contestato i fatti, tale assunto non è comunque atto a sminuire l’accertamento puntuale dell’agente, il quale, a differenza del denunciato, ha l’obbligo conseguente al suo ruolo istituzionale di funzionario di polizia di riportare gli eventi in modo fedefacente, così da non incorrere in sanzioni penali, rispettivamente disciplinari.

 

                                         In siffatte evenienze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio che il ricorrente ha effettivamente commesso l'infrazione rimproveratagli dall’autorità di prime cure.

                                 6.     A giusta ragione la CRTE 1 ha inflitto all’insorgente una multa di fr. 40.-, pari alla sanzione prevista dall’allegato 1 all’OMD per siffatto genere d’infrazione (n. 202.2), aumentata dalle tasse e spese previste dalla legge in sede di procedura ordinaria.

.

                                         Il ricorso – infondato – va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

 

 

per questi motivi,                visti gli art. 3, 27 cpv. 1 e 90 cifra 1 LCStr; 48 cpv. 7 OSStr; 1 segg. LPContr;

 

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.

 

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

 

                                 3.     Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

Il presidente:                                                                            La segretaria:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).