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Incarto
n. 31586/802 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Presidente della Pretura penale |
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Marco Kraushaar |
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sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 17 dicembre 2007 presentato da
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RI 1, difeso da: Avv. DI 1, |
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contro |
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la decisione 30 novembre 2007 n. 31586/802 emessa dalla CRTE 1 |
viste le osservazioni 28 dicembre 2007 presentate dalla CRTE 1,;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. La CRTE 1 con decisione 30 novembre 2007 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 200.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr. 20.-, per i seguenti motivi:
"Alla guida della vettura ZH __________, dopo essere incorso in un incidente abbandonava il luogo del sinistro”.
Fatti accertati il 30 agosto 2007 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 51 cpv. 1 e 3, 92 cifra 1 LCStr.
B. Contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.
C. La CRTE 1 nelle osservazioni 28 dicembre 2007 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.
2. Per l’art. 51 cpv. 1 LCStr in caso d’infortunio nel quale hanno parte veicoli a motore o velocipedi tutte le persone coinvolte devono fermarsi subito. Esse devono provvedere, per quanto possibile, alla sicurezza della circolazione.
Se vi sono soltanto danni materiali, il loro autore deve avvisare immediatamente il danneggiato indicando il nome e l’indirizzo. Se ciò è impossibile, deve avvertire senza indugio la polizia (cpv. 3).
Chiunque, in caso d’infortunio, non osserva i doveri impostigli dalla LCStr è punito con la multa (art. 92 cifra 1 LCStr).
3. La CRTE 1 rimprovera al multato – in applicazione delle predette disposizioni – di aver abbandonato il luogo del sinistro dopo essere incorso in un incidente.
La decisione impugnata trae origine del rapporto di polizia 3 ottobre 2007, dal quale emerge quanto segue:
“Il protagonista __________ segnalava telefonicamente di essere stato urtato da un’automobile all’intersezione Via __________ /Via __________ di __________ e che il conducente, invece di fermarsi, avrebbe continuato la propria corsa in direzione di __________. Da parte nostra si riusciva a intercettare e fermare il veicolo segnalato (alla cui guida vi era il __________) sulla strada Cantonale di __________. Grazie ai segni coincidenti sulle carrozzerie dei due veicoli si poteva stabilire che effettivamente vi era stato un contatto. Il protagonista __________, dopo aver visto i danni, confermava esservi stato un urto fra i due veicoli, dichiarava però di non essersi accorto di nulla al momento del contatto. Giustificava il fatto di non essersi fermato nonostante gli inequivocabili segni da parte del __________, dicendo di aver avuto paura.
Dopo aver preso contatto con i protagonisti ci si portava sul luogo dell’incidente dove però non era visibile nessun segno riconducibile al sinistro. Nessuno si è annunciato come testimone (…)” (cfr. informazioni complementari, pag. 4).
4. Il ricorrente contesta di aver commesso l’infrazione ascrittagli, asserendo di non essersi reso conto che vi è stato un contatto tra le vetture, poiché si è trattato di un lieve sfregamento. Difetterebbe in altri termini la colpevolezza.
In particolare, egli ritiene che non vi sono agli atti “quegli elementi probatori che confermino senza ombra di dubbio né volontà né negligenza (evenienza quest’ultima che, a suo dire, sarebbe di per sé esclusa dall’applicabilità dell’art. 92 LCStr) nell’aver commesso l’infrazione di cui agli articoli 51 cpv. 1 e 3 LCStr”, ritenuto che l’unica indicazione contenuta nel rapporto di polizia, ovvero quella dei danni ai veicoli alle pagine 2 e 3, non sarebbe sufficiente, poiché troppo generica e quindi di alcun ausilio per stabilire se l’urto avrebbe potuto essere da lui percepito (cfr. ricorso punto 4). In proposito, nelle osservazioni al rapporto di contravvenzione 30 ottobre 2007, alle quali rinvia nel gravame, egli affermava che:
“Dal rapporto di polizia si rileva che se collisione vi è stata tra i veicoli, questa è stata veramente di lievissima entità: ciò è dimostrato in particolare dalla posizione dei veicoli al momento del fatto saliente, i lievi danni ai veicoli (alcuna notifica è stata fatta alle rispettive assicurazioni RC dei protagonisti), nessuna deviazione di traiettoria nel senso di marcia e nessuna traccia o altro rilevate in loco. (…) Anche l’atteggiamento aggressivo dell’altro protagonista, allorquando andò a picchiare con i pugni il finestrino del veicolo del signor Ganz, non ha certamente facilitato il chiarimento immediato della situazione”.
5. Premessa per l’applicazione dell’art. 92 cifra 1 LCStr relativo all’inosservanza dei doveri imposti dalla legge è l’esistenza di un incidente, la cui definizione presuppone che vi sia un danno corporale o materiale: un evento che ingenera una semplice messa in pericolo ad esclusione di un danno di qualsiasi natura non è quindi considerato incidente (cfr. Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière, Berna 2007, pag. 154, n. 12, ad art. 92 LCStr).
Ai fini dell’insorgere dei doveri in caso d’infortunio della circolazione stradale con soli danni materiali il valore e la natura dei danni causati non entrano in considerazione (ritenuto che secondo la giurisprudenza anche danni per un valore di fr. 100.- sono sufficienti; cfr. Schultz, Rechtsprechung und Praxis zum Strassenverkehrsrecht in den Jahren 1983-1987, 220 e 221, Berna 1990). Per principio i doveri specifici previsti dall’art. 51 cpv. 3 LCStr incombono all’autore del danno (“Schädiger”) e non alle persone implicate; autore del danno è colui che con il suo comportamento è all’origine, anche solo parzialmente, di una delle cause dell’incidente, indipendentemente da ogni colpa e quand’anche abbia subito personalmente un danno nel sinistro stradale. L’autore dovrà attenersi non solo ai doveri specifici dell’art. 51 cpv. 3 LCStr, ma anche a quelli generali derivanti dal cpv. 1 del medesimo articolo, segnatamente all’obbligo di fermarsi (cfr. Jeanneret, op. cit., pag. 175, n. 99 e segg. ad art. 92 LCStr.
Quo all’elemento soggettivo dell’infrazione va detto che, contrariamente a quanto supposto nel gravame, la regola dell’art. 100 cifra 1 cpv. 1 LCStr si applica senza restrizioni, di modo che la contravvenzione istituita dall’art. 92 cifra 1 LCStr è punibile sia se commessa intenzionalmente sia per negligenza.
6. In concreto, l’esistenza della collisione e del danno (quand’anche fosse stato di lieve entità) è pacifica, donde l’applicazione dell’art. 51 LCStr.
Ciò posto, v’è da chiedersi se, alla luce delle circostanze concrete, l’insorgente avrebbe potuto o dovuto essere consapevole di trovarsi in una situazione che generava per lui gli obblighi sanciti dall’art. 51 LCStr.
Dopo essere stato fermato dalla polizia e posto di fronte alle striature sui veicoli (fiancata sinistra veicolo __________ e fiancata destra parte anteriore del suo), egli ha affermato che “deduco che tra i veicoli vi è stato un urto (collisione di striscio), ma prima non mi ero accorto di nulla” (cfr. verbale di interrogatorio 30 agosto 2007, pag. 3/4).
Il co-protagonista ha invece asserito che: “Avvertito l’urto, invece di fermarsi, il conducente tentava di schivarmi sterzando verso sinistra. Così facendo graffiava però ulteriormente la carrozzeria della fiancata. Dopo la collisione il conducente si fermava davanti alla mia automobile a causa della colonna che vi era dinnanzi. A questo punto scendevo dalla mia macchina, mi dirigevo verso la sua vettura, richiamavo la sua attenzione picchiando sul finestrino del conducente e cercavo invano di aprire la sua portiera. Nel frattempo si formava uno spazio davanti e questi riprendeva la sua corsa ignorandomi. Decidevo quindi di avvisare la polizia chiamando il 117, la quale riusciva a fermare il veicolo da me segnalato in territorio di __________”.
L’insorgente, come detto, sostiene di non essersi accorto della collisione, giacché di lievissima entità, come sarebbe attestato in particolare dai leggeri danni ai veicoli e dalla mancanza di tracce in loco. Ammesso che il danno sia stato esiguo per l’insorgente (ciò che invero non può desumersi dalla fotografia prodotta, giacché di scarsa qualità e non a colori), lo stesso non si può certo dire per il co-protagonista, il quale non può aver reagito in quel modo e poi chiamato la polizia, senza alcun motivo, con il rischio, tra l’altro, di subire un eventuale procedimento contravvenzionale come debitore della precedenza. In proposito, non è determinante il fatto che i due protagonisti non abbiano avanzato pretese nei confronti dei rispettivi assicuratori RC.
A prescindere dell’effettiva entità dei danni, in concreto vi era nondimeno una circostanza che imponeva all’insorgente di fermarsi, ovvero l’esplicito tentativo del co-protagonista, da lui a priori riconosciuto come il “ragazzo che stava forzando la precedenza”, di confrontarsi con lui. In proposito, egli non può seriamente pretendere di non essersi fermato per paura, a maggior ragione se non aveva nulla da rimproverarsi e ben potendo restare all’interno della vettura con il finestrino leggermente aperto (senza contare che vista la situazione di traffico intenso vi sarebbero stati numerosi testimoni).
Orbene, quand’anche non avesse percepito la collisione di striscio, alla luce delle rimostranze dell’altro conducente, egli avrebbe dovuto fermarsi per chiarire i motivi di simile reazione, non potendo egli semplicemente ignorarla a suo favore, pena la violazione, seppur per negligenza, degli obblighi sanciti dalla legge. In effetti, in caso di dubbi sulla questione di sapere se l’autore ammette o rifiuta l’ipotesi della sopravvenienza dell’incidente, il principio in dubio pro reo deve far propendere per la negligenza (cfr. jeanneret, op. cit., n. 134 ad art. 92 LCStr, pag. 183).
In siffatte evenienze, la decisione impugnata merita conferma.
7. La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.
Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
per questi motivi, visti gli art. 51 cpv. 1 e 3, 92 cifra 1 LCStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
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Il presidente: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).