Incarto n.
30.2007.46

2259/890

Bellinzona

6 febbraio 2007

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con Francesca Ferrara in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 12 febbraio 2007 presentato da

 

 

RI 1, ,

difeso da: DI 1

 

contro

 

la decisione 26 gennaio 2007 n. 2259/890 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

 

viste                                  le osservazioni 23 febbraio 2007 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;

 

                                         letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto                             in fatto

 

                                 A.     La Sezione della circolazione con decisione 26 gennaio 2007 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 2'300.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.- e alle spese fr. 100.-, per i seguenti motivi:

                                         “Ha autorizzato a circolare con i veicoli della ditta __________ SA per trasporto professionale di persone i signori __________ e __________ senza che gli stessi fossero detentori della richiesta licenza di condurre”.

 

                                         Fatti accertati il 27 settembre 2006 in territorio di Lugano.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione dell’art. 95 cifra 1 cpv. 3 LCStr.

 

                                 B.     Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

 

                                 C.     La Sezione della circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

 

 

considerato                      in diritto

 

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti - comprensivi dell’incarto della Sezione della circolazione relativo alla procedura contravvenzionale aperta nei confronti dell’insorgente e del rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 12 ottobre 2006, formante parte integrante del primo - a norma dell'art. 12 LPContr.

 

                                 2.     Giusta l’art. 95 cpv. 1 cifra 3 LCStr chiunque mette un veicolo a motore a disposizione di un conducente, del quale sa o dovrebbe sapere, prestando tutta l’attenzione imposta dalle circostanze, che non è titolare della licenza richiesta è punito con la multa.

 

                                 3.     La Sezione della circolazione - in applicazione delle norme predette - ha rimproverato al multato di avere autorizzato a circolare i signori __________ e __________ con veicoli della __________ SA per trasporto professionale di persone senza che gli stessi fossero detentori della richiesta licenza di condurre.

 

                                 4.     Il ricorrente, dal canto suo, contesta l’infrazione ascrittagli, precisando che i dipendenti in questione “hanno guidato unicamente dei furgoni con un numero massimo di 12 passeggeri. Per questi veicoli non è necessaria la patente D ma è sufficiente una comune patente B, come quella in possesso a tutti gli automobilisti. Gli autisti in questione non hanno mai guidato un bus della __________ SA, ma unicamente, dei piccoli furgoni. Per effettuare un servizio professionale, era tuttavia necessaria una ulteriore indicazione sulla patente di fianco alla lettera B nel relativo elenco dei permessi. In caso di patente per servizio professionale l’autorità aggiunge infatti un numero”.

 

                                         Soggiunge che “non era assolutamente a conoscenza di questa particolarità, visto che gli autisti in questione non avrebbero mai dovuto guidare dei bus grandi, ma unicamente dei furgoni che ogni persona in possesso di una patente normale di per sé può condurre. Ad ulteriore conferma di questo fatto, gli autisti in questione erano stati più volte controllati dalla polizia, compreso il controllo dei permessi, delle licenze internazionali e della loro patente. Ebbene, nessuno aveva mai sollevato nulla di particolare, per cui nemmeno [lui] aveva potuto presumere che qualcosa non fosse in ordine con i permessi” (cfr. ricorso, pag. 2).

 

                                         Conclude quindi per l’annullamento della multa - che ritiene in ogni caso sproporzionata e eccessivamente pesante per lui - poiché “in buona fede non sapeva e non poteva neanche ragionevolmente sapere di aver commesso una violazione di una norma legale, che soggettivamente non ha mai voluto commettere”.

 

                                 5.     In merito a quanto asserito dal ricorrente, è d’uopo ricordare che giusta l’art. 10 cpv. 2 (primo periodo) LCStr chi conduce un veicolo a motore deve essere in possesso della licenza di condurre. L’art. 14 cpv. 1 (prima frase) LCStr specifica che la licenza è rilasciata solo se dall’esame ufficiale è risultato che il richiedente conosce le norme della circolazione e sa condurre con sicurezza i veicoli della categoria per la quale essa vale.

 

                                         La licenza di guida per la categoria B autorizza alla guida di autoveicoli e tricicli a motore con peso totale non superiore a 3500 Kg e con non più di otto posti a sedere, conducente non compreso (art. 3 cpv. 1 OAC). È quindi a torto che il ricorrente sostiene che tale tipo di patente era sufficiente per la guida di veicoli con numero massimo di 12 passeggeri (si noti, ancorché irrilevante, che gli autisti hanno invece affermato di aver guidato veicoli con non più di 14, rispettivamente 16 posti a sedere; cfr. verbale di interrogatorio 29 settembre 2006 __________, pag. 1/5; 3 ottobre 2006 __________, pag. 1/4).

 

                                         Per quel che concerne la mancanza dell’autorizzazione al trasporto professionale di persone da parte dei summenzionati autisti, il multato non può esimersi da responsabilità in considerazione del fatto che ignorasse quella che definisce una particolarità, ovvero l’ulteriore indicazione sulla patente dell’autorizzazione richiesta per il trasporto professionale di persone. Ciò anche in considerazione della sua posizione di responsabilità all’interno della ditta __________ SA, della quale è presidente con firma individuale, e di referente verso gli autisti. In proposito, le affermazioni rilasciate a verbale sulla sua presunta estraneità alla verifica delle licenze appaiono dubbie, poiché smentite dagli autisti stessi, i quali lo hanno più volte menzionato come interlocutore (unitamente alla di lui moglie). In tale veste, egli aveva l’obbligo di esperire le dovute verifiche presso l’autorità per sincerarsi che gli autisti fossero in regola, a maggior ragione se si considera che, come si evince dal fascicolo processuale, la ditta in parola si occupa del trasporto pubblico di persone, percorrendo tratte di lunga distanza (si pensi in particolare al servizio di linea tra il Ticino e l’aeroporto di __________).

 

                                         In ogni caso, giova rilevare che l’ignoranza della legge non è scusabile (DTF 124 V 215, consid. 2b/aa). Neppure la buona fede invocata dal ricorrente è liberatoria. Del resto, si osserva che le infrazioni alle norme sulla circolazione stradale sono punibili anche se commesse per negligenza, a meno che la legge non disponga altrimenti, ciò che non è il caso all’occorrenza (art. 100 cifra 1 LCStr; art. 333 cpv. 7 CP).

 

                                         Si noti che, contrariamente a quanto addotto nel gravame, la situazione di irregolarità dei due autisti non poteva essere sanata con la semplice indicazione sulla patente del codice relativo all’autorizzazione per il trasporto professionale; in effetti, la stessa poteva essere ottenuta unicamente previo esame teorico complementare ex art. 21 OAC.

 

                                         Pure smentita dagli atti – e comunque sia non liberatoria - è la circostanza per cui gli autisti in questione erano stati più volte controllati dalla polizia; emerge infatti dalle loro dichiarazioni che durante l’attività svolta presso la ditta non hanno fatto oggetto di controlli (ad eccezione di uno subito dal signor __________ in Italia; cfr. verbale di interrogatorio 3 ottobre 2006, pag. 3/5).

 

                                         In definitiva, l’insorgente non evoca circostanze, né adduce argomentazioni che consentano a questo giudice di scostarsi dalla decisione impugnata.

 

                                 6.     Quanto alla commisurazione della pena, non può essere disatteso che la situazione di irregolarità si è protratta per due, rispettivamente tre mesi, e che trattandosi di una norma volta a garantire la sicurezza della circolazione, la sola violazione della stessa è già di per sé grave, a prescindere dalla messa in pericolo concreta di utenti. La multa inflitta risulta pertanto confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge. D’altronde, una riduzione della stessa non si giustifica, essendosi il ricorrente limitato ad asserire che la stessa si rivela per lui pesante, senza tuttavia specificare ulteriormente tale circostanza.

 

                                         Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

 

per questi motivi,                visti gli art. 95 cifra 1 cpv. 3 LCStr; 1 segg. LPContr;

 

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.

 

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico ricorrente.

 

                                 3.     Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

Il presidente:                                                                            La segretaria:

 

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

                     Entro lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in materia costituzionale (art. 119 LTG).