Incarto n.
30.2007.47

1918/808

Bellinzona

7 febbraio 2008

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con Francesca Ferrara in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 11 febbraio 2007 presentato da

 

 

RI 1,

 

contro

 

la decisione 26 gennaio 2007 n. 1918/808 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

 

viste                                  le osservazioni 23 febbraio 2007 presentate dalla Sezione della circolazione;

 

                                         letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto                             in fatto

 

                                 A.     La Sezione della circolazione con decisione 26 gennaio 2007 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 200.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr. 20.-, per i seguenti motivi:

                                         "Alla guida del veicolo TI __________ s’inoltrava in un’area con percorso rotatorio obbligato ostacolando la circolazione sopraggiungente da sinistra. Inoltre ometteva di segnalare il cambiamento di direzione”.

 

                                         Fatti accertati il __________ in territorio di __________.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 14 cpv. 1 ONC; 24 cpv. 4, 36 cpv. 2, 75 cpv. 3 e 4 OSStr.

 

                                 B.     Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone in sostanza l'annullamento.

 

                                 C.     La Sezione della circolazione con osservazioni 23 febbraio 2007 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

 

 

considerato                      in diritto

 

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.

 

                                 2.     Secondo l’art. 27 cpv. 1 della LCStr, l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e le demarcazioni hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni. Alle intersezioni, la precedenza spetta al veicolo che giunge da destra. I veicoli che circolano sulle strade designate principali hanno la precedenza anche se giungono da sinistra. È riservato qualsiasi altro disciplinamento mediante segnali od ordini della polizia (art. 36 cpv. 2 LCStr). In relazione con il segnale «Area con percorso rotatorio obbligato» il segnale «Dare precedenza» indica al conducente che deve dare la precedenza ai veicoli che arrivano da sinistra nella rotatoria (art. 24 cpv. 4 in fine OSStr; cfr. inoltre art. 36 cpv. 2 e 75 cpv. 3 e 4 OSStr). Chi è tenuto a dare la precedenza non deve ostacolare la marcia di chi ne ha diritto. Egli deve ridurre per tempo la velocità e, se è obbligato ad aspettare, fermarsi prima dell’intersezione (art. 14 cpv. 1 ONC).

 

                                         Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella presente legge o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).

 

                                 3.     La Sezione della circolazione - in applicazione delle predette disposizioni - ha rimproverato al multato di essersi inoltrato in un’area con percorso rotatorio obbligato ostacolando la circolazione sopraggiungente da sinistra e di aver omesso di segnalare il cambiamento di direzione in uscita dalla stessa.

 

                                         La decisione impugnata si fonda sull’accertamento di un agente della Polizia cantonale, il quale nel proprio rapporto di contro-osservazioni 15 dicembre 2006 ha precisato che:

                                         “RI 1 alla guida dell’automobile citata nel rapporto, s’immetteva nella rotatoria in territorio di __________ non osservando il diritto di precedenza dei veicoli già circolanti nella stessa, lasciandola imboccando la strada cantonale, omettendo di segnalare il cambiamento di direzione. V’è pure da precisare che l’utente cui è stata mancata la precedenza, come autorizzato dalla legge, azionava l’avvisatore acustico poiché trovatosi in uno stato di pericolo imminente, esperendo pure una frenata di emergenza”.

                                 4.     Nell’atto ricorsuale l’insorgente, si esaurisce nelle seguenti considerazioni:

                                         “In un rapporto di Polizia cantonale di __________ del __________ mi rendono noto che il sottoscritto ha commesso una infrazione in territorio di __________ (mancata osservazione di precedenza ed omissione del segnale di cambio direzione). Replicai che tale atto mai è stato commesso da parte mia. Come scritto nel rapporto di contro-osservazioni (allegato): “l’utente cui è stata mancata la precedenza, come autorizzato dalla legge, azionava l’avvisatore acustico poiché trovatosi in uno stato di pericolo imminente, esperendo pure una frenata di emergenza”. Se così fosse stato mi sarei accorto di una imminente collisione con un’altra vettura, dopo aver suonato il clacson ed esper[i]to una frenata di emergenza. Ma non rammento tale accaduto!! E se fosse stato veramente una situazione di pericolo imminente, l’agente denunciante, tra l’altro mai menzionato, sarebbe dovuto intervenire al momento e non prendersela comoda facendo un banale rapporto. Ripeto esplicitamente che mai commisi tale infrazione, e di conseguenza non ho l’intenzione di pagare la multa per ciò che non è accaduto”.

 

                                         Nelle osservazioni 6 dicembre 2006 al rapporto di contravvenzione, egli affermava che: “Per quanto riguarda l’omissione di aver segnalato il cambiamento di direzione uscendo dalla rotatoria, può capitare di tralasciarlo di tanto in tanto”, riconoscendo, di fatto, l’addebito mossogli (di cui non fa menzione nel gravame, a conferma della propria ammissione). Si noti che per tale omissione l’allegato 1 dell’Ordinanza concernente le multe disciplinari (OMD) prevede una multa di fr. 100.- (infrazione 321.1).

 

                                 5.     Preliminarmente va osservato come non vi sia motivo di dubitare delle circostanze descritte in modo chiaro e preciso dell’agente denunciante il quale, a differenza del denunciato, non ha nessun interesse a dichiarare fatti non corrispondenti alla realtà con il rischio, tra l’altro, di incorrere in serie conseguenze penali e disciplinari. Mal si comprende, del resto, per quali motivi l’agente abbia dovuto inventare l’accaduto, né tanto meno v’è da credere che l’accertamento, ribadito e specificato in sede di contro-osservazioni, sia frutto di un errore. Il ricorrente, ancorché ciò non sia rilevante, lamenta che l’agente denunciante non è mai stato menzionato, questo a torto poiché il nome dell’agente risulta sia dal rapporto di contravvenzione del 21 novembre 2006 in fondo alla pagina, sia dal rapporto di contro-osservazioni del 15 dicembre 2006 inviato al ricorrente dalla Sezione della circolazione in allegato alla lettera del 6 febbraio 2007.

 

                                         Per quel che concerne la dinamica dell’accaduto, il non aver sentito alcun suono di clacson né frenate brusche da parte della vettura ostacolata è argomentazione tutt’altro che valida a sostenere la tesi del ricorrente. A suo dire il fatto di non rammentare tale accaduto proverebbe che l’infrazione non vi è stata. Tesi questa oltremodo discutibile e che dimostra piuttosto una disattenzione alla guida. Un conducente normalmente attento dovrebbe infatti essere in grado di notare tutte le manovre che si svolgono attorno a lui e percepire le situazioni di pericolo.

 

                                         Giova infine rilevare che la circostanza per cui il poliziotto abbia evitato di intervenire al momento non ha nulla di straordinario, poiché l’infrazione in discussione non era tale da giustificare un intervento finalizzato all’intimazione verbale dell’infrazione, né tanto meno un agente procederà al fermo di un veicolo se non in assoluta sicurezza cosa che nel caso in discussione non era possibile dal momento che l’infrazione è avvenuta transitando in una zona a percorso rotatorio obbligato. In ogni caso affinché la multa sia valida non è necessaria l’intimazione orale, bastando la successiva intimazione scritta, ciò che è avvenuto con il rapporto di contravvenzione notificato al ricorrente.

 

                                         In siffatte evenienze questo giudice non ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio che il ricorrente ha effettivamente commesso l’infrazione rimproveratagli dall’autorità di prime cure.

 

                                 6.     La multa inflitta – che tiene conto della condizioni economiche dell’insorgente – è confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

 

                                         Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

 

per questi motivi,                visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 14 cpv. 1 ONC; 24 cpv. 4, 36 cpv. 2, 75 cpv. 3 e 4 OSStr; 1 segg. LPContr;

 

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.

 

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese per di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

 

                                 3.     Intimazione a:

 

 

 

 

Il presidente:                                                                            La segretaria:

 

 

 

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

                     Entro lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in materia costituzionale (art. 119 LTF).