|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto
n. 4467/803 |
Bellinzona
|
Sentenza In nome |
|
||
|
Il Presidente della Pretura penale |
|||||
|
Marco Kraushaar |
|||||
|
|
|||||
sedente con Francesca Ferrara in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 23 febbraio 2007 presentato da
|
|
RI 1, |
|
|
contro |
|
|
la decisione 16 febbraio 2007 n. __________ emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino, |
viste le osservazioni 2 marzo 2007 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. La Sezione della circolazione con decisione 16 febbraio 2007 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 300.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 60.- e alle spese fr. 20.-, per i seguenti motivi:
"Alla guida del veicolo __________ ometteva di fermarsi davanti ad un passaggio pedonale sul quale stava transitando un pedone, creando pericolo”.
Fatti accertati il __________ in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 33 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 6 cpv. 1 ONC.
B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.
C. La Sezione della circolazione con osservazioni 2 marzo 2007 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.
2. L'art. 33 cpv. 1 LCStr enuncia che il conducente deve agevolare ai pedoni l'attraversamento della carreggiata. Il capoverso 2 del medesimo articolo specifica inoltre che avvicinandosi ai passaggi pedonali, il conducente deve circolare con particolare prudenza e, se necessario, fermarsi, dando la precedenza ai pedoni che vi transitano o che stanno accedendovi.
Tale norma è concretizzata dall'art. 6 ONC, che al suo capoverso 1, prevede che davanti ai passaggi pedonali senza regolazione del traffico, il conducente deve accordare la precedenza a ogni pedone che si trova già sul passaggio pedonale o che attende davanti a esso e che visibilmente vuole attraversarlo, ritenuto che deve moderare per tempo la velocità e all’occorrenza fermarsi per poter adempiere questo obbligo.
Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni d'esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).
3. La Sezione della circolazione rimprovera al multato – in applicazione delle predette disposizioni – di avere omesso di fermarsi davanti a un passaggio pedonale su cui stava transitando un pedone.
La decisione impugnata si fonda sull’accertamento di un agente della Polizia comunale di __________, il quale, nel proprio rapporto di contro-osservazioni 11 dicembre 2006, ha precisato come di seguito l’accaduto:
“Il signor RI 1, in data e ora di cui sopra (20/11/2006 ore 14.58, ndr), circolava con la propria vettura sul tratto di __________. Transitato all’intersezione __________ – __________, lo stesso si avvedeva che il furgone che lo precedeva sulla corsia di sinistra (recte: destra), metteva la freccia con l’intenzione di cambiar corsia, lo stesso accelerava incurante del passaggio pedonale che stava sopraggiungendo. Il signor RI 1, nel suo scritto, ammette di aver avuto la visuale coperta dalla camionetta. Tale motivo lo avrebbe dovuto indurre a rallentare la sua velocità, mettendo così in atto una guida difensiva.
Contrariamente a quanto dichiarato il pedone non ha concesso nessuna precedenza al signor RI 1, ma quest’ultimo (il pedone, ndr) si è letteralmente visto tagliare la strada rischiando di essere investito.RI 1, resosi conto della gravità dell’accaduto, continuando la sua corsa alzava la mano in segno di scusa”. L’agente denunciante ha altresì specificato che ha potuto rilevare la contravvenzione, poiché circolava accodato al signor RI 1 sul medesimo tratto di strada.
4. Dal canto suo il ricorrente sostiene di non aver commesso alcuna infrazione descrivendo l’accaduto in questi termini: “Percorrevo da __________ direzione __________ la corsia sinistra, libera di traffico sino al semaforo curva località __________. La corsia di destra contava una lunga fila di mezzi in lento avanzamento. Rallentavo poiché il semaforo dava rosso e giunto sulle strisce pedonali affiancato ad una camionetta che mi copriva la visuale sulla destra, tra la cabina della camionetta e la vettura che la precedeva, a quel punto dallo spazio ristretto è sbucato un pedone che non è più avanzato, dandomi la possibilità di procedere oltre. Il pedone non si è trovato in pericolo ed ha attraversato alle mie spalle” (cfr. osservazioni 2 dicembre 2006 al rapporto di contravvenzione).
Nel ricorso datato 23 febbraio 2007 l’opponente lamenta inoltre che le dichiarazioni dell’agente accertatore non corrispondono al vero, in quanto accodata alla sua vettura vi era la camionetta in questione e non vi erano altre vetture a seguirlo; ritiene in sostanza che non ci si possa fermare davanti a un passaggio pedonale se questo, a vista, si presenta libero da pedoni.
5. Giova innanzitutto rilevare che le constatazioni di polizia non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza; rientra dunque nelle attribuzioni dell'autorità decidente apprezzare liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall'autore dell'accertamento, esaminando la pertinenza della descrizione dei fatti e tenendo conto delle argomentazioni sollevate dal ricorrente.
In concreto, non vi è motivo di dubitare delle circostanze descritte in modo chiaro e preciso (al di là di una piccola svista, chiaramente riconoscibile, sulla corsia percorsa dal ricorrente) dall’agente denunciante, il quale, a differenza del multato, non ha nessun interesse a dichiarare fatti non corrispondenti alla realtà, con il rischio, tra l’altro, di subire sanzioni penali e disciplinari.
Si noti, dato che l’insorgente arguisce una possibile incongruenza nelle parole dell’agente per il fatto che non poteva essere seguito da quest’ultimo, bensì dalla camionetta, che la precisazione sulle modalità dell’accertamento si riferisce chiaramente agli antefatti, ovvero al frangente precedente all’infrazione, e non alla posizione delle vetture dopo l’episodio. Tale spunto permette di considerare ancor più attendibile la versione dell’agente.
Ciò posto, va osservato che in prossimità di passaggi pedonali bisogna in ogni caso usare una particolare prudenza poiché l’obbligo sancito dalla legge di concedere la precedenza ai pedoni è indipendente dalle condizioni di traffico. Giacché la visuale alla destra del ricorrente era ostacolata da una camionetta, come da lui sostenuto, egli doveva a maggior ragione prestare particolare cautela nell’approssimarsi al passaggio pedonale e rallentare, se del caso, fino ad arrestarsi, senza indurre il pedone, che, pure per suo stesso dire, stava già transitando sulle strisce, a fermarsi e lasciarlo passare onde evitare di essere investito. Sintomatica in proposito è la giustificazione data dal ricorrente nello scritto 27 dicembre 2006 del suo cenno al pedone - in segno di scusa, a detta dell’agente - laddove afferma che: “il mio cenno al pedone c’è stato, con altro scopo però: la mia mano alzata ha inteso segnalare al pedone prudenza, già che anche la sua visuale sulla prossima corsia era ostacolata dalla cabina della medesima camionetta, ugualmente per ringraziarlo di essersi fermato per tempo”; ciò che ha invero permesso di scongiurare il peggio, ovviando alle manchevolezze dell’insorgente, che, nel vano tentativo di sminuire le proprie responsabilità, rimprovera al pedone di aver attraversato la strada frettolosamente (circostanza di cui non c’è peraltro alcun riscontro agli atti e che non muterebbe la sostanza).
Checché ne dica il ricorrente, è pacifica la violazione dei disposti citati in ingresso, poiché non ha messo in atto alcuna misura per agevolare al pedone l’attraversamento (reso di per sé già pericoloso dalla presenza di due corsie parallele); in particolare non ha (sufficientemente) rallentato all’approssimarsi delle strisce - pur riconoscendo che la visuale sulla corsia destra era coperta dalla camionetta - e non si è affatto sincerato della presenza di pedoni intenti ad attraversare il campo stradale, per cui ha rischiato di investirne uno.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, questo giudice perviene al solido convincimento che quest'ultimo sia effettivamente incorso nell'infrazione rimproveratagli dalla Sezione della circolazione.
6. La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.
Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
per questi motivi, visti gli art. 33 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 6 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata
2. La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico ricorrente.
3. Intimazione a:
|
|
|
Il presidente: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Entro lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in materia costituzionale (art. 119 LTF).