Incarto n.
30.2007.62

5609/890

Bellinzona

3 aprile 2007

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per statuire sul ricorso 1 marzo 2007 presentato da

 

 

RI 1  __________

 

contro

 

la decisione n° __________ del 23 febbraio 2007 emessa dalla CRTE 1

 

                                         letti ed esaminati gli atti;

 

considerato                      in fatto ed in diritto

 

                                 1.     La CRTE 1 con decisione 23 febbraio 2007 ha inflitto alla RI 1 una multa di fr. 50.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per aver illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo __________, di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace.

 

                                 2.     Contro la predetta pronuncia dipartimentale la ricorrente si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l’annullamento.

 

                                 3.     In merito all'intimazione della contravvenzione si rileva preliminarmente come la __________, come ogni altra persona giuridica, manca della capacità delittuosa in ambito contravvenzionale; di conseguenza quando un'infrazione è commessa nell'ambito di una persona giuridica sono punibili le persone fisiche che hanno agito - o omesso di agire - nella loro qualità di organi.

 

                                 4.     Di conseguenza il ricorso deve essere accolto, senza ulteriormente addentrarsi nel merito del gravame, riservata la facoltà della CRTE 1 di riprendere ex novo la procedura.

 

per questi motivi                 visti gli art. 1 segg. LPContr;

 

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è accolto.

                                         Di conseguenza è annullata la decisione n° __________ del 23 febbraio 2007 emessa dalla CRTE 1.

 

                                 2.     Non si prelevano né tasse, né spese.

 

                                 3.     Intimazione a:

 

RI 1

 

 

Il presidente:                                                                            Il segretario: