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Incarto
n. 19 201 |
Bellinzona 2 maggio 2007
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Sentenza In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Damiano Stefani |
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sedente con la segretaria Giorgia Scolari per statuire sul ricorso 8 marzo 2007 presentato da
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RI 1 difeso da: DI 1 |
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contro |
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la decisione 16 febbraio 2007 emessa dalla Divisione dell’ambiente, Bellinzona, |
viste le osservazioni 23 marzo 2007 presentate dalla Divisione dell’ambiente;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Divisione dell’ambiente, con decisione del 16 febbraio 2007, ha condannato il signor RI 1 alla multa di fr. 200.--, al risarcimento del cervo maschio adulto (valore morto) di fr. 1’450.--, al pagamento di tassa e spese di giustizia di complessivi fr. 20.-- ed alla confisca del trofeo del cervo, per i seguenti fatti accertati il 3 settembre 2006 in territorio del Comune di __________:
“per avere, nell’esercizio della caccia alta, omesso di iscrivere sul foglio di controllo, immediatamente sul posto di uccisione, un cervo maschio adulto (trofeo 5 + 4 punte)”;
che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 18 e 21 LCP, 11, 41, 44, 45, 47 LCC, art. 29 lett. a), 42 cpv. 1 lett. b), 67 RALCC, 2 LPContr;
che RI 1 è insorto contro tale decisione con ricorso dell’8 marzo 2007, con il quale chiede una riduzione della multa, la reiezione della richiesta di risarcimento ed il dissequestro del trofeo;
che nelle sue osservazioni del 23 marzo 2007 la Divisione dell’ambiente postula la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata;
considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine;
che preliminarmente il ricorrente chiede che questo giudice disponga l’audizione testimoniale del signor __________, __________, e di almeno un guardiacaccia;
che, giusta l’art. 12 cpv. 1 LPContr, il giudice della Pretura penale ha la facoltà di completare l’istruttoria d’ufficio. Il giudice può tuttavia rinunciare ad assumere mezzi di prova il cui presumibile risultato non porterebbe elementi di rilievo (“apprezzamento anticipato delle prove”: DTF 125 I 135 consid. 6c/cc in fine con richiami di dottrina e giurisprudenza, DTF 124 I 211 consid. 4., DTF 122 V 162 consid. 1d);
che, nella presente fattispecie, le prove richieste dall’insorgente (in un caso senza nemmeno indicare il nominativo del teste da escutere) non appaiono suscettibili d’influire sull’esito del giudizio, essendo gli atti di causa chiari e completi;
che pertanto nulla osta all’esame del ricorso nel merito;
che, giusta l’art. 11 della Legge cantonale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (LCC), il cacciatore è tenuto a registrare la selvaggina da lui uccisa e a permetterne il controllo, secondo le norme fissate dal Consiglio di Stato;
che, secondo l’art. 29 lett. a prima frase del relativo Regolamento cantonale d’applicazione (RALCC), al fine di permettere il controllo della selvaggina uccisa il cacciatore deve iscrivere immediatamente sul posto dell’uccisione, nel foglio di controllo, il giorno, l’ora, il comune e il luogo dell’abbattimento, nonché la specie, l’età, il sesso di ogni animale e la lunghezza delle corna dei camosci;
che, per l’art. 41 LCC, chi, intenzionalmente o per negligenza, contravviene alla legge e alle relative norme d’applicazione, è punibile con una multa fino a fr. 20’000.--;
che, in base all’art. 45 cpv. 1 LCC, chi contravviene alle disposizioni federali o cantonali è tenuto al risarcimento del danno. Per il risarcimento sono applicabili le disposizioni del Codice delle obbligazioni (cpv. 2);
che l’insorgente non contesta la fattispecie ravvisata dall’autorità di primo grado, ma, invocando l’assenza di qualsivoglia intenzionalità nella commissione dell’infrazione e la colpa lieve, postula la riduzione della multa a fr. 50.--, e la reiezione della pretesa di risarcimento, ritenuto che non sussiste alcun nesso di causalità adeguata e naturale tra l’infrazione e la morte del cervo, o, in via subordinata, una notevole riduzione dell’ammontare del risarcimento, in considerazione delle particolarità del caso specifico, nonché la liberazione a suo favore del trofeo del cervo, in quanto nulla giustifica una sua confisca;
che la violazione perpetrata dall’insorgente rientra senza dubbio nel campo di applicazione dei suddetti disposti legali, indipendentemente dal fatto che egli abbia agito per negligenza;
che la norma di legge che impone al cacciatore di iscrivere immediatamente nel foglio di controllo e sul posto dell’uccisione i dati relativi al capo abbattuto è un’importante strumento pianificatorio che consente sia di tenere una statistica dei capi abbattuti sia di garantire un ponderato prelievo venatorio, atto a tutelare la diffusione nel nostro territorio delle varie specie di selvaggina;
che l’inosservanza di tale obbligo costituisce pertanto già di per sé una rilevante infrazione, che potrebbe giustificare anche la misura della privazione del diritto di cacciare (sentenza del giudice delegato per le contravvenzioni del Tribunale cantonale amministrativo 51.2002.60 del 6 settembre 2002);
che, nel suo insieme, la multa irrogata dall’autorità di prime cure appare proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;
che, per quanto concerne il risarcimento del cervo, l’autorità dipartimentale ha sostenuto che esso debba ritenersi giustificato e conforme alle disposizioni dell’ art. 45 LCC, a prescindere dal fatto che in concreto il ricorrente fosse in possesso dell’autorizzazione annuale per la caccia alta che l’animale fosse cacciabile e che non vi fossero secondi fini;
che questa posizione non può essere condivisa dallo scrivente giudice. In effetti, in base alla summenzionata disposizione, deve essere risarcito il danno cagionato con l’infrazione, per cui, oltre alla sussistenza di un danno, deve esserne dimostrato il legame di causalità con le azioni imputate al prevenuto;
che, nel caso che ci occupa, la contravvenzione consiste nel non aver iscritto immediatamente un capo abbattuto legittimamente ed in base a regolari autorizzazioni. Come ammesso dalla Divisione dell’ambiente, il cervo era perfettamente cacciabile ed il ricorrente non aveva alcun motivo per non iscriverlo sul foglio di controllo. Non è infatti dimostrato che il cacciatore non volesse registrare del tutto l’abbattimento del cervo sul suo taccuino, ma semplicemente che egli non lo ha fatto subito. Da questo ritardo - anche se giustamente punibile con la multa - non si intravede quale danno possa essere derivato allo Stato: al momento dell’abbattimento, e quindi della morte dell’animale, tutto era nella norma e dunque conforme alla legge. Ciò significa che quello che per la Divisione dell’ambiente sarebbe il danno, inizialmente non lo era perché non frutto di un atto contrario alla legge. Che la ritardata iscrizione renda illecito l’abbattimento è oggettivamente eccessivo, poiché essa rappresenta preminentemente un’infrazione di natura formale, a fini statistici, e di controllo dell’ossequio dei contingenti previsti per ogni individuo. Diverso è, secondo la giurisprudenza, il caso qualora fosse stato possibile dimostrare che la schedatura non sarebbe mai avvenuta o sarebbe stata effettuata con l’inserimento di dati non corrispondenti alla realtà. In simili situazioni è infatti possibile ritenere che sulla base dell’annotazione o della mancata annotazione il cacciatore abbia potuto ottenere (o per lo meno tentato) dei vantaggi indebiti, quali la possibilità di uccidere più capi di quanti concessigli o di far risultare come legittimo l’abbattimento di un animale non cacciabile. In questo caso è possibile concludere a favore dell’esistenza di un danno per lo Stato, in quanto è stata eliminata in maniera inammissibile una bestia di sua pertinenza. Ma anche in simili evenienze, a mente dello scrivente giudice, il danno, prima di essere riconosciuto e risarcito, deve ancora essere dimostrato concretamente, così come previsto dal Codice delle obbligazioni;
che pertanto l’insorto deve essere liberato dalla condanna al risarcimento del controvalore del cervo;
che, per analoghi motivi, non si giustifica la confisca del trofeo, misura che, in ogni caso, appare al dì fuori di ogni principio di proporzionalità alla base degli art. 47 cpv. 1 LCC e 69 CPS;
che, in definitiva, il ricorso va pertanto accolto parzialmente;
che visto l’esito del gravame si prescinde dal prelievo di tasse e spese dell’odierno giudizio (art. 15 cpv. 2 LPContr);
che, per quanto attiene alle ripetibili, LPContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente consenta all’autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente, né un simile principio scaturisce dal diritto federale (DTF 105 Ia 128 consid. 2b; sentenza inedita del Tribunale federale 1P.451/2002 del 27 novembre 2002);
per questi motivi, visti gli art. 18, 21 LCP; 11, 41, 44, 45, 47 LCC; 29 lett. a); 42 cpv. 1 lett. b), 67 RALCC; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e il dispositivo della decisione impugnata è riformato nel senso che il signor RI 1 è inflitta una multa di fr. 200.-- oltre alle tasse e spese di giustizia di complessivi fr. 20.--.
Il trofeo del cervo maschio viene dissequestrato a suo favore.
2. Non si prelevano né tasse né spese dell’odierno giudizio. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
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Il giudice: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Entro lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in materia costituzionale (art. 119 LTF).