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Incarto
n. DA 5670/804 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Presidente della Pretura penale |
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Marco Kraushaar |
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sedente con Francesca Ferrara in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 8 marzo 2007 presentato da
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RI 1, difeso da: DI 1 |
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contro |
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la decisione 23 febbraio 2007 n. __________ emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino, |
viste le osservazioni 20 marzo 2007 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
A. La Sezione della circolazione con decisione 23 febbraio 2007 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 300.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 60.- e alle spese di fr. 70.-, per i seguenti motivi:
“Alla guida della vettura __________ trainante il rimorchio __________, si spostava verso sinistra per meglio accedere ad una strada laterale situata alla sua destra. In seguito voltava nella direzione prescelta senza usare la particolare prudenza richiesta per tale manovra e collideva con un autoveicolo che lo stava superando sulla destra”.
Fatti accertati l’8 novembre 2006 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 34 cpv. 3, 36 cpv. 1 e 90 cifra 1 LCStr; 13 cpv. 5 ONC.
B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.
C. La Sezione della circolazione nelle osservazioni 20 marzo 2007 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.
2. Giusta l’art. 34 cpv. 3 LCStr, il conducente che vuole cambiare direzione di marcia, ad esempio per voltare, sorpassare, mettersi in preselezione, passare da una corsia a un’altra, deve badare ai veicoli che giungono in senso inverso e a quelli che seguono. Chi vuole voltare a destra deve tenersi sul margine destro della carreggiata (art. 36 cpv. 1 LCStr), ritenuto però che il conducente che, prima di voltare, è obbligato a spostarsi verso il lato opposto a cagione delle dimensioni del proprio veicolo o delle condizioni locali, deve usare speciale prudenza e, se necessario, fermarsi (art. 13 cpv. 5 ONC).
Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).
3. La Sezione della circolazione – in applicazione delle predette disposizioni - rimprovera al multato di essersi spostato verso sinistra per meglio accedere ad una strada laterale situata alla sua destra e di aver in seguito voltato nella direzione prescelta senza usare la particolare prudenza richiesta per tale manovra, collidendo pertanto con un veicolo che lo stava superando sulla destra.
4. Il ricorrente, dal canto suo, contesta l’infrazione ascrittagli, in quanto ritiene di aver eseguito correttamente la propria manovra, che nel verbale di interrogatorio 8 novembre 2006 così descrive:
“(…) Sono partito da __________ in direzione di __________, ero regolarmente allacciato alle cinture di sicurezza e avevo le luci anabbaglianti accese. La mia velocità era di circa 70 Km/h. Giunto a __________, zona __________, ho azionato il segnale di direzione destro e ho rallentato raggiungendo all’incirca 20 Km/h al fine di guadagnare una stradina laterale sulla mia destra. Preciso che avendo un convoglio relativamente lungo mi sono spostato maggiormente a sinistra restando sempre nella mia corsia di marcia onde eseguire la relativa manovra di svolta a destra. Sono sicuro al cento per cento di non aver invaso la corsia di preselezione ivi esistente che dà la possibilità di svoltare a sinistra. Poco prima di iniziare la mia manovra di svolta a destra ho controllato il sopraggiungere da tergo di veicoli. Infatti, in lontananza, ho notato delle luci. Ripeto che comunque erano lontane dal sottoscritto. Sta di fatto che dopo aver inserito l’indicatore di direzione destro mi sono spostato leggermente a sinistra e ho iniziato a svoltare a destra. Nel momento in cui mi immettevo nella stradina secondaria, ho percepito un colpo provenire da tergo e guardando nello specchietto retrovisore notavo la presenza di un veicolo che in quel momento mi aveva urtato.(…) In merito all’indicatore di direzione preciso che l’ho inserito almeno una cinquantina di metri prima di rallentare per poi compiere la manovra di svolta a destra. Lo stesso è sempre rimasto inserito. Sono pure certo di non aver usufruito della corsia di preselezione per compiere la manovra. Ripeto che mi sono spostato il più possibile a sinistra rimanendo sempre nella mia corsia”.
5. Il co-protagonista, dal canto suo, nel verbale di interrogatorio di pari data, ha sostenuto che:
“(…) Mentre percorrevo la strada cantonale principale in territorio di __________ ad una velocità di circa 60 Km/h, giunto praticamente alla periferia dell’abitato dove è presente una preselezione per svoltare a sinistra, ho notato il veicolo che mi precedeva inserire l’indicatore di direzione sinistro e immettersi su [questa] preselezione. (…) Convinto che quest’ultimo eseguisse la relativa manovra di svolta a sinistra, tranquillamente proseguivo nella mia direzione. Al che, a pochi metri da lui, mentre da parte mia proseguivo nella mia direzione praticamente rettilinea, il convoglio, invece di svoltare a sinistra, si dirigeva a destra per immettersi in una piccola stradina. Da parte mia, trovandomi praticamente ostruito il passaggio, ho subito azionato i freni spostandomi ancor di più sulla mia destra nel tentativo di evitare la collisione. Purtroppo non riuscivo ad evitarla e andavo ad urtare il veicolo che stava svoltando a destra. Infatti la collisione avveniva con la fiancata sinistra (portiera conducente) della mia vettura, con la fiancata destra del rimorchio. (…) Il convoglio si trovava quasi totalmente sulla corsia di preselezione per svoltare a sinistra ed inoltre aveva pure inserito l’indicatore che segnalava la svolta a sinistra. Non so per quale motivo invece ha eseguito la svolta a destra”.
6. In concreto, va subito detto che delle due versioni dei fatti quella del ricorrente appare coerente e plausibile mentre quella del co-protagonista non risulta molto convincente.
Nello specifico il co-protagonista ha dichiarato che si è visto praticamente tagliare la strada dal ricorrente il quale avrebbe cambiato la sua direzione di marcia in maniera repentina ed inaspettata a pochi metri (poi quantificati all’incirca in una trentina) di distanza tra i due veicoli.
Se fossero andate così le cose e se la velocità del co-protagonista fosse stata effettivamente di 60 Km/h non si riuscirebbero a spiegare le tracce di frenata di ben 22.10 metri (destra) e 15.70 metri (sinistra) lasciate dalla sua vettura. Tale versione, tra l’altro, a mente di questo giudice, non è invero compatibile con il punto di impatto dei veicoli (ovvero la parte anteriore e la portiera sinistra del veicolo del co-protagonista contro la fiancata destra, all’altezza della ruota, del rimorchio e lo spigolo posteriore destro della vettura condotta dal ricorrente), e con la conformazione dell’accesso alla via laterale in questione, che richiedeva una manovra eseguita lentamente e preparata con ampio anticipo, per cui non poteva avvenire pochi metri/istanti prima dell’imbocco (come si desume dalle affermazioni del co-protagonista), altrimenti l’urto avrebbe interessato, verosimilmente, la parte anteriore dei due veicoli.
Ora, al di là della versione alquanto vacillante del co-protagonista, non vi sono elementi agli atti che consentano di far dubitare delle affermazioni lineari e univoche del ricorrente, confermate nelle successive prese di posizione, secondo cui egli ha segnalato per tempo la propria intenzione di svoltare a destra e verificato il traffico proveniente da tergo anche negli istanti precedenti la svolta; non è quindi possibile escludere che egli abbia realmente eseguito una manovra corretta, venendo urtato quando aveva quasi ultimato la stessa dal veicolo che lo seguiva a distanza, il cui conducente forse procedeva a velocità inadeguata o prestava poca attenzione alla guida.
Ad ogni buon conto, in difetto di elementi concreti a carico del ricorrente circa l’omissione di prestare particolare prudenza durante la manovra eseguita, questo giudice, apprezzando liberamente le prove agli atti, non può pervenire con affidante e tranquilla persuasione al solido convincimento che l’insorgente possa essere multato per il solo fatto di aver colliso con il veicolo del co-protagonista. Persistendo dubbi ed incertezze circa l’esatta dinamica dell’indicente e le modalità della manovra eseguita, in ossequio al principio in dubio pro reo, l’insorgente va quindi prosciolto dall’addebito che gli è stato mosso.
7. Di conseguenza, il ricorso deve essere accolto e la decisione impugnata annullata. Visto l’esito del gravame non si prelevano oneri processuali di questa sede (art. 15 LPContr).
Per quanto attiene alle ripetibili, la LPContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente consenta all'autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente, né un simile principio scaturisce dal diritto federale (cfr. DTF 105 Ia 128 cons. 2b).
per questi motivi visti gli art. 34 cpv. 3, 36 cpv. 1 e 90 cifra 1 LCStr; 13 cpv. 5 ONC; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso
2. Non si prelevano né tasse né spese. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
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Il presidente: La segretaria: