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Incarto
n. 07 34/308 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Presidente della Pretura penale |
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Marco Kraushaar |
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sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 5 marzo 2007 presentato da
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RI 1, c/o __________, , |
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contro |
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la decisione 23 febbraio 2007 n. 07 34/308 emessa dalla CRTE 1 |
viste le osservazioni 29 marzo 2007 presentate dalla CRTE 1, Bellinzona;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
A. La CRTE 1 con decisione 23 febbraio 2007 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 980.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 200.- e alle spese fr. 30.-, per i seguenti motivi:
"Ha lavorato in qualità di riparatore d’automobili, dal 01.02.2006 al 03.05.2006, a favore del __________, __________, sprovvisto del permesso della CRTE 1 che [gli] consentisse di svolgere detta attività”.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3 cpv. 3 LDDS; 6 OLS; 38 RLalps- CE/AELS.
B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendo una riduzione della multa, che ritiene sproporzionata ed eccessivamente gravosa per la sua situazione finanziaria.
C. La CRTE 1, nelle osservazioni 29 marzo 2007 propone di ridurre la multa a fr. 700.-, mantenendo invariate tasse e spese di giustizia.
considerato in diritto
1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.
2. Per l'art. 3 cpv. 3 LDDS lo straniero non domiciliato potrà assumere un impiego e un datore di lavoro potrà occuparlo soltanto se il permesso di dimora lo autorizzi a ciò. È considerata attività lucrativa qualsiasi attività dipendente o indipendente che normalmente dà un guadagno, anche se esercitata a titolo gratuito (art. 6 cpv. 1 OLS).
Le infrazioni alle disposizioni di polizia degli stranieri o ai provvedimenti delle autorità competenti sono punite con la multa fino a fr. 2'000.-; nei casi di minima gravità si potrà prescindere da ogni pena (art. 23 cpv. 6 LDDS; ora abrogata, cfr. rinvio dell’art. 38 RLaLPS - CE/AELS). Tali reati sono punibili anche qualora siano dovuti a negligenza (art. 333 cpv. 7 CP). Il Codice penale definisce la negligenza come il comportamento di colui che non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali (art. 12 cpv. 3 CP). Nell’ambito della LDDS agisce con negligenza la persona che non mette in atto quanto nelle sue facoltà per ottenere le necessarie informazioni e/o per procedere alla necessaria notifica.
3. La CRTE 1 rimprovera al multato - in applicazione delle predette disposizioni – di aver lavorato in qualità di riparatore di automobili, dal 1° febbraio 2006 al 3 maggio 2006, a favore del __________, __________, sprovvisto del permesso della CRTE 1 che gli consentisse di svolgere detta attività, fattispecie che presuppone una violazione dell’obbligo di notifica conformemente a quanto sancito dall’art. 2 cpv. 4 Allegato I ALC.
4. Il ricorrente, cittadino italiano, non contesta la fattispecie ascrittagli, ma si giustifica invocando la sua buona fede e la mancanza di intenzionalità. Soggiunge che non era al corrente che il suo permesso, con validità fino al 23 settembre 2007, era scaduto a seguito della sua assenza di oltre sei mesi dal territorio elvetico. Sottolinea inoltre che avrebbe in ogni caso ottenuto il permesso, che ha sempre ossequiato agli oneri sociali (AVS) e fiscali (imposta alla fonte) e infine che si è auto denunciato (circostanza che non trova tuttavia riscontro agli atti, ma che coincide semmai con la semplice richiesta di notificare il cambiamento del posto di lavoro, al termine del periodo di prova).
5. Orbene le giustificazioni addotte dal ricorrente non sono tali da esimerlo da ogni e qualsivoglia responsabilità, poiché la buona fede - seppur non contestata - non è liberatoria e l’ignoranza della legge non è scusabile (DTF 124 V 215, consid. 2b/aa). Inoltre, come detto, le infrazioni alle disposizioni in materia di polizia degli stranieri sono punibili anche qualora commesse per negligenza.
Ciò premesso, va detto che, anche dopo l’entrata in vigore, il 1° giugno 2007, della libera circolazione totale delle persone – che ha comportato per l’attività frontaliera di cittadini provenienti dai vecchi Stati membri dell’UE (quali l’Italia), l’abbandono delle zone di confine - rimane applicabile, per attività lavorative soggette a permesso, l’obbligo di notifica nel senso degli art. 2 e 3 LDDS e 1 e 2 ODDS (ripreso oggi dagli art. 10-13 della Legge federale sugli stranieri entrata in vigore il 1° gennaio 2008; LStr), applicabile per analogia ai frontalieri (art. 9 cpv. 4 ultima frase OLCP), obbligo che ha come corollario l’obbligo di controllo (scrupolosità, ripreso dall’art. 91 LStr) del datore di lavoro (cfr. Circolare 7 marzo 2007 dell’Ufficio federale della migrazione).
In concreto, nonostante il ricorrente beneficiasse di un diritto generale al rilascio del permesso in virtù dell’ALC (come rettamente rilevato in sede di gravame), egli doveva regolarizzare la sua situazione, notificandosi all’autorità competente per il luogo dell’attività in vista del rilascio del permesso “G CE/AELS”che comprova il diritto di esercitare un’attività economica sul territorio di una parte contraente (cfr. art. 2 cpv. 4 Allegato 1 ALC). La notifica doveva essere effettuata anteriormente all’inizio dell’attività lucrativa (art. 9 cpv. 1 OLCP che rinvia agli art. 2 cpv. 1 LDDS e 2 cpv. 6 ODDS, ora art. 10-13 LStr). Ciò che invece non è avvenuto e che configura pertanto una violazione dell’obbligo di notifica per negligenza.
6. Il ricorrente, come visto, correttamente non contesta di avere commesso un errore, chiede però di rivedere l’importo della multa, che ritiene eccessivo per sanzionare quanto da lui commesso. A ragione.
Nella commisurazione della multa occorre tenere conto del fatto che il torto principale dell’insorgente è stato quello di non essersi informato sulla validità del suo permesso G sino al 23 settembre 2007 dopo il soggiorno all’estero. Si tratta quindi di una negligenza e non di una precisa volontà di svolgere un’attività senza permesso. Inoltre non può essere disatteso che con le norme attualmente in vigore egli aveva un diritto al rilascio del permesso di lavoro, dovendo solo fare fronte a un obbligo di notifica. La sua mancanza non appare quindi a tal punto grave da giustificare l’importo previsto nella decisione impugnata. Fatte queste premesse, questo giudice ritiene che una multa di fr. 200.- risulti confacentemente proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa.
Il ricorso deve pertanto essere accolto e la decisione riformata nel senso che precede, con modifica di tasse e spese di prima istanza.
per questi motivi, visti gli art. 3 cpv. 3 LDDS; 6 OLS; 9 cpv. 1 OLCP; 38 RLalps- CE/AELS; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è inflitta una multa di fr. 200.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr. 10.-.
2. Non si prelevano né tasse né spese in questa sede.
3. Intimazione a:
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RI 1, c/o __________, CRTE 1, |
Il presidente: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Entro lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in materia costituzionale (art. 119 LTG).