Incarto n.
30.2007.8

661/805

Bellinzona

7 dicembre 2007

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con Francesca Ferrara in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 16 gennaio 2007 presentato da

 

 

RI 1,

 

contro

 

la decisione 12 gennaio 2007 n. 661/805 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

 

viste                                  le osservazioni 29 gennaio 2007 presentate dalla Sezione della Circolazione; Camorino;

 

                                         letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto                             in fatto

 

                                 A.     La Sezione della circolazione con decisione 12 gennaio 2007 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 200.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- ed alle spese fr. 20.-, per i seguenti motivi:

                                         "Ha circolato con la vettura TI __________ avente i vetri laterali anteriori non sufficientemente trasparenti”.

 

                                         Fatti accertati il 18 novembre 2006 in territorio di __________.

 

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 29, 93 cifra 2 LCStr, 71 cpv. 4, 219 cpv. 1 e 2 OETV.

 

                                 B.     Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendo l'annullamento o perlomeno la riduzione della multa.

 

                                 C.     La Sezione della circolazione nelle osservazioni 29 gennaio 2007 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

 

 

considerato                      in diritto

 

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.

 

                                 2.     Giusta l’art. 29 cpv. 1 LCStr i veicoli possono circolare soltanto se sono in perfetto stato di sicurezza e conformi alle prescrizioni.

 

                                         Tutte le parti vetrate dei compartimenti adibiti al conducente e ai passeggeri devono essere di vetro di sicurezza o di materiale analogo che non possa causare ferite gravi nel caso di rottura. I vetri necessari alla visuale del conducente devono essere perfettamente trasparenti, non deformanti, resistenti alle intemperie e conservare una trasparenza di almeno il 70 per cento anche dopo un lungo uso (art. 71 cpv. 4 prima frase OETV).

 

                                         Un veicolo è considerato come non conforme e l’articolo 93 numero 2 LCStr è applicabile se è provvisto stabilmente o temporaneamente di parti vietate (art. 219 cap. 1 lett. b OETV).

 

                                         Chiunque conduce un veicolo, di cui sa o dovrebbe sapere, prestando tutta l’attenzione richiesta dalle circostanze, che non è conforme alle prescrizioni, è punito con l’arresto o con la multa. La stessa pena è comminata al detentore o a colui che è responsabile come un detentore dello stato di sicurezza del veicolo, se tollera intenzionalmente o per negligenza l’uso di un veicolo che non è conforme alle prescrizioni (art. 93 cifra 2 LCStr).

 

                                 3.     La Sezione della circolazione rimprovera al multato – in applicazione delle predette norme – di avere circolato con l’autovettura TI __________ avente i vetri laterali anteriori non sufficientemente trasparenti.

 

                                         Nel rapporto di contravvenzione 18 novembre 2006 la polizia cantonale così descrive i fatti:

 

                                         “Ha circolato con l’automobile MERCEDES BENZ WE 270 CDI, targata TI __________, avente entrambi i vetri laterali (parte anteriore) oscurati con una pellicola adesiva, (trasparenza constatata con apposito misuratore: 39%).

 

                                 4.     Il ricorrente non nega di per sé la fattispecie ravvisata dall’autorità di prime cure ma si giustifica come di seguito:

 

                                         “Ho comperato l’auto vettura già avente questo difetto e non ero al corrente del divieto di vetri scuri laterali anteriori sulle vetture. Appena sono stato fermato ed avvertito dalla polizia ho risolto il problema e non ho fatto nessuna osservazione perché non credevo mi sarebbe stata inviata una multa”.

 

                                 5.     Preliminarmente occorre far presente che l’ignoranza della legge non è una valida discriminante per cui il fatto che il ricorrente, come da lui asserito, non fosse a conoscenza che l’oscuramento dei vetri, necessari alla visuale del conducente, oltre il 30% è vietato dalla legge federale, non lo solleva dalla sua responsabilità. Inoltre l’opponente a suo favore evoca la circostanza dell’acquisto della vettura con i vetri già oscurati senza peraltro produrre alcunché a supporto di tale affermazione, comunque non liberatoria.

 

                                         Nel caso in questione la trasparenza rilevata dei due vetri laterali anteriori dalla polizia cantonale è risultata pari al 39% quando invece il minimo previsto dall’art. 71 cpv. 4 OETV è del 70 %. A prescindere quindi dalla violazione del principio di legge citato, non si comprende come una persona o meglio un conducente normalmente responsabile ed accorto, non abbia trovato inusuale e non accettabile il fatto che i vetri laterali anteriori della vettura che acquistava, indispensabili per una corretta visuale e quindi una conduzione sicura del veicolo, fossero fortemente oscurati, senza provvedere nell’immediato alla risoluzione del problema.

 

                                         Ciò posto, le motivazioni addotte dal ricorrente non inducono questo giudice a scostarsi dalla decisione impugnata.

 

                                 6.     La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

 

                                         Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

 

 

per questi motivi,                visti gli art. 29, 93 cifra 2 LCStr, 71 cpv. 4, 219 cpv. 1 e 2 OETV, 1 segg. LPContr;

 

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.

 

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 50.-, sono a carico ricorrente.

 

                                 3.     Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

Il presidente:                                                                            La segretaria:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

                     Entro lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in materia costituzionale (art. 119 LTG).