Incarto n.
30.2007.94

7957/807

Bellinzona

10 giugno 2008

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con Sara Friedli in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 29 marzo 2007 presentato da

 

 

RI 1

difeso da:

 

contro

 

la decisione 16 marzo 2007 n. 7957/807 emessa d CRTE 1

 

viste                                  le osservazioni 10 aprile 2007 presentate dalla CRTE 1, __________;

 

                                         letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto                             in fatto

 

                                 A.     CRTE 1 con decisione 16 marzo 2007 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 300.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 60.- e alle spese di fr. 70.-, per i seguenti motivi:

                                         "Alla guida della vettura __________, all’uscita di un’area con percorso rotatorio obbligato in fase d’accelerazione perdeva la padronanza di guida sbandava a destra dove urtava il marciapiede e dopo aver oltrepassato lo stesso finiva contro una recinzione metallica”.

 

                                         Fatti accertati il 23 dicembre 2006 in territorio di __________.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 31 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1 ONC.

 

                                 B.     Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

                                 C.     La CRTE 1 nelle osservazioni 10 aprile 2007 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

 

 

considerato                      in diritto

 

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine.

 

                                         Con atto ricorsuale l’insorgente postula l’esperimento di una perizia giudiziaria al fine di verificare la presenza di una lastra di ghiaccio particolarmente grande e spessa sul luogo dell’incidente.

 

                                         L’art. 12 della legge di procedura per le contravvenzioni (LPContr) conferisce al giudice della Pretura penale la facoltà di completare l’istruttoria d’ufficio. Il giudice può sempre rinunciare, nondimeno, ad assumere mezzi di prova il cui presumibile risultato non porterebbe elementi di rilievo (“apprezzamento anticipato delle prove”: DTF 125 I 135 consid. 6c/cc in fine con richiami di dottrina e giurisprudenza; DTF 124 I 211 consid. 4; DTF 122 V 162 consid. 1d).

 

                                         Nella fattispecie, una perizia giudiziaria non appare suscettibile di recare ulteriori chiarimenti ai fini del giudizio, gli atti di causa essendo sufficientemente chiari e completi da permettere a questo giudice di formare il proprio convincimento. Per il resto, la generica domanda intesa all’esperimento di ulteriori prove (ad eccezione del richiamo dalla CRTE 1 - che avviene d’ufficio - degli atti, tuttavia non comprensivi della chiesta documentazione fotografica, che non esiste) non merita accoglimento, giacché non è dato a divedere – né l’interessato spiega – in che modo non meglio precisati “documenti, testi, edizione documenti, … ed ogni altra ammessa”, sarebbero suscettibili di influire sull’esito della vertenza.

 

                                         Nulla osta pertanto all’esame del ricorso nel merito.

 

                                 2.     Giusta l’art. 31 cpv. 1 LCStr, il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza. Il conducente deve essere in grado d’azionare rapidamente i comandi del suo veicolo in movimento in qualsiasi momento, sì da poterlo manovrare immediatamente e in maniera appropriata alle circostanze in presenza di un qualsiasi pericolo (cfr. Bussy/Rusconi, Commentaire du code suisse de la circulation routière, Losanna 1996, n. 2 ad art. 31 LCStr).

                                         Il conducente deve inoltre rivolgere la sua attenzione alla strada e alla circolazione. Egli non deve compiere movimenti che impediscono la manovra sicura del veicolo (art. 3 cpv. 1 prima e seconda frase ONC).

                                         Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).

 

                                 3.     La CRTE 1 – in applicazione delle predette disposizioni – ha rimproverato al multato di aver perso la padronanza del suo veicolo, all’uscita di un percorso rotatorio obbligato in fase di accelerazione, sbandando a destra dove ha urtato il marciapiede e, dopo avere oltrepassato lo stesso, finendo contro una recinzione metallica.

 

                                         La decisione della CRTE 1 si basa sugli accertamenti della Polizia cantonale (v. rapporto di constatazione incidente 2 gennaio 2007 e rapporto di contro-osservazioni 17 febbraio 2007).

 

                                 4.     Il ricorrente, dal canto suo, non contesta di aver perso la padronanza del veicolo, né di aver sbandato e finito la sua corsa contro una recinzione metallica. Egli nega tuttavia l’infrazione, poiché considera di non essere responsabile dell’accaduto. A sostegno di tali affermazioni, nelle osservazioni 13 febbraio 2007 e poi successivamente nel ricorso 29 marzo 2007, egli asserisce quanto segue: “La sera dell’incidente sulla strada si era formata una lastra di ghiaccio particolarmente grande e spessa. (…) In quelle condizioni, nessun altro conducente sarebbe riuscito ad evitare la lastra di ghiaccio che in concreto invadeva l’intera carreggiata. Nessun altro conducente sarebbe nemmeno riuscito ad evitare lo sbandamento della propria autovettura anche se avesse circolato ad una velocità inferiore a quella con cui circolava il signor __________ quella sera. Infatti, il ghiaccio presente a quell’ora ed in quel punto della strada era particolarmente pericoloso ed inusuale visto e considerato che nonostante il trattamento eseguito su tutto il resto della strada, solamente in quel punto il ghiaccio non si era ancora sciolto. È poi solamente a causa del ghiaccio che l’autovettura è riuscita ad oltrepassare il marciapiede e quindi a finire contro la rete metallica. In condizioni normali e ragionevolmente prevedibili il signor __________ sarebbe certamente riuscito a frenare l’autovettura” (cfr. ricorso 29 marzo 2007, pag. 2 in fine).

 

                                         In sostanza, l’insorgente attribuisce la colpa della perdita di padronanza del veicolo alla presenza insolita e imprevedibile di una lastra di ghiaccio “particolarmente grande e spessa” sull’intera carreggiata.

 

                                 5.     A titolo preliminare, si osserva che dal rapporto di constatazione dell’incidente 2 gennaio 2007 e dal rapporto di contro-osservazioni 17 febbraio 2007, redatti dalla Polizia cantonale, non risulta che il fondo stradale fosse ghiacciato, ma solamente che era umido e scivoloso, compatibilmente con le caratteristiche del manto stradale durante la stagione invernale (che, va detto, nel 2006 è stata la più calda mai registrata dai rilevamenti meteorologici sistematici a partire dal 1864; cfr. rapporto mensile del Centro meteorologico di MeteoSvizzera, Locarno 5 Monti).

                                         In merito alle condizioni del fondo stradale gli agenti, sopraggiunti nel luogo dell’incidente nell’ambito di un normale servizio di pattugliamento, dopo aver effettuato il medesimo percorso del ricorrente, hanno specificato che “la strada della rotonda __________ a __________, era sì umida e scivolosa dal fatto che sulla stessa era stato cosparso del sale, ma assolutamente non era ghiacciata” (cfr. contro-osservazioni 17 febbraio 2007).

 

                                         Nel verbale d’interrogatorio 23 dicembre 2006, lo stesso ricorrente non menziona, né accenna ad una eventuale presenza di ghiaccio. In quella sede egli ha affermato molto spontaneamente che “presumo che il tutto sia dovuto al fatto che la mia velocità seppur moderata non si addicesse al tipo di auto da me guidato (trazione posteriore) su un fondo stradale che presentava una temperatura molto bassa”. Ha inoltre soggiunto che “la visibilità era buona come pure la visuale, il fondo stradale in quel tratto è reso scivoloso data l’umidità e la rigida temperatura” (cfr. verbale pag. 2), ma mai ha evidenziato la presenza di quella che si è poi rivelata una “mastodontica” lastra di ghiaccio.

                                         A mente di questo giudice, la versione avanzata per la prima volta in sede di osservazioni e sulla quale è incentrata tutta la tesi difensiva, non appare per nulla credibile. Non è infatti immaginabile che nelle dichiarazioni rilasciate subito dopo i fatti egli abbia omesso di indicare un aspetto così centrale ai suoi occhi. Orbene, la perdita di padronanza non può che essere ascritta al solo comportamento colpevole - seppur per negligenza - dell’insorgente, il quale non ha saputo adattare la sua guida alle circostanze concrete, segnatamente alle caratteristiche del fondo stradale, del veicolo da lui condotto e alla manovra eseguita. Del resto, le infrazioni alle norme sulla circolazione stradale sono punibili anche se commesse per negligenza (art. 100 cifra 1 LCStr; art. 333 cpv. 7 CP).

 

                                 6.     Qualora si tenesse comunque per veritiera la fantomatica tesi del ricorrente, la conclusione non muterebbe.

 

                                         In effetti, come la giurisprudenza ha già avuto modo di dire, spetta innanzitutto al conducente tenere conto delle condizioni della rete stradale ed adeguare la velocità alla situazione concreta. Posto che ad una temperatura di circa zero gradi la formazione di ghiaccio sulle strada bagnate (umide) è prevedibile, egli è tenuto – in simili circostanze – a rallentare la sua andatura e, se necessario, a viaggiare a passo d’uomo (DTF 129 III 65, consid. 1.3).

 

                                         Allo stesso modo, la dottrina afferma che circolando su una strada coperta di ghiaccio il conducente deve far uso di ogni precauzione per impedire che il suo veicolo sbandi e, in quanto necessario, deve farlo procedendo a passo d’uomo (cfr. Bussy/Rusconi, op. cit., n. 1.6 lett. d ad art. 32 cpv. 1 LCStr; massima invero riferita alla velocità inadeguata, ma di pertinenza per quel che attiene alla perdita di padronanza di guida).

 

                                         In altri termini, vi è negligenza da parte del conducente laddove le circostanze concrete avrebbero dovuto indurlo a prevedere la presenza di ghiaccio; in particolare in inverno, quando vi sono temperature al di sotto dello zero e il manto stradale umido, egli deve prevedere, anche se è stato sparso del sale, la presenza di ghiaccio e quindi adattare la velocità e la sua attenzione alle circostanze del caso (DTF 115 IV 241 consid. 2).

 

                                 7.     Nella fattispecie, dal rapporto di constatazione dell’incidente della Polizia cantonale 2 gennaio 2007, risulta che l’incidente è avvenuto il 23 dicembre 2006, ossia in inverno, di notte (ore 20.45), su un tratto di strada umido. Nel verbale d’interrogatorio 23 dicembre 2006, il ricorrente fa notare che il fondo stradale presentava una temperatura molto bassa. Nel rapporto di contro-osservazioni 17 febbraio 2007 della Polizia cantonale, risulta inoltre che “la strada … era sì umida e scivolosa dal fatto che sulla stessa era stato cosparso del sale.

 

                                         Visto quanto precede, gli argomenti apportati dal ricorrente non sono liberatori, poiché la presenza di ghiaccio è un fatto prevedibile e quindi non inusuale. La perdita di padronanza del veicolo non sarebbe in ogni caso imputabile a una causa straordinaria e imprevedibile, ma solamente al comportamento da lui adottato: il buono stato del veicolo, le gomme invernali, l’esperienza di guida, l’assenza d’alcool nel sangue e un’asserta velocità di 30-40 km/h non sono sufficienti per ritenere il comportamento dell’insorgente adeguato al suo dovere di prudenza. Uscendo dal percorso rotatorio avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione allo stato della strada, adattando la sua guida di conseguenza, ciò che gli avrebbe sicuramente evitato di perdere il controllo del veicolo. Si noti, come detto, che la Polizia cantonale ha percorso lo stesso tratto stradale, senza sbandare. Era dunque possibile transitare sul tratto stradale in questione, senza incorrere in alcuna infrazione.

 

                                         In conclusione, l’insorgente non evoca circostanze né adduce giustificazioni tali da consentire a questo giudice di scostarsi dalla decisione impugnata.

 

                                 8.     La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

 

                                         Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

 

 

per questi motivi,                visti gli art. 30 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;

 


 

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.

 

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico ricorrente.

 

                                 3.     Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

 

Il presidente:                                                                            La segretaria:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

                     Entro lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in materia costituzionale (art. 119 LTF).