Incarto n.
30.2008.104

11466/807

Bellinzona

13 agosto 2009

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 5 maggio 2008 presentato da

 

 

RI 1RI 1

 

contro

 

la decisione 25 aprile 2008 n.11466/807 emessa dalla CRTE 1

 

viste                                  le osservazioni 15 maggio 2008 presentate dalla CRTE 1, ,

 

                                         letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto                             in fatto

 

                                 A.     La CRTE 1 con decisione 25 aprile 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 200.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr. 70.-, per i seguenti motivi:

                                         “Alla guida della vettura TI __________ circolava senza prestare la dovuta attenzione alla circolazione e senza mantenere la distanza sufficiente da un veicolo che lo precedeva, urtandolo posteriormente.”

 

                                         Fatti accertati il 13 febbraio 2008 in territorio di __________.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 31 cpv. 1, 34 cpv. 4, 90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1, 12 cpv. 1 ONC.

 

                                 B.     Contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

 

                                 C.     La CRTE 1 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

 

 

considerato                      in diritto

 

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.

 

                                 2.     Giusta l’art. 31 cpv. 1 LCStr il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza. Il conducente deve rivolgere la sua attenzione alla strada e alla circolazione. Egli non deve compiere movimenti che impediscono la manovra sicura del veicolo (art. 3 cpv. 1 ONC). Secondo l’art. 34 cpv. 4 LCStr deve tenersi a una distanza sufficiente da tutti gli utenti della strada, in particolare nell’incrociare, sorpassare e circolare affiancato o dietro un altro. Quando veicoli si susseguono, egli deve osservare una distanza sufficiente dal veicolo che lo precede al fine di potersi fermare per tempo in caso di frenata inattesa (art. 12 cpv. 1 ONC).

 

                                         Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).

 

                                 3.     La CRTE 1 – in applicazione delle predette norme – ha rimproverato al multato di aver urtato posteriormente un veicolo che lo precedeva per non aver prestato sufficiente attenzione e mantenuto una distanza sufficiente.

 

                                 4.     L’autorità di prime cure, nell’emanare la decisione impugnata, si è basata sul rapporto di polizia 26 febbraio 2008, dal quale risulta che:

                                         “Il conducente __________ stava circolando lungo la strada principale in territorio di __________, in direzione di __________, ad una velocità dichiarata di circa 40-50 km/h. Improvvisamente, giunto in un punto dove non vi è illuminazione artificiale, si è trovato davanti a sé il trattore del conducente__________. __________ ha prontamente frenato, malgrado ciò non ha potuto evitare il tamponamento contro la ruota posteriore sinistra del trattore agricolo. A causa dell’impatto il veicolo di __________ si è rovesciato finendo la corsa sul fianco sinistro.

                                         A detta di __________ il trattore agricolo aveva le luci di posizione posteriori non funzionanti, tesi confutata dal conducente __________, il quale sostiene il corretto funzionamento della fanaleria posteriore prima dell’impatto. Da parte nostra non è stato possibile stabilire obiettivamente il funzionamento dell’impianto fanaleria posteriore del trattore agricolo prima della collisione. Infatti, dopo un controllo, abbiamo appurato che le lampadine di illuminazione delle luci posteriori erano intatte, mentre il fusibile (situato sotto il volante) da 15 Ampere che alimenta la fanaleria posteriore era rotto, ma non si può escludere che si sia danneggiato a seguito del forte impatto.

                                         Abbiamo però constatato che l’unica fanaleria posteriore (luci di posizione rosse, luci stop e catarifrangenti) è situata ad una altezza dal suolo di 1,48 metri. Non vi erano altri catarifrangenti situati più in basso.” (cfr. informazioni complementari)

 

                                 5.     Il ricorrente nel suo gravame contesta gli accertamenti di polizia su diversi punti, molti dei quali irrilevanti per il giudizio. In sostanza egli sostiene di non essere responsabile dell’infortunio, perché la colpa sarebbe da imputare al conducente del trattore, che circolava con le luci posteriori non funzionanti e rappresentava un ostacolo improvviso.

                                         Nelle osservazioni inoltrate all’autorità di prime cure a nome dell’insorgente l’assicurazione di protezione giuridica evidenziava appunto:

                                         “Si rileva in seguito che le luci posteriori del trattore non funzionavano. Questo è un punto su cui il signor __________ non transige (il conducente del trattore insiste infatti nel sostenere che dette luci funzionavano regolarmente, ndr). La polizia ha potuto constatare che, dopo l’incidente, i fari anteriori funzionavano correttamente, mentre quelli posteriori no. Non si può imputare il mancato funzionamento – dopo l’incidente – dei fari posteriori rossi al fusibile rotto, in quanto, se così fosse, anche le luci bianche anteriori non avrebbero funzionato, cosa invece non vera, dato che la polizia ha constatato il funzionamento delle luci anteriori. …

                                         Alla luce di quanto sopra esposto si evince che il signor __________ nulla poteva per poter evitare l’urto, dato che improvvisamente, di sera, si è trovato un trattore, privo di illuminazione, davanti a sé.”

 

                                 6.     L’insorgente incentra il suo ricorso sul mancato funzionamento delle luci posteriori prima della collisione e sembra adombrare nei confronti dell’autorità il rimprovero di non essere creduto. La questione, malgrado le poco convincenti argomentazioni del conducente del trattore, può tuttavia rimanere indecisa, perché, come si vedrà, al multato sono da imputare delle colpe anche nell’ipotesi di un malfunzionamento della fanaleria del mezzo agricolo.

 

                                         Per l’art. 4 cpv. 1 ONC il conducente deve circolare ad una velocità che gli permetta di fermarsi nello spazio visibile. Questo vale sia di giorno sia di notte, durante la quale, per costante giurisprudenza, un conducente deve pure attendersi che vi siano ostacoli non illuminati, come per esempio pedoni, veicoli in panne, massi, vittime di un incidente, oggetti caduti da un veicolo ecc. (cfr. Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Commentaire, 3. ed., 1996, n. 1.25 ad art. 32).

 

                                         In concreto, il ricorrente circolava, per sua stessa ammissione, alla velocità di 40-50 km/h (cfr. verbale di interrogatorio 14 febbraio 2008 pag. 1). A questa velocità lo spazio di arresto è di 30 metri. Ora, se si pon mente al fatto che i fari anabbaglianti di un veicolo illuminano ad almeno 40/50 metri e che il trattore non era fermo, ma procedeva a 20 km/h secondo l’insorgente (a 30 km/h a detta del suo conducente), è del tutto incomprensibile come non sia stato possibile rallentare davanti all’ostacolo, se non addirittura fermarsi (cosa che non era tuttavia necessaria visto che il mezzo agricolo era in movimento).

                                         Se il ricorrente è stato sorpreso alla velocità a cui circolava dalla presenza del trattore non può quindi essere che per il fatto che non prestava la dovuta attenzione alla circolazione.

 

                                         In siffatte evenienze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio che il ricorrente ha effettivamente commesso l’infrazione rimproveratagli dall’autorità di prime cure.

 

                                 7.     La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

 

                                         Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

 

 

per questi motivi,                visti gli art. 31 cpv. 1, 34 cpv. 4, 90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1, 12 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;

 

 

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.

 

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

 

                                 3.     Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

Il presidente:                                                                                 La segretaria:

 

 

 

 

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).