Incarto n.
30.2008.105

11761/809

Bellinzona

13 agosto 2009

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 6 maggio 2008 presentato da

 

 

RI 1

 

contro

 

la decisione 25 aprile 2008 n. 11761/809 emessa dalla CRTE 1

 

viste                                  le osservazioni 15 maggio 2008 presentate dalla CRTE 1, ,

 

                                         letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto                             in fatto

 

                                 A.     La CRTE 1 con decisione 25 aprile 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 50.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per i seguenti motivi:

                                         “Ha illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo TI __________, di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace”.

 

                                         Fatti accertati il 10 marzo 2008 in territorio di __________.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 375bis, 375ter CPC.

 

                                 B.     Contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

 

                                 C.     La CRTE 1 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

 

 

considerato                      in diritto

 

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.

 

                                 2.     Giusta l’art. 375bis CPC l’avente diritto che intende inibire nei confronti di una cerchia indeterminata di persone l’uso illecito di un fondo a scopo di posteggio dei veicoli presenta un’istanza al giudice di pace del luogo dove si trova l’immobile (cpv. 1). Il giudice, se sono resi verosimili il diritto della parte procedente e la turbativa dello stesso, autorizza l’istante ad affiggere in loco un avviso che enuncia il divieto di utilizzare illecitamente il fondo a scopo di posteggio di veicoli e che commina ai contravventori la multa da fr. 20.- a fr. 500.- (cpv. 2 prima frase).

 

                                         In caso di violazione del divieto affisso in loco l’avente diritto o il suo rappresentante, entro il termine perentorio di tre giorni dalla conoscenza del fatto, possono sporgere per iscritto querela contro il trasgressore all’autorità competente (art. 375ter cpv. 2 CPC).

 

                                 3.     La CRTE 1 – in applicazione delle predette disposizioni – ha rimproverato alla multata di aver illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo TI __________, di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace, e meglio il giorno 10 marzo 2007 alle ore 12.00.

 

                                 4.     La ricorrente, dal canto suo, non contesta di avere fatto uso del fondo in questione, ma precisa di essere inquilina delle stabile e che la fermata è autorizzata dall’amministrazione per il carico e lo scarico. Nel ricorso così si è espressa:

                                         “… per prima cosa abito nel palazzo al quale il fondo appartiene e in seconda battuta non ho posteggiato abusivamente, ma ho usufruito del posteggio carico/scarico. Infatti, il fondo è contrassegnato con l’indicazione carico/scarico e quindi, come del resto fanno tutti gli altri inquilini, l’ho utilizzato per scaricare e l’auto è rimasta sul posto per 20 minuti. Per cui ritengo di non aver commesso alcuna infrazione” (cfr ricorso pag. 1).

 

                                 5.     Dalla documentazione fotografica prodotta dall’insorgente alla CRTE 1 circolazione si rileva che effettivamente sotto l’usuale cartello che reca l’indicazione della decisione giudiziaria di divieto di posteggio ve n’è un altro che autorizza la fermata per carico e scarico.

 

                                         La circostanza trova peraltro riscontro in una circolare dell’amministrazione, nella quale si precisa la portata dell’autorizzazione:

                                         “Viene autorizzata esclusivamente la sosta per carico e scarico, la quale non deve superare i 15-20 minuti e dev’essere facilmente riconoscibile al custode (baule alzato, borse della spesa o scatoloni nell’abitacolo ecc.).”

                                         (cfr. lettera 8 aprile 2008)

 

                                 6.     Nelle osservazioni 27 marzo 2008 all’autorità di prime cure la ricorrente ha così descritto i fatti:

                                         “Ora, il posteggio è adibito a carico e scarico e vorrei sapere perché il giorno in questione (10.3.2008), con un bambino di 3 mesi e una carrozzina e la spesa alimentare e tutto l’armamentario al mio seguito, non posso lasciare l’auto il tempo che mi necessita per appunto scaricare, sistemare la spesa, sistemare il mio bambino di soli 3 mesi, farlo mangiare (al seno), cercare di riorganizzarmi per riprendere mio figlio, rivestirlo, rimetterlo nella carrozzina e uscire nuovamente per andare a spostare la macchina che qualche minuto prima ho lasciato sul posteggio carico e scarico.”

 

                                         Nelle suddescritte circostanze, al di là del fatto che non si vede come l’insorgente abbia potuto fare tutto quanto elencato in soli 20 minuti (ossia il tempo massimo concesso dall’amministrazione), non vi è dubbio che diverse delle attività svolte nulla hanno a che fare con il carico e lo scarico.

                                         Di conseguenza, anche con tutta la comprensione per le esigenze della signora, una fermata come quella da lei messa in atto non è possibile senza un accordo del proprietario, il quale con scritto 8 aprile 2008 ha però escluso di acconsentire a un tale uso del fondo.

                                         Le argomentazioni ricorsuali non consentono perciò di discostarsi dalla decisione impugnata.

 

                                 7.     La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

 

                                         Il ricorso va pertanto respinto. Vista la particolarità della fattispecie si prescinde eccezionalmente dal prelevare la tassa di giustizia; le spese sono a carico della ricorrente (art. 15 LPContr).

 

 

per questi motivi,                visti gli art. 375bis, 375ter CPC; 1 segg. LPContr;

 


 

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.

 

                                 2.     Non si preleva tassa di giustizia; le spese di fr. 50.- sono a carico della ricorrente.

 

                                 3.     Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

Il presidente:                                                                                 La segretaria:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).