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Incarto
n. 12544/803 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Presidente della Pretura penale |
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Marco Kraushaar |
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sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 19 maggio 2008 presentato da
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RI 1, difeso da: DI 1 |
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contro |
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la decisione 9 maggio 2008 n. 12544/803 emessa dalla CRTE 1 |
viste le osservazioni 30 maggio 2008 presentate dalla CRTE 1,;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
A. La CRTE 1 con decisione 9 maggio 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 200.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr. 20.-, per i seguenti motivi:
"Ha circolato con la vettura TI __________, quale taxista, omettendo di osservare le disposizioni dell’OLR2 concernenti l’uso del cronotachigrafo”.
Fatti accertati il 15 febbraio 2008 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 56, 103 cpv. 1 e 106 cpv. 1 LCStr; 15, 28 cpv. 2 OLR2; 3 cpv. 4 ONC.
B. Contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.
C. La CRTE 1 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti (art. 12 LPContr).
2. Per l’art. 3 cpv. 4 ONC il conducente deve tenere continuamente in funzione l’odocronografo prescritto e utilizzarlo correttamente: se il veicolo è equipaggiato con un odocronografo analogico, durante il viaggio il conducente può aprirlo per controllarlo e deve farlo se la polizia lo richiede. Il detentore mette a disposizione i dischi e le chiavi. Ogni disco è adoperato una sola volta; le iscrizioni facoltative non devono rendere difficile la lettura del disco. Il conducente deve portare con sé un numero sufficiente di dischi nuovi (lett. a).
Giusta l’art. 15 cpv. 1 OLR2, fin tanto che il conducente si trova nel veicolo o in prossimità di esso, egli deve sempre tenere l’odocronografo in funzione durante la sua attività professionale e servirsene in maniera tale che la durata della guida e degli altri lavori nonché le pause siano correttamente indicate ed appaiano visibili per ogni singolo conducente senza che sorgano dubbi.
Chiunque viola le disposizioni sul controllo (art. 15–23) è punito con la multa (art. 28 cpv. 2 OLR2; sulla base dell’art. 103 cpv. 1 LCStr che conferisce facoltà al Consiglio federale di comminare la multa alle persone che violano le sue prescrizioni d’esecuzione alla LCStr).
3. La CRTE 1 rimprovera al multato – in applicazione delle predette disposizioni – di aver circolato con la vettura TI __________, quale taxista, omettendo di osservare le disposizioni sull’OLR2 concernenti l’uso del cronotachigrafo.
La decisione trae origine dal rapporto di segnalazione 18 febbraio 2008 – trasmesso per osservazioni all’insorgente – di un agente della Polizia comunale di Lugano, il quale ha così esposto il proprio accertamento in merito a un’infrazione all’OLR2 per errata manipolazione dell’odocronografo:
“In data 15 febbraio 2008 alle ore 12:10 durante un controllo in Via __________, notavo la vettura di marca __________ targata TI __________ adibita al servizio taxi parcheggiato su un tratto di strada demarcato con il divieto di parcheggio (…).
Visto che il citato asserviva di essere in servizio, procedevo ad una verifica dei mezzi tecnici del veicolo.
Dal controllo del libretto di lavoro rilevavo che il signor RI 1, aveva iniziato il servizio alle ore 07:00, invece il disco dell’odocronografo risultava bianco.
Interpellato in merito, il summenzionato asseriva che il motivo che il disco dell’odocronografo era ancora bianco era perché l’aveva appena inserito. Lo stesso si giustificava asserendo che da quando svolge l’attività di tassametrista (tre anni) aveva sempre cambiato i dischi a metà giorno lavorativo.
Dopo avergli spiegato il giusto funzionamento per quel che concerne l’uso dei dischi dell’odocronografo (il disco di lavoro deve essere sostituito tutti i giorni all’inizio del lavoro) notavo però che il signor __________, non voleva sentir ragione sull’uso corretto dell’apparecchio, insistendo che lui era nel giusto.
Asserendo pure, che ha sempre cambiato il disco a lavoro iniziato perché al mattino presto gli comportava troppa perdita di tempo e di sonno.
Vista la situazione, decidevo di convocare il citato presso i nostri uffici in data 18 febbraio 2008, per essere assunto a verbale di interrogatorio onde chiarire le sue capacità lavorative.
In sede, dell’ulteriore controllo eseguito, rilevavo che effettivamente le infrazioni per errata manipolazione dell’odocronografo si protraevano come da lui confermato da lungo tempo, questo recando difficoltà di lettura dei dischi (…)”.
4. L’insorgente, dal canto suo, contesta l’infrazione ascrittagli, dolendosi del fatto che gli è genericamente rimproverato di aver infranto i disposti di legge menzionati nella decisione, senza tuttavia indicare quale precisa norma egli non abbia ossequiato. In proposito, afferma quanto segue: “sembra di capire che il suo errore sia stato di avere inserito il disco verso le ore 12.00, piuttosto che in un altro orario. Tuttavia, né l’art. 15 OLR2, né l’art. 16 OLR2 (al quale tuttavia non si riferisce la decisione di multa), indicano quando debba essere inserito il nuovo disco. L’art. 16 cpv. 2 OLR2 si limita a specificare che il conducente deve utilizzare non più di un disco al giorno; oppure che ogni giorno, al momento di prendere in consegna il veicolo, il conducente deve iscrivere sul disco il nome, data, numero di targa ecc.” (cfr. ricorso punto 4).
D’altro canto, sostiene di essersi conformato ai disposti dell’art. 15 OLR2, giacché con il suo comportamento non ha in alcun modo impedito la verifica della durata del lavoro, della guida e del riposo, verifica facilmente determinabile esaminando il disco in funzione al momento del controllo e quello del giorno immediatamente precedente (cfr. ricorso punto 4).
Rileva di poi che sebbene l’agente abbia confermato che le “infrazioni” per errata manipolazione del cronotachigrafo si protraevano da lungo tempo, egli non ha però rilevato alcuna infrazione in merito alla durata del lavoro, della guida e del riposo (art. 5 -13 OLR2), né tanto meno gli è stato rimproverato di non avere tenuto il cronotachigrafo in funzione o di aver impedito la verifica da parte dell’autorità.
5. In concreto, va detto che il rimprovero mosso al ricorrente, più volte contestatogli dall’agente, è chiaro e si riferisce a un’errata manipolazione dell’odocronografo, non già a violazioni “materiali” dell’OLR2, legate al mancato rispetto della durata della guida o del riposo prescritte dalla legge.
Dagli accertamenti dell’agente, non contestati, emerge pure che le modalità d’uso dell’odocronografo da parte dell’insorgente (invero giustificate da futili motivi), hanno comportato una difficoltà di lettura dei dischi, ciò che risulta a priori contrario allo spirito dell’ordinanza, laddove intende agevolare il controllo del rispetto delle prescrizioni da parte dei conducenti e dei datori di lavoro.
Ciò premesso, va detto che l’art. 15 OLR2 menzionato nella decisione impugnata e riferito all’ “uso dell’odocronografo” (cfr. nota marginale), pone il principio secondo cui il conducente deve tenere in funzione l’odocronografo durante la sua attività professionale e, cumulativamente, servirsene in maniera tale che la durata della guida e degli altri lavori nonché le pause siano correttamente indicate ed appaiano visibili per ogni singolo conducente senza che sorgano dubbi.
L’art. 16 cpv. 2 prima frase OLR2, dal canto suo, precisa le modalità affinché i dati siano correttamente indicati: il conducente non deve utilizzare più di un disco per veicolo e per giorno, ogni disco dovendo essere utilizzato una sola volta. Sempre in quest’ottica, il capoverso 3 del medesimo articolo dispone che ogni giorno, al momento di prendere in consegna il veicolo, il conducente deve iscrivere in maniera ben visibile, sul disco dell’odocronografo che serve alla registrazione giornaliera, il suo nome e quello dell’eventuale secondo conducente, inoltre la data, il numero delle targhe del veicolo e il chilometraggio all’inizio della corsa; al più tardi alla fine del lavoro, egli deve annotare il nuovo chilometraggio e il totale dei chilometri percorsi; se vi è stato un cambiamento d’autista, si dovrà rettificare l’iscrizione dei nomi. Tale norma è chiara e non si presta a interpretazioni: il disco contenente la registrazione giornaliera, deve essere sostituito giorno dopo giorno, alla presa in consegna del veicolo (nel caso di un conducente indipendente, all’inizio del lavoro).
In sostanza, l’art. 16 si limita a completare i principi posti dall’art. 15 indicando, come detto, le modalità d’uso dell’odocronografo che consentono di ottenere una corretta indicazione della durata della guida ecc., modalità che differiscono completamente dalle quelle descritte dall’insorgente (utilizzo, a suo piacimento, di due dischi al giorno). Donde una scorretta manipolazione dell’odocronografo che si traduce con l’inosservanza delle disposizioni concernenti l’uso, in violazione dei principi di cui all’art. 15 OLR2.
Quand’anche si volesse ammettere che la fattispecie ascritta all’insorgente fosse sussumibile all’art. 16 OLR2 piuttosto che all’15 OLR2, l’imprecisione che ne deriverebbe non inficerebbe tuttavia la validità delle decisione, poiché entrambe le norme in questione perseguono lo stesso scopo, ovvero quello di garantire alle autorità preposte il controllo del rispetto delle prescrizioni dell’ordinanza, e inoltre il diritto di essere sentito dell’insorgente è stato ampiamente rispettato.
In definitiva, l’insorgente non evoca circostanze né adduce giustificazioni che consentano questo giudice di scostarsi dalla decisione impugnata.
6. Quanto all’ammontare della multa, la stessa risulta confacentemente proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa (violazione “formale” perpetrata da lungo tempo), rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.
Il ricorso va pertanto respinto seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
per questi motivi visti gli art. 56, 103 cpv. 1 e 106 cpv. 1 LCStr; 15, 28 cpv. 2 OLR2; 3 cpv. 4 ONC; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
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Il presidente: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).