Incarto n.
30.2008.116

12788/805

Bellinzona

20 ottobre 2009

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 21 maggio 2008 presentato da

 

 

RI 1,

difeso da: DI 1,

 

contro

 

la decisione 9 maggio 2008 n. 12788/805 emessa dalla CRTE 1

 

viste                                  le osservazioni 30 maggio 2008 presentate dalla CRTE 1,;

 

                                         letti ed esaminati gli atti,

 

 

considerato                      in fatto ed in diritto

 

                                         che la CRTE 1, con decisione 9 maggio 2008, ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 100.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per i seguenti fatti accertati il 13 gennaio 2008 in territorio di __________:

                                         "Alla guida dell’autocarro TI __________ effettuava un trasporto di neve in giorno festivo vietato”;

 

                                         che la risoluzione è stata resa in applicazione degli art. art. 2 cpv. 2, 103 cpv. 1 e 106 cpv. 1 LCStr; 91 cpv. 1 ONC;

 

                                         che contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento;

 

                                         che CRTE 1, con comunicazione 30 maggio 2008, si astiene dal formulare osservazioni, lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio;

 

 

considerato                      in diritto

 

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti (art. 12 LPContr);

 

                                         che per l’art. 91 cpv. 1 ONC (che concretizza l’art. 2 cpv. 2 LCStr) è vietato circolare la domenica e i seguenti giorni festivi: Capodanno, Venerdì Santo, Lunedì di Pasqua, Ascensione, Lunedì di Pentecoste, 1° agosto, Natale e il 26 di dicembre, se Natale non cade di lunedì o venerdì; se in un Cantone, o in parte di esso, una di queste feste non è osservata, il divieto di circolare non è applicabile;

 

                                         che la CRTE 1 rimprovera al multato – in applicazione della predetta disposizione – di aver alla guida dell’autocarro TI __________ effettuato un trasporto di neve in giorno festivo vietato, e meglio domenica 13 gennaio 2008, senza essere in possesso di permesso speciale per circolazione festiva (con riferimento al rapporto di contravvenzione 14 gennaio 2008);

 

                                         che l’insorgente, dal canto suo, rimprovera all’autorità di aver applicato erroneamente l’art. 91 cpv. 1 ONC, disattendendo la deroga di cui al capoverso 5 del medesimo articolo a favore dei viaggi per interventi nel servizio invernale, servizio che egli stava precisamente garantendo su espressa richiesta del Comune di __________ mediante sgombero della neve caduta in abbondanza nei giorni precedenti;

 

                                         che tale circostanza è confermata dallo scritto 1° febbraio 2008 del direttore dell’Ufficio tecnico del predetto Comune, dal quale risulta che l’intervento è stato sollecitato dal responsabile del picchetto neve per far fronte a una situazione di emergenza;

 

                                         che come rettamente rilevato dall’insorgente, alla presente fattispecie torna applicabile l’art. 91 cpv. 5 ONC, il quale, in derogazione al divieto sancito dal capoverso 1, recita che “sono inoltre permessi (ex-lege, senza necessità di ottenere autorizzazioni speciali, ndr) viaggi per soccorso in caso di infortuni o panne o in caso di guasti d’esercizio, segnatamente nelle aziende pubbliche di trasporto e nel traffico aereo, nonché i viaggi per interventi nel servizio invernale”, aggiunta quest’ultima in vigore dal 1° luglio 2007 (RU 2007 2101);

 

                                         che scopo della predetta norma è quello di permettere un intervento immediato in situazioni di urgenza, come era il caso nella fattispecie che ci occupa;

 

                                         che stando così le cose, non essendo contestato il carattere urgente dell’intervento, il ricorrente deve essere prosciolto dall’addebito mossogli;

 

                                         che il ricorso va quindi accolto e la decisione impugnata annullata; visto l’esito del gravame si rinuncia al prelievo di tasse e spese di giustizia (art. 15 LPContr);

 

                                         che per quanto attiene alle ripetibili, la LPContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente consenta all'autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente, né un simile principio scaturisce dal diritto federale (cfr. DTF 105 Ia 128 cons. 2b);

 

 

per questi motivi                 visti gli art. 2 cpv. 2, 103 cpv. 1 e 106 cpv. 1 LCStr; 91 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;

 

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata.

 

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese.

                                         Non si assegnano ripetibili.

 

                                 3.     Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

Il presidente:                                                                            La segretaria: