Incarto n.
30.2008.123

13102/804

Bellinzona

1 dicembre 2009

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

 

sedente con il segretario Marco Agustoni per statuire sul ricorso 26 maggio 2008 presentato da

 

 

RI 1 domiciliata a

 

contro

 

la decisione 16 maggio 2008 emessa dalla CRTE 1, Camorino,

 

viste                                  le osservazioni 1. luglio 2008 presentate dalla CRTE 1;

 

                                         letti ed esaminati gli atti;

 

ritenuto                             in fatto:

                                         che la Sezione della circolazione, con decisione del 16 maggio 2008, ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 120.--, addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 40.-- e le spese di fr. 20.--, per i seguenti fatti accertati il 10 gennaio 2008 in territorio di __________:

                                         “ha posteggiato il veicolo __________ su un posto di parcheggio riservato agli invalidi”;

                                         che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr, 65 cpv. 5 e 79 cpv. 4 OSStr;

                                         che RI 1 è insorta con ricorso del 26 maggio 2008, con il quale, precisando di aver pagato la multa il giorno stesso, contesta l’aggravio della tassa e delle spese di giustizia;

                                         che, con scritto del 1. luglio 2008, la Sezione della circolazione ha dichiarato di astenersi dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio;

considerato                      in diritto:

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr;

                                         che, giusta l’art. 27 cpv. 1 LCStr, l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e le demarcazioni hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la priorità sulle norme generali, sui segnali e sulle demarcazioni;

                                         che, secondo l’art. 65 cpv. 5 OSStr, per riservare certi posti di parcheggio alle persone disabili bisogna applicare al segnale «Parcheggio» (4.17) presso i posti in questione il cartello complementare «Invalidi» (5.14); è autorizzato a parcheggiare soltanto chi è disabile o chi accompagna una persona disabile. Il «Contrassegno di parcheggio per persone disabili» (all. 3 n. 2) deve essere collocato in maniera ben visibile dietro il parabrezza. Se necessario, il cartello complementare 5.14 si applica anche al segnale «Ubicazione di un passaggio pedonale» (4.11) in vicinanza di ospedali, di case di cura e simili;

                                         che, ai sensi dell’art. 79 cpv. 4 OSStr, le linee ai bordi della carreggiata (gialle, interrotte da croci (X); 6.22) e i posti in cui è vietato il parcheggio (gialle con due diagonali che s’incrociano; 6.23) vietano di parcheggiare nel luogo demarcato (art. 30 cpv. 1 seconda frase). Se il posto in cui è vietato il parcheggio porta una iscrizione (ad es. «Taxi» o il numero di una targa), l’arresto per far scendere o salire i passeggeri e caricare o scaricare le merci è autorizzato soltanto se i veicoli autorizzati non ne sono ostacolati;

                                         che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr);

                                         che per il parcheggio di un veicolo non autorizzato su un posto di parcheggio riservato alle persone disabili (art. 65 cpv. 5 e 79 cpv. 4 OSStr), fino a 60 minuti, è comminata una multa di fr. 120.-- (cifra 240.1 dell’allegato 1 dell’Ordinanza concernente le multe disciplinari);

                                         che, come detto, la CRTE 1 rimprovera alla multata di aver posteggiato su un posto di parcheggio riservato alle persone disabili;

                                         che, dal canto suo, la ricorrente afferma di aver pagato la multa di fr. 120.--il 26 maggio 2008 (ciò che è effettivamente avvenuto, come appurato dallo scrivente giudice presso la Sezione della circolazione) e di aver ritirato il medesimo giorno la raccomandata contenente la risoluzione qui in discussione (cfr. ricorso);

                                         che nel proprio gravame l’insorgente, pur ritenendola ingiusta, non contesta più la multa, ma si oppone al pagamento delle tasse e spese di giustizia di complessivi fr. 60.--;

                                         che, a fondamento della propria richiesta, l’interessata sostiene di aver chiesto una proroga per il pagamento della multa, dapprima inviando un messaggio di posta elettronica (e-mail), al quale non sarebbe stata data risposta, e, in seguito, telefonando alla CRTE 1, che le avrebbe detto che poteva aspettare ancora una decina di giorni a pagare (cfr. ricorso);

                                         che dal fascicolo processuale non emerge alcun indizio a supporto di queste allegazioni della ricorrente, tantomeno quest’ultima ha prodotto prove a sostegno del suo dire;

                                         che, tuttavia, anche prendendo per vere le sue affermazioni, il ricorso non avrebbe miglior sorte;

                                         che, in effetti, le contravvenzioni a prescrizioni federali sulla circolazione stradale possono (devono per la giurisprudenza, DTF 121 IV 375) essere punite con una multa disciplinare fino a fr. 300.-- secondo la procedura semplificata prevista dalla Legge sulle multe disciplinari (procedura della multa disciplinare, art. 1 cpv. 1 e 2 LMD);

                                         che il contravventore può pagare la multa immediatamente o entro trenta giorni. Se non paga subito, riceve un modulo concernente il periodo di riflessione, che viene distrutto in caso di pagamento entro il termine. In caso di mancato pagamento entro il termine, la polizia avvia la procedura ordinaria (art. 6 cpv. 1 e 3 LMD);

                                         che, se il contravventore si oppone alla procedura semplificata, sono applicati il diritto penale ordinario e le disposizioni cantonali che disciplinano la competenza e la procedura in materia di contravvenzioni (art. 10 cpv. 2 LMD), che, diversamente dalla procedura semplificata (art. 7 LMD), prevedono la possibilità di applicare tasse e spese giudiziarie (art. 2 cpv. 3 LPContr);

                                         che, secondo costante giurisprudenza, la multa passa in giudicato (art. 8 LMD) soltanto in caso di pagamento integrale entro il termine di trenta giorni. Se l’importo non viene pagato o viene versato soltanto in parte, deve essere imperativamente avviata la procedura ordinaria. In effetti, la LMD non prevede alcuna possibilità di prorogare detto termine, come pure di concedere la facoltà di saldare la multa a rate (sentenza del Tribunale federale 6B_975/2008 del 4 giugno 2009 e riferimenti ivi citati);

                                         che, nel caso specifico, è indiscutibile che la ricorrente, pagando la multa soltanto il 26 maggio 2008, non ha rispettato il termine di 30 giorni assegnatole. Lo stesso è infatti giunto a scadenza il 17 febbraio 2008 (cfr. intimazione di contravvenzione);

                                         che lasciando scadere tale termine l’insorgente ha dunque inevitabilmente dato avvio alla procedura ordinaria, perdendo così la facoltà di saldare la contravvenzione senza carico di tasse e spese di giustizia;

                                         che pertanto il ricorso deve essere respinto, contenendo al minimo la tassa di giustizia e le spese data la particolarità della fattispecie, (art. 15 LPContr);

per questi motivi,                visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 65 cpv. 5, 79 cpv. 4 OSStr; 1 segg. LMD; 1 segg. LPContr;

 

 

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

 

                                 2.     La tassa di giudizio di fr. 50.-- e le spese di fr. 50.-- sono a carico della ricorrente.

 

                                 3.     Intimazione a:

 

 

 

 

 

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).