Incarto n.
30.2008.129

14756/808

Bellinzona

16 dicembre 2009

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 4 giugno 2008 presentato da

 

 

RI 1,

difeso da: DI 1,

 

contro

 

la decisione 30 maggio 2008 n. 14756/808 emessa dalla CRTE 1

 

viste                                  le osservazioni 12 giugno 2008 presentate dalla CRTE 1,;

 

                                         letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto                             in fatto

 

                                 A.     La CRTE 1 con decisione 30 maggio 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr 500.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.- e alle spese di fr. 80.-, per i seguenti motivi:

                                         "Alla guida dell’autoarticolato BE __________ e BE __________ circolando sull’autostrada A2 si spostava verso sinistra per effettuare un sorpasso e collideva con una vettura sopraggiungente da tergo e già in manovra di sorpasso”.

 

                                         Fatti accertati il 22 febbraio 2008 in territorio di __________.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 31 cpv. 1, 34 cpv. 3 e 4, 90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1 ONC.

 

                                 B.     Contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

                                 C.     La CRTE 1 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

 

 

considerato                      in diritto

 

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.

 

                                 2.     Per l’art. 31 cpv. 1 LCStr il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza. In particolare, egli deve rivolgere la sua attenzione alla strada e alla circolazione (art. 3 cpv. 1 ONC).

 

                                         L’art. 34 cpv. 3 LCStr prescrive che il conducente che vuole cambiare la direzione di marcia, ad esempio per voltare, sorpassare, mettersi in preselezione, passare da una corsia a un’altra, deve badare ai veicoli che giungono in senso inverso e a quelli che seguono. Egli deve tenersi a una distanza sufficiente da tutti gli utenti della strada, in particolare nell’incrociare, sorpassare e circolare affiancato o dietro un altro (cpv. 4).

 

                                         Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).

 

                                 3.     La CRTE 1 rimprovera al multato – in applicazione delle predette norme – di essersi, alla guida dell’autoarticolato con semirimorchio targati BE __________ e BE__________, spostato verso sinistra per effettuare un sorpasso, su sedime autostradale, andando a collidere con una vettura sopraggiungente da tergo e già in manovra di sorpasso, in violazione dei suoi doveri di prudenza.

 

                                 4.     Il ricorrente contesta l’addebito mossogli e in particolare la dinamica del sinistro così come descritta nella decisione, sottolineando che, contrariamente a quanto trascritto dagli organi di polizia nel verbale d'interrogatorio, laddove si legge che ha sterzato a destra per tornare sulla sua corsia, non ha mai superato la linea tratteggiata che separa le due corsie. Soggiunge di aver rinunciato al sorpasso, segnalato con gli indicatori di direzione, subito avere notato nello specchietto retrovisore il veicolo della parte avversa, e ciò prima ancora di avere avuto il tempo di cambiare corsia.

                                         A suo dire, verosimilmente è quindi la parte avversa che, forse distratta o forse perché viaggiava a velocità inadeguata, ha perso senza motivo il controllo del proprio veicolo (cfr. ricorso punto pag. 2).

 

                                 5.     Come detto, a norma dell'art. 34 cpv. 3 LCStr il conducente che vuole cambiare direzione di marcia, ad esempio per voltare, sorpassare, mettersi in preselezione, passare da una corsia ad un'altra, deve badare ai veicoli che giungono in senso inverso e a quelli che seguono. La segnalazione con l’indicatore di direzione non svincola il conducente dall’obbligo di usare la necessaria prudenza (art. 39 cpv. 2 LCStr).

 

                                         Secondo dottrina e giurisprudenza l'obbligo di badare ai veicoli che seguono sancito dall'art. 34 cpv. 3 LCStr deve essere inteso nel senso di “non metterli in pericolo”, specie quando questi sono in fase di sorpasso (cfr. sentenza 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003, consid. 3.2.1; Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Losanna 1996, n. 3.1 e 3.2 ad art. 34 LCStr).

                                         Le precauzioni che il conducente deve prendere al fine di evitare pericoli agli utenti che lo seguono, sono determinate dalle circostanze particolari. In effetti ogni modifica della direzione di marcia crea un pericolo supplementare per cui si impone una prudenza accresciuta.

 

                                 6.     Durante il verbale d'interrogatorio 22 febbraio 2008 l’insorgente ha così descritto i fatti:

 

                                         “(…) Dopo aver osservato negli specchietti retrovisori che da tergo non giungesse nessuno e inserito i segnali direzionali per il sorpasso, nel mentre mi apprestavo a cambiare corsia, vedevo nello specchietto retrovisore una vettura all’altezza del mio rimorchio. Da parte mia sterzavo a destra per tornare sulla mia corsia ma non riuscivo ad evitare la collisione con questo veicolo. L’urto avveniva tra la parte posteriore sinistra del mio semirimorchio e la fiancata destra del veicolo leggero (…) Sceso dal mio veicolo mi sinceravo delle condizioni dell’altro autista e mi scusavo dell’accaduto (circostanza, sintomatica, pure evocata dal co-protagonista, ndr) (verbale pag. 2/2).

 

                                 7.     Orbene, pur ammettendo che l’insorgente abbia controllato il traffico da tergo prima di iniziare la sua manovra di sorpasso, balza subito agli occhi che non lo ha fatto con la dovuta attenzione, giacché si è avveduto della vettura del co-protagonista solamente nel momento in cui questi si trovava “all’altezza del semirimorchio”. Troppo tardi quindi per riuscire a riportare il mezzo pesante nella posizione precedente allo spostamento verso sinistra.

                                         Certo è che se avesse controllato con maggior rigore il traffico retrostante prima di accingersi a sorpassare il veicolo più lento, egli avrebbe senz’altro potuto scorgere quello del co-protagonista che procedeva sulla corsia di sorpasso (con le luci anabbaglianti accese), desistere dalla manovra e scongiurare – in ultima analisi – la collisione.

                                   

                                         Si noti che la circostanza sulla quale egli insiste nel gravame, ovvero che non ha superato la linea tratteggiata che separa le due corsie (ciò che l’autorità neppure pretende, limitandosi a dire che si è spostato a sinistra per effettuare un sorpasso), non è decisivo ai fini del giudizio.

                                         Risulta infatti palese che con il suo comportamento – a prescindere dal fatto che abbia o meno superato la linea di direzione – ha messo in pericolo l’altro utente intento a sorpassarlo, determinando in lui una reazione volta a evitare la collisione.

                                        

                                         Del resto, l’assunto ricorsuale è smentito dal punto d’impatto dichiarato dai protagonisti (parte posteriore sinistra del semirimorchio – fiancata destra), dal chiaro effetto “sandwich” subito dal co-protagonista (che nulla ha a che vedere con una perdita di padronanza per eccessiva velocità o per disattenzione), come pure dalle dichiarazioni rilasciate dal ricorrente durante l’interrogatorio (della cui fedele traduzione non vi è motivo di dubitare, non avendo egli espresso alcuna riserva a verbale circa la sua incompletezza e/o scorrettezza).

 

                                 8.     Non giova in ogni caso al ricorrente prevalersi di una possibile colpa dell’altro protagonista, ove si consideri come in ambito penale ognuno risponde delle proprie azioni e omissioni, sicché l’eventuale comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa. Non esiste infatti in questo ambito compensazione delle colpe (cfr. Tribunale federale, sentenza 6P.137/2003 del 7 gennaio 2004, consid. 2.5). Ne consegue che non spetta al giudice penale stabilire il grado di responsabilità di più conducenti coinvolti in un incidente della circolazione: tale compito appartiene semmai al giudice civile eventualmente incaricato di dirimere possibili litigi fra gli interessati e le rispettive assicurazioni.

 

                                 9.     In conclusione, questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, perviene al solido convincimento che l'insorgente ha effettivamente commesso l'infrazione rimproveratagli dalla CRTE 1 e ciò a prescindere da un’eventuale colpa ascrivibile all’altro conducente.

 

                                10.     La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

                                         Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

 

 

per questi motivi,                visti gli art. 31 cpv. 1, 34 cpv. 3 e 4, 90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;

 

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.


 

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 250.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

 

                                 3.     Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

 

Il presidente:                                                                            La segretaria:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).