Incarto n.
30.2008.136

9310/802

Bellinzona

17 dicembre 2009

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 3 giugno 2008 presentato da

 

 

RI 1,

 

contro

 

la decisione 28 marzo 2008 n. 9310/802 emessa dalla CRTE 1

 

 

                                         letti ed esaminati gli atti,

 

 

ritenuto                             in fatto

 

                                 A.     La CRTE 1 con decisione 28 marzo 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 50.‑, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.‑ e alle spese di fr. 10.‑ per il seguente motivo:

                                        

                                         “Ha illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo VS __________, di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace”.

 

                                         Fatti accertati il 5 febbraio 2008 in territorio di __________.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 375 bis, 375 ter CPC.

 

                                 B.     Contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l’annullamento.


considerato                      in diritto

 

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine.

 

                                 2.     Preliminarmente occorre chinarsi su una presunta violazione del diritto di essere sentito del ricorrente, nella misura in cui lamenta il fatto di non aver ricevuto alcuna corrispondenza riguardante il caso.

 

                                         Per costante giurisprudenza, la notificazione al denunciato del rapporto di contravvenzione costituisce una formalità essenziale che, se omessa, inficia in ordine la validità dell’intero procedimento per violazione del diritto di essere sentito (art. 29 Cost.).

                                         Nella fattispecie, l’autorità di prime cure non ha saputo provare che l’insorgente ha effettivamente ricevuto il rapporto di denuncia 7 febbraio 2008 della querelante, in quanto l’invio è stato con ogni probabilità effettuato per lettera semplice e non raccomandata, per di più verosimilmente a un indirizzo errato (come si è rivelato successivamente in occasione dell’intimazione della risoluzione di multa). L’interessato non ha dunque potuto presentare le sue giustificazioni prima che l’autorità dipartimentale rendesse la decisione a suo detrimento. Non ricevendo il predetto rapporto egli è stato privato del suo diritto di essere sentito, che, in ambito penale, è assoluto, generale e incondizionato.

                                         Così stando le cose e presunta l’impossibilità oggettiva da parte del denunciato di avvalersi dei propri predetti diritti fondamentali, appare d’uopo accogliere il ricorso nel senso che la risoluzione impugnata deve essere annullata per vizio procedurale.

 

                                 3.     Abbondanzialmente, si osserva che la decisione impugnata andrebbe comunque annullata procedendo all’esame di merito.

 

                                         Il ricorrente conferma di aver usufruito del posteggio oggetto della presente vertenza, ma di essere legittimato a usarlo, in quanto inquilino di __________ in quel periodo e poiché essendo cassiere del negozio, aveva il diritto di utilizzarlo per motivi di sicurezza, specialmente avendo a disposizione una targhetta di parcheggio:

 

                                         (…) La lettera che avevamo spedito all’__________ il 4 gennaio 2008 è stata superata dagli eventi. Siamo stati inquilini dell’__________ fino a fine aprile 2008. Allego copia dell’accordo extragiudiziale firmato in data del 28 maggio 2008 con l’__________, più copia dei due ultimi pagamenti dell’affitto.

                                         Che in data del 5 febbraio data della contravvenzione il negozio era ben aperto (copia scontrino giornaliero).

                                         Ogni lavoro di cassa era effettuato dal sottoscritto e dispongo di una targhetta di parcheggio, che mi permette di posteggiare sui posteggi riservati ai clienti per motivi di sicurezza.

                                         Che in data del 26 febbraio 2008 abbiamo vinto una causa che ci opponeva all’__________ per sfratto (…)”. (cfr. Lettera 26 luglio 2008)

 

                                         La querelante, dal canto suo, ha contestato la legittimità del parcheggio, facendo valere che “il Signor __________ (…) ha chiuso il negozio il 31.01.2008 e non avendo quindi più cassieri ha pure perso il diritto di posteggiare nei posteggi riservati ai clienti”. A torto.

 

                                         Al di là del fatto che la querelante non ha smentito l’esistenza dell’asserita “targhetta di controllo” (di cui non c’è invero traccia agli atti), dalle prove portate dal ricorrente risulta che il rapporto di locazione in essere tra loro ha avuto effetto fino al 30 aprile 2008 e che in particolare il 5 febbraio 2008, giorno in cui è avvenuta la presunta infrazione, il negozio era regolarmente aperto (cfr. scontrino con la registrazione della chiusura della cassa alle 18.30).

 

                                         Ciò posto, non essendovi elementi che permettano di escludere che egli si trovasse nella necessità di dover posteggiare negli stalli riservati ai clienti per motivi di sicurezza (diritto sancito dalla direttiva emessa dal servizio tecnico del __________ nell’aprile 2007), s’imporrebbe in definitiva di annullare la decisione impugnata e di soprassedere al prelievo di oneri processuali.

 

                                 4.     In conclusione, il ricorso deve essere accolto e la decisione impugnata annullata. Visto l’esito del gravame non si prelevano né tasse né spese di giustizia

 

per questi motivi                 visti gli art. 29 Cost.; 375 bis, 375 ter CPC; 1 segg. LPContr;

 

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.

 

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese.

 

                                 3.     Intimazione a:

 

 

 

 

 

Il presidente:                                                                            La segretaria: