Incarto n.
30.2008.139

14279/806

Bellinzona

17 dicembre 2009

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 9 giugno 2008 presentato da

 

 

RI 1,

 

contro

 

la decisione 30 maggio 2008 n. 14279/806 emessa dalla CRTE 1,

 

viste                                  le osservazioni 1° luglio 2008 presentate dalla CRTE 1,;

 

                                         letti ed esaminati gli atti;

 

 

considerato                      in fatto

                                        

                                 A.     La, con decisione 30 maggio 2008, ha inflitto ad RI 1 una multa di fr. 30.-, per aver “posteggiato il veicolo (I) __________ per oltre 2 ore su un posto di parcheggio che, in considerazione della segnaletica, non è destinato alla categoria del veicolo”, il 6 gennaio 2008 in territorio di __________.

                                        

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 79 cpv. 1, 1bis e 1ter OSStr.

 

                                 B.     Contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l’annullamento.

 

                                 C.     La CRTE 1, con comunicazione 1° luglio 2008, si astiene dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.

considerato                      in diritto

 

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr.

 

                                 2.     Per l’art. 27 cpv. 1 prima frase LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali.

                                         I posti di parcheggio sono delimitati da linee ininterrotte. Al posto della linea ininterrotta può essere effettuata una demarcazione parziale. La demarcazione è bianca, per i posti nella «Zona blu» è blu e per i posti a disposizione di una determinata categoria di persone è gialla (art. 79bis prima e seconda frase OSStr). Laddove i posti di parcheggio sono delimitati, i veicoli possono parcheggiare soltanto entro questi posti. I posti di parcheggio possono essere utilizzati solamente dalle categorie di veicoli alle quali, secondo le dimensioni, sono destinati (art. 79 cpv. 1ter primo periodo OSStr).

                                         Se un’area è destinata al parcheggio di determinate categorie di veicoli, il simbolo corrispondente di questi veicoli è aggiunto nel campo blu del segnale di parcheggio o su una tavola complementare (art. 48 cpv. 11 OSStr, al quale rinvia l’art. 79 cpv. 1ter OSStr).

 

                                         Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr). Per il parcheggio di un veicolo – per più di due ore ma non più di quattro ore – su un posto di parcheggio o su un rivestimento particolare che si distingue chiaramente dal resto della carreggiata, quando questo posto di parcheggio, in considerazione della segnalazione, non è riservato alla categoria di detto veicolo, l’allegato 1 all’Ordinanza sulle multe disciplinari (OMD) commina una sanzione pecuniaria di fr. 60.- (infrazione n. 254.b.).

 

                                 3.     La CRTE 1 ha multato il ricorrente, come detto, per aver ”posteggiato il veicolo (I) __________ per oltre 2 ore su un posto di parcheggio che, in considerazione della segnaletica, non è destinato alla categoria del veicolo”. La decisione impugnata si fonda sull’accertamento di un agente della Polizia cantonale, il quale, preso atto delle giustificazioni addotte dall’insorgente, si è limitato ha riconfermare il rapporto di contravvenzione (cfr. rapporto di contro-osservazioni 22 aprile 2008, invero laconico, nella misura in cui nemmeno specifica di che tipo di segnaletica si tratta).

 

                                 4.     Il ricorrente non contesta di per sé la fattispecie ravvisata dall’autorità di primo grado, ma si giustifica con il fatto di aver accompagnato la moglie __________, grande invalida, la quale è al beneficio di un valido “contrassegno di parcheggio per persone disabili” (accluso in fotocopia con il gravame).

 

                                         Nelle osservazioni al rapporto di contravvenzione, egli specificava inoltre che:

 

                                         “(…) tutti i parcheggi, invalidi e non, erano occupati.

                                         Era sera, pioveva, mia moglie si muove solo su sedia a rotelle.

                                         Ho parcheggiato nel parcheggio per auto elettriche non essendoci altro parcheggio a disposizione.

                                         Non trovo giusto, date le circostanze, pagare una contravvenzione oltre a quella che devo pagare tutti i giorni (sono l’accompagnatore 24/24 ore di mia moglie che non è autosufficiente)”.

 

                                 5.     A norma dell’art. 20a cpv. 1 lett. a ONC le persone disabili e coloro che le trasportano possono godere delle seguenti facilitazioni di parcheggio se sono in possesso di un “Contrassegno di parcheggio per persone disabili” (allegato 3 n. 2 OSStr):

                                         a.    parcheggiare per due ore al massimo in aree con un segnale o una demarcazione indicante il divieto di parcheggio; devono comunque essere sempre osservate le limitazioni di parcheggio di cui all’articolo 19 capoversi 2–4;

                                         b.    parcheggiare per sei ore al massimo oltre il tempo consentito;

                                         c.    parcheggiare per due ore al massimo nelle zone d’incontro, anche al di fuori delle aree contrassegnate dagli appositi segnali o demarcazioni; nelle zone pedonali vale la stessa autorizzazione a condizione che siano consentite eccezioni al divieto d’accesso alla zona.

 

                                         Il cpv. 4 del medesimo articolo, stabilisce che il contrassegno di parcheggio per persone disabili, insieme al disco orario (allegato 3 n. 1 OSStr), va apposto in modo ben visibile dietro il parabrezza del veicolo.

 

                                 6.     In concreto, va subito detto che lo stallo occupato dal ricorrente non è tra quelli suscettibili di beneficiare di facilitazioni di parcheggio, poiché la segnaletica in loco non configura un divieto di parcheggio in generale, bensì codifica una prerogativa a favore di una determinata categoria di veicoli, ad esclusione di tutte le altre. Ne segue che l’insorgente non poteva immobilizzare il suo veicolo su detto parcheggio riservato, per suo stesso dire, ad autovetture elettriche (con conseguente facoltà di usufruire dell’apposito impianto di ricarica).

 

                                         Quand’anche ciò fosse stato possibile, va osservato che il ricorrente non ha mai preteso di aver esposto il contrassegno (né tanto meno il disco orario), limitandosi a produrlo in sede di gravame a comprova del fatto che fungeva da accompagnatore di una persona invalida. L’infrazione risulterebbe pertanto consumata per il solo fatto che egli non ha ottemperato alle formalità esatte dalla legge per potersi avvalere delle facilitazioni di cui all’art. 20a ONC; tali formalità – la cui inosservanza è pure punita con una multa – sono volte a consentire i controlli da parte della polizia, nel rispetto del principio della legalità e della parità di trattamento.

                                         In definitiva, l’insorgente non evoca circostanze né adduce giustificazioni che consentano a questo giudice di scostarsi dalla decisione impugnata.

 

                                 7.     La multa inflitta (già contenuta) è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

 

                                         Il ricorso va pertanto respinto e la decisione impugnata confermata.

                                         L’esito del gravame imporrebbe di prelevare oneri processuali per l’odierno giudizio (art. 15 LPContr). Vista la particolarità della fattispecie, questo giudice ritiene nondimeno di poter – in via del tutto eccezionale – soprassedere al prelievo degli stessi.

 

per questi motivi,                visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 79 cpv. 1, 1bis e 1ter OSStr; 1 segg. LPContr;

 

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.

 

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese.

 

                                 3.     Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

Il presidente:                                                                            La segretaria:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).