Incarto n.
30.2008.146

15251/803

Bellinzona

21 dicembre 2009

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 17 giugno 2008 presentato da

 

 

RI 1,

 

contro

 

la decisione 6 giugno 2008 n. 15251/803 emessa dalla CRTE 1

 

viste                                  le osservazioni 30 giugno 2008 presentate dalla CRTE 1,;

 

                                         letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto                             in fatto

 

                                 A.     La CRTE 1 con decisione 6 giugno 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 250.‑, oltre alla tassa di giustizia di fr. 60.‑ e alle spese di fr. 70.‑, per i seguenti motivi:

 

                                         "Alla guida della vettura TI __________ eseguiva una manovra di svolta a sinistra collidendo con un motoveicolo sopraggiungente da tergo in fase di sorpasso”.

 

                                         Fatti accertati il 20 marzo 2008 in territorio di __________.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 34 cpv. 3 e 90 cifra 1 LCStr.

 

                                 B.     Contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

 

                                 C.     La CRTE 1 con osservazioni 30 giugno 2008 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

 

 

considerato                      in diritto

 

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.

 

                                 2.     Giusta l’art. 34 cpv. 3 LCStr, il conducente che vuole cambiare direzione di marcia, ad esempio per voltare, sorpassare, mettersi in preselezione, passare da una corsia a un’altra, deve badare ai veicoli che giungono in senso inverso e a quelli che seguono.

 

                                         Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).

 

                                 3.     La CRTE 1 rimprovera alla multata – in applicazione delle predette norme – di aver eseguito una manovra di svolta a sinistra, collidendo con un motoveicolo sopraggiungente da tergo in fase di sorpasso.

 

                                         La decisione impugnata trae origine dal rapporto di polizia 16 aprile 2008, dal quale risulta la seguente dinamica:

 

                                         “(…) __________ circolava su via __________, proveniente da __________ e diretta verso __________, a velocità ridotta in quanto incolonnata.

                                         All’altezza dei parcheggi della banca __________, intendeva svoltare a sinistra. In fase di svolta entrava in collisione con il centauro __________ che procedeva nella stessa direzione di marcia ma si trovava in posizione di sorpasso nella colonna dei veicoli.

                                         __________ ha dichiarato di non aver notato il sopraggiungere del centauro malgrado avesse guardato lo specchietto, inoltre di aver esposto regolarmente l’indicatore di cambiamento di direzione.

                                         __________ ha invece dichiarato di non aver notato l’indicatore di selezione se non all’ultimo momento e di trovarsi in sorpasso unicamente a velocità ridotta.

                                         Il teste Lopes dal canto suo non è stato in grado di affermare se l’indicatore fosse stato inserito e nemmeno quantificare una velocità inerente il centauro (…)” (cfr. informazioni complementari, pag. 4).

 

                                 4.     La ricorrente contesta l’addebito mossole, ascrivendo, in sostanza, l’intera responsabilità dell’accaduto al co-protagonista e meglio asserendo quanto segue:

                                         “(…) Giunta all’altezza della banca praticamente ero ferma per svoltare a sinistra. Dopo aver inserito l’indicatore di direzione, ho notato che dietro di me uno scooter e varie macchine erano ferme e allora decisi di cominciare la manovra di svolta. In quel momento quan[d]o ero quasi completamente nel posteggio, dopo aver finito la manovra, ho avuto una forte collisione con un altro scooter che non so neanche da dove venisse e soprattutto a che velocità andasse. Ero già quasi con tutta la vettura nel posteggio (vedi foto macchina) ma dato che lo scooter sopraggiungeva ad alta velocità non ha fatto in tempo a frenare. (…) Quan[d]o sono scesa il Sig. __________ è venuto verso di me, stava bene, e mi ha subito detto di non chiamare la Polizia, che era colpa sua e che avrebbe pagato lui tutti i danni e la cosa più importante che la freccia l’aveva vista, ma purtroppo all’ultimo momento”. (cfr. ricorso 17 giugno 2008, pag. 1)

 

                                         L’insorgente sostiene che dalle fotografie scattate dal perito della sua compagnia assicurativa (prodotte con il gravame) si noti come la collisione sia avvenuta quando aveva già praticamente terminato la manovra. Precisa inoltre che lungo quella strada vige un divieto di sorpasso, che il sig. __________ non ha rispettato, nonostante effettui quel percorso tutti i giorni per recarsi al lavoro.

 

                                 5.     Va subito detto che la questione qui in esame riguarda esclusivamente la conformità o meno del comportamento della ricorrente all’obbligo previsto dall’art. 34 cpv. 3 LCStr.

 

                                         Questa disposizione prevede che il conducente intenzionato a cambiare la direzione di marcia, ad esempio per voltare, sorpassare, mettersi in preselezione, passare da una corsia di marcia all’altra, deve badare ai veicoli che seguono. La segnalazione con l’indicatore di direzione, come rettamente considerato dall’autorità di prime cure, non svincola infatti il conducente dall’obbligo di usare la necessaria prudenza (art. 39 cpv. 2 LCStr).

                                         Secondo dottrina e giurisprudenza l'obbligo di badare ai veicoli che seguono sancito dall'art. 34 cpv. 3 LCStr deve essere inteso nel senso di “non metterli in pericolo”, specie quando questi sono in fase di sorpasso (cfr. sentenza 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003, consid. 3.2.1; Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Losanna 1996, n. 3.1 e 3.2 ad art. 34 LCStr). Le precauzioni che il conducente deve prendere al fine di evitare pericoli agli utenti che lo seguono, sono determinate dalle circostanze particolari. In effetti ogni modifica della direzione di marcia crea un pericolo supplementare per cui si impone una prudenza accresciuta. Di regola è sufficiente uno sguardo nello specchietto retrovisore. Il conducente di un veicolo che intende sorpassare o svoltare a sinistra non ha soltanto l’obbligo di segnalare con l’apposito dispositivo la sua intenzione di effettuare il cambiamento di direzione ma è anche tenuto, in principio, a dare la precedenza all’altro veicolo che, sopraggiungendo da tergo, già si prepari al sorpasso o abbia iniziato la manovra di sorpasso per proseguire nella stessa direzione (DTF 6P.137/2003 del 7 gennaio 2004, consid. 4.3 con riferimenti).

                                 6.     In concreto, durante il verbale di interrogatorio 20 marzo 2008 l’insorgente ha così descritto la sua manovra:

                                         “(…) Giunta all’altezza della banca __________ era mia intenzione svoltare a sinistra onde immettermi nel parcheggio. Vi era una colonna in movimento in quanto vi era traffico. Per cui, pochi metri, prima di iniziare la manovra di svolta, inserivo l’indicatore di direzione sinistro e dopo aver guardato nello specchietto retrovisore sx [sinistro] ho notato uno scooter dietro la mia vettura. Notando così la strada libera ho iniziato la manovra di svolta. Percorsi alcuni metri e giunta quasi alla fine della corsia di contromano, la mia vettura veniva collisa da uno scooter. In un primo momento ero convinta che, lo scooter che mi aveva colliso, fosse quello che avevo notato in precedenza, invece era un altro che proveniva nella mia stessa direzione e che si trovava in fase di sorpasso. Il centauro dello scooter, dopo avermi colliso, cercava di rimanere in piedi entrando nel parcheggio ma in seguito rovinava leggermente al suolo. In sostanza la collisione avveniva di striscio tra i 2 veicoli con la fiancata sinistra del mio veicolo, contro la fiancata destra dello scooter (…)”. (cfr. verbale pag. 1 e 2)

 

                                         Il co-protagonista, dal canto suo, ha asserito quanto segue:

                                         “Preciso che portavo il casco di protezione allacciato avevo le luci anabbaglianti accese. Mentre percorrevo via __________ a__________ siccome vi era un po’ [di] traffico le vetture che mi precedevano viaggiavano a circa 30 km/h. Per tale motivo dopo aver controllato che dalla direzione opposta non sopraggiungesse nessuno [m]i sono spostato leggermente sulla corsia opposta per superare tali veicoli. Durante questa manovra circolavo a circa 35 – 40 km/h. Così facendo ho superato 2 – 3 veicoli senza alcun problema. Giunto nelle vicinanze del centro __________ ho notato una vettura di colore nero. Da parte mia come ho fatto precedentemente volevo superarla sulla sinistra. Quando ormai mi trovavo all’altezza della ruota posteriore di tale veicolo, ho notato che lo stesso svoltava a sinistra tagliandomi la strada. In quel frangente ho notato che la macchina aveva inserito l’indicatore di direzione a sinistra posto sulla fiancata. Tengo a precisare che quando mi trovavo dietro alla vettura nessun indicatore era stato esposto. Per tale motivo io sorpassavo. Come detto quando mi trovavo praticamente affianco alla macchina la stessa svoltava a sinistra, così facendo entravo in collisione con la vettura. L’urto è avvenuto con la fiancata destra del mio motoveicolo e la portiera posteriore della macchina (…)”. (cfr. verbale __________, pag. 1 e 2)

 

                                         In quanto al verbale di interrogatorio del testimone __________, egli dichiara che:

                                         “(…) percorrevo via __________ in direzione di __________. Viaggiavo a circa 25 – 30 km/h e seguivo la vettura che avevo dinnanzi a me, trattasi di una __________ di colore nero. Preciso che avevo circa una decina di metri di distanza da tale veicolo. Giunti all’altezza della banca credito svizzero tutto ad un tratto ho notato che uno scooter che proveniva da tergo urtava lateralmente la vettura dinnanzi a me che stava svoltando a sinistra (…)”. (cfr. verbale pag. 1)

 

                                 7.     Orbene, al di là della segnalazione o meno della manovra di svolta, balza subito agli occhi il fatto che l’insorgente, nonostante abbia asserito di aver guardato nello specchietto laterale sinistro, non abbia visto il centauro, per di più con le luci anabbaglianti accese, sorpassare dapprima 2-3 veicoli in colonna e da ultimo lo scooter condotto dal teste.

                                         Dalle dichiarazioni del co-protagonista, come pure dal punto d’impatto e dal tipo di collisione, è possibile ritenere che allorquando la ricorrente si apprestava a svoltare, egli si trovava affiancato (“ormai all’altezza della ruota posteriore”); appare quindi evidente che l’accorgimento della ricorrente era tardivo, poiché, come ribadito anche in sede di gravame, ha guardato a tergo solamente dopo aver inserito l’indicatore, per cui nell’imminenza della svolta, (“Dopo aver inserito l’indicatore di direzione, ho notato che dietro di me...”), ciò che non le consentiva di adeguarsi tempestivamente a quanto stava succedendo. Altrimenti detto, qualora l’insorgente avesse controllato il traffico da tergo prima di segnalare la manovra, avrebbe senz’altro potuto scorgere il centauro superare lo scooter che circolava dietro di lei a una decina di metri di distanza (sorpasso che anche a una velocità di 50 km/h avrebbe richiesto diversi secondi) e accingersi a sorpassarla a sua volta, a maggior ragione date le buone condizioni di visibilità e la conformazione della strada, caratterizzata da un rettifilo. Del resto, ella non è stata in grado di spiegare per quali altri motivi non avrebbe potuto scorgere il motociclo, limitandosi ad avanzare ipotesi diverse, dalla scarsa visuale alla velocità eccessiva. In proposito, è interessante rilevare che all’atto di spiegare, dal suo punto di vista, i motivi per cui lo scooter l’ha collisa, ella ha risposto che: “non me lo spiego”, avanzando successivamente la seguente delucidazione: “perché il centauro prima di venirmi addosso ha sorpassato lo scooter che mi seguiva e sicuramente non aveva visuale” (cfr. verbale pag. 2). Solo nelle successive comparse scritte ella ha accennato a una presunta velocità eccessiva del centauro – della quale non vi è riscontro agli atti, non fosse che per le conseguenze dell’incidente, che sarebbero con ogni verosimiglianza state ben più gravi – alludendo addirittura, nel gravame, a un possibile stato di ebrietà dello stesso (condizione che difficilmente può essere esclusa a priori dagli agenti per l’orario in cui è avvenuto il sinistro).

                                        

                                         Neppure sovviene alla tesi dell’insorgente il fatto che il teste non abbia visto sopraggiungere il co-protagonista; invero egli non ha saputo fornire elementi utili per il giudizio, se non confermare che l’urto è avvenuto lateralmente (egli peraltro stava guardando in avanti e non aveva intenzione di svoltare). Il tipo di urto, di striscio, attestato dalle dichiarazioni delle parti, come pure dalle fotografie prodotte dall’insorgente, esclude per altro che ella avesse praticamente concluso la sua manovra di svolta e che si trovasse quasi completamente nel posteggio. Aggiungasi, ancorché ininfluente ai fini del giudizio sullo specifico rimprovero che le viene mosso, che il fatto di aver inserito l’indicatore solo pochi metri prima di iniziare la svolta (manovra intrapresa senza arrestare la corsa del veicolo), induce a credere che la segnalazione non fosse tempestiva. È abbastanza sintomatico che il teste non abbia ricordato la sua segnalazione.

                                         Al di là delle considerazioni che precedono, occorre concludere che se la ricorrente avesse verificato il traffico proveniente da tergo prima di segnalare il cambiamento di direzione (gesto come detto intempestivo), ella avrebbe senz’altro potuto notare il motoveicolo che si accingeva a superarla, desistere dalla manovra di svolta ed evitare – in ultima analisi – la collisione.

 

                                 8.     Per quanto attiene al sorpasso effettuato dal centauro in dispregio della segnaletica vigente (che per quanto consta a questo giudice è valevole al massimo fino alla fine della prossima intersezione; art. 16 cpv. 2 OSStr), va ricordato che sebbene il conducente intenzionato a svoltare a sinistra che si è posto correttamente verso l’asse della carreggiata e ha azionato l’indicatore di direzione può di regola presumere - senza essere tenuto a prestare nuovamente attenzione al traffico che lo segue nel momento in cui volta - che nessun utente della strada lo sorpasserà illecitamente sulla sinistra, ciò non lo esime tuttavia dai suoi doveri di prudenza, segnatamente dall’obbligo di badare al traffico retrostante prima di porsi nel centro della carreggiata e azionare l’indicatore di direzione (cfr. DTF 125 IV 83).

                                   

                                         Ad ogni buon conto, a prescindere dall’effettiva colpa del centauro, giova ricordare che in materia penale ognuno risponde delle proprie azioni e omissioni, sicché l’eventuale comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa. Non esiste infatti in questo ambito compensazione delle colpe (cfr. Tribunale federale, sentenza 6P.137/2003 del 7 gennaio 2004, cons. 2.5).

                                         Ne consegue che non spetta al giudice penale stabilire il grado di responsabilità di più conducenti coinvolti in un incidente della circolazione: tale compito appartiene semmai al giudice civile eventualmente incaricato di dirimere possibili litigi fra gli interessati e le rispettive assicurazioni.

 

                                         Visto quanto precede, questo giudice perviene al solido convincimento che l’interessata abbia effettivamente trasgredito la norma della circolazione enunciata nella decisione impugnata.

 

                                 9.     La multa inflitta, che tiene per altro conto delle giustificazioni addotte dall’insorgente, risulta confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

 

                                         Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

 

 

per questi motivi,                visti gli art. 34 cpv. 3 e 90 cifra 1 LCStr; 1 segg. LPContr;

 

 

 

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

 

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico della ricorrente.

 

                                 3.     Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

Il presidente:                                                                            La segretaria:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).