Incarto n.
30.2008.14

08 20003/902

Bellinzona

23 aprile 2009

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 24 gennaio 2008 presentato da

 

 

RI 1,

 

contro

 

la decisione 18 gennaio 2008 n. 08 20003 / 902 emessa dalla CRTE 1

 

viste                                  le osservazioni 12 febbraio 2008 presentate dalla CRTE 1,;

 

                                         letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto                             in fatto

 

                                 A.     La CRTE 1 con decisione 18 gennaio 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 280.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 60.- e alle spese di fr. 20.-, per aver coltivato 8 piante di canapa senza notificarle all’Ufficio dei permessi della Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona.

 

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 13 e 15 LCan; 1, 3 e 4 RLCan.

 

                                 B.     Contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

 

                                 C.     La CRTE 1, con osservazioni 12 febbraio 2008, propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

 

considerato                      in diritto

 

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.

 

                                 2.     Per l’art. 13 cpv. 1 LCan la coltivazione della canapa all’interno e all’esterno è subordinata a un obbligo di notifica preventivo e annuale all’Autorità competente e deve rispettare i disposti dell’Ordinanza federale sulle sementi e i tuberi-seme del 7 dicembre 1998.

 

                                         Conformemente all’art. 3 cpv. 1 RLCan la notifica dell’inizio della coltivazione deve essere inoltrata all’Ufficio dei permessi e alla Polizia cantonale con almeno 30 giorni di anticipo dalle persone fisiche o dai responsabili delle persone giuridiche che coltivano o raccolgono canapa.

 

                                         Le contravvenzioni alla legge e al regolamento sono punite con la multa sino a fr. 100'000.- (art. 15 cpv. 1 LCan).

 

                                 3.     La CRTE 1 rimprovera al multato - in applicazione delle predette disposizioni – di aver coltivato 8 piantine di canapa senza previamente notificarle all’Ufficio dei permessi.

 

                                 4.     Il ricorrente, ammettendo pacificamente l’avvenuta coltivazione – venuta alla luce a seguito di un’intervista da lui rilasciata a una nota emittente televisiva privata nel giardino di casa sua a mo’ di provocazione nei confronti della magistratura ticinese, rea, a suo dire, di eseguire del terrorismo mediatico (come riferito durante il verbale di interrogatorio 30 ottobre 2007, pag. 2/4) –, contesta l’addebito mossogli, poiché ritiene che il suo comportamento era lecito. In sostanza, egli invoca l’art. 13 cpv. 5 LCan, il quale prevede l’esonero dall’obbligo di notifica per la “coltivazione di singole piantine in circostanze che escludono ogni intento commerciale” (che corrisponderebbe, secondo il suo libero apprezzamento, a 7 o 8 piante: “mettiamo pure un limite di 7 o 8”).

                                         In particolare, egli insiste sul fatto che:

                                         “La quantità di piante da me prodotta (8 coltivate e 3 raccolte) non dà certamente adito a pensare che ne volessi fare un uso commerciale e quindi l’accusa non ha senso. La prova che non ho destinato (e che non destinerò) detta canapa ad un uso stupefacente sono i sacchetti profumati, contenenti tutto il raccolto essicato (comunemente chiamato marijuana), che ho sparso un po’ dappertutto nella casa con lo scopo di rilasciare il profumo che, francamente, a me piace molto (…)” (cfr. ricorso, prima pagina).

                                         Egli si duole poi fra le righe, anticipando un’argomentazione che intenderebbe sollevare di fronte a eventuali istanze superiori, dell’incostituzionalità della legislazione cantonale sulla canapa.

 

                                 5.     Preliminarmente va detto che la magistratura – inutilmente criticata dal qui ricorrente e per di più con toni insolenti che poco si addicono a questa sede – non ha formalizzato alcun decreto di accusa. Il Procuratore pubblico incaricato ha infatti ritenuto che non vi fossero sufficienti indizi di reato per giustificare un intervento dell’autorità penale, trasmettendo l’incarto alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione per quanto eventualmente di sua competenza (cfr. scritto 26 settembre 2007 agli atti).

 

                                         È altresì d’uopo rilevare che la canapa sativa (nei limiti dei disposti dell’Ordinanza sulle sementi del 7 dicembre 1998), è coltivabile senza alcuna restrizione, ma è soggetta a notifica preventiva. Il legislatore cantonale ha così voluto garantire – in attesa della modifica legislativa a livello federale, analogamente a quanto avviene in altri Cantoni – un controllo delle coltivazioni di canapa da parte delle autorità a seguito del fiorire dei cosiddetti “canapai” (cfr. Messaggio n. 4981 del Consiglio di Stato del 22 febbraio 2000 e messaggio aggiuntivo del 25 maggio 2002; Rapporto di maggioranza del 5 giugno 2002 e rapporto di minoranza del 19 giugno 2002).

                                         In siffatte evenienze, la legislazione cantonale rispetta il principio della preminenza del diritto federale, limitandosi a sottoporre ad autorizzazione la vendita al dettaglio di canapa (senza che ciò leda la libertà economica dei singoli individui), rispettivamente all’obbligo di notifica la coltivazione, a prescindere dallo scopo per la quale la canapa è coltivata.

 

                                 6.     Ciò posto, si rileva che in concreto non è contestato che le piantine non fossero destinate a un uso commerciale; si pone tuttavia la questione di determinare la portata e la definizione del termine “singole piantine” che giustifica l’esonero dall’obbligo di notifica.

                                         In proposito, l’autorità di prime cure, anche se a una mera interpretazione letterale il termine sembrerebbe riferirsi a una piantina presa per sé stessa, ha reputato adeguato fissare un limite massimo di tre piantine, oltre al quale richiedere l’adempimento di tale obbligo.

                                         La questione di sapere se per “singole piantine” si debba intendere piantine coltivate singolarmente da più persone in luoghi diversi o in senso estensivo – come fatto dall’autorità di prima istanza – alcune piantine fino a un massimo di tre coltivate da una sola persona, può qui essere lasciata indecisa, poiché a mente di questo giudice il numero di 8 non può in ogni caso rientrare nel concetto di singole piantine. Infatti, quand’anche si volesse ammettere l’interpretazione estensiva il numero fissato dalla Sezione dei permessi e dell’immigrazione appare come il massimo tollerabile per rispettare gli scopi perseguiti dal legislatore cantonale di cui si è detto sopra.

 

                                         L’insorgente ha ritenuto, a torto, che il limite entro il quale il coltivatore è esonerato dall’obbligo di notifica potesse essere di 7 o 8 piantine, proclamando la liceità del suo comportamento. Si configura pertanto un errore sull’illiceità (nel senso dell’art. 21 CP). Secondo costante giurisprudenza il fatto di ignorare il carattere illecito di un dato comportamento è indispensabile ma non sufficiente per poter beneficiare dell'errore di diritto: l'agente deve aver avuto anche delle "ragioni sufficienti" per credere di agire nella legalità (sentenza 6S.428/2006 del 27 novembre 2006, consid. 3.1; 6S.46/2002 del 24 maggio 2002, consid. 3b/bb; giurisprudenza che mantiene la sua validità anche dopo l’entrata in vigore della nuova parte generale del Codice penale).

                                         In altre parole, egli non deve aver mancato all'obbligo imposto dalle circostanze nonché dalla sua situazione personale, di assicurarsi che aveva il diritto di agire come ha fatto. Se l’errore era evitabile il giudice attenua la pena (art. 21 seconda frase CP).

 

                                         Ora, al di là del fatto che ci si chiede se l’errore in cui è caduto l’insorgente, a prima vista molto cognito della legislazione in materia, possa essere ritenuto credibile, è comunque pacifico che se egli si fosse sincerato sulle possibilità di coltivare le piantine di canapa avrebbe senz’altro potuto evitare di incorrere in una contravvenzione, bastando per questo una semplice telefonata all’autorità preposta. Di conseguenza, considerato che l’errore era manifestamente evitabile, egli non può esimersi da ogni e qualsiasi responsabilità, ma si giustifica unicamente procedere alla riduzione della multa.

 

                                         Quo alla commisurazione della stessa, questo giudice ritiene che un importo di fr. 200.- sia confacentemente proporzionato alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurato al grado di colpa e contenuto nei limiti concessi dalla legge.

 

                                 7.     Il ricorso va pertanto accolto nella misura che precede e la multa ridotta a
fr. 200.-, con conseguente adeguamento degli oneri di primo grado.

                                         L’esito del gravame induce a prelevare tasse e spese di giustizia ridotte (art. 15 LPContr).

 

 

per questi motivi,                visti gli art. 13 e 15 LCan; 1, 3 e 4 RLCan; 1 segg. LPContr;

 

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è inflitta una multa di fr. 200.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr. 10.-.

 

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 50.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

 

                                 3.     Intimazione a:

 

 

 

 

 

Il presidente:                                                                            La segretaria:

 

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).