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Incarto
n. 17682/809 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Presidente della Pretura penale |
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Marco Kraushaar |
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sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 2 luglio 2008 presentato da
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RI 1, |
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contro |
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la decisione 27 giugno 2008 n. 17682/809 emessa dalla CRTE 1 |
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. La CRTE 1 con decisione 27 giugno 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 40.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per i seguenti motivi:
"Ha posteggiato il veicolo TI __________ fuori dai posti delimitati”.
Fatti accertati il 7 marzo 2008 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 79 cpv. 1, 1bis e 1ter OSStr.
B. Contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone in sostanza l'annullamento.
considerato in diritto
1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.
2. Per l’art. 27 cpv. 1 LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia.
A norma dell’art. 79 OSStr i posti di parcheggio possono essere delimitati ovunque sia necessario creare un ordine di parcheggio particolare a complemento della segnaletica (cpv. 1). Questi sono delimitati da linee ininterrotte. Al posto della linea ininterrotta può essere effettuata una demarcazione parziale. La demarcazione è bianca, per i posti nella «Zona blu» è blu e per i posti a disposizione di una determinata categoria di persone è gialla. I posti di parcheggio bianchi o blu possono anche essere contraddistinti da un rivestimento particolare che si distingua chiaramente dal resto della carreggiata (cpv. 1bis). Laddove i posti di parcheggio sono delimitati, i veicoli possono parcheggiare soltanto entro questi posti (cpv. 1ter prima frase).
Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr). Anche la negligenza è punibile (art. 100 cifra 1 LCStr).
Per il parcheggio – fino a due ore – fuori dei posti delimitati o fuori di un rivestimento particolare che si distingue chiaramente dal resto della carreggiata, l’allegato 1 all’Ordinanza concernente le multe disciplinari (OMD; RS 741.031) commina una sanzione pecuniaria di fr. 40.- (infrazione n. 252 lett. a).
3. La CRTE 1 rimprovera alla multata – in applicazione delle predette disposizioni – di aver parcheggiato fuori dai posti delimitati, e meglio presso il parcheggio del __________ a __________.
L’infrazione è stata accertata da un agente della Polizia comunale di __________.
4. L’insorgente non contesta di per sé l’accertamento dell’agente denunciante, ma si oppone nondimeno alla multa, per i seguenti motivi:
“1. Non ritengo di aver commesso una infrazione nell’aver lasciato la vettura in quel luogo del parcheggio del mercato coperto di __________ perché il cartello di divieto di sosta faceva riferimento solo alla data del 16.03.08 (faccio notare che la contravvenzione è datata 07.03.08)
2. La contravvenzione la considero un sopruso da parte dell’agente __________.
3. Non ho potuto presentare le mie osservazioni in occasione della prima contestazione perché rimasi assente dal mio domicilio per circa 2 mesi e mezzo” (cfr. ricorso 2 luglio 2008).
Ella si duole infine di un’errata indicazione dell’orario dell’infrazione, asserendo di aver posteggiato verso le 15.30 e non, come riportato sull’avviso di contravvenzione, alle 17.25, orario del suo arrivo in polizia per chiedere le motivazioni della multa. Orbene, quand’anche si trattasse di un’imprecisione, si osserva che la stessa, oltre a non inficiare l’accertamento dell’agente – di per sé non contestato dall’insorgente – altro non fa che confermare il fatto che il parcheggio è durato meno di due ore, come in concreto rimproveratole.
5. In merito alla mancata presentazione di osservazioni al rapporto di contravvenzione (di per sé ascrivibile alla ricorrente, che poteva attendersi di ricevere comunicazioni sulla procedura in corso), si precisa che ciò non ha comunque pregiudicato la sua posizione. In effetti, l’inoltro di eventuali osservazioni nell’ambito della procedura ordinaria costituisce una facoltà conferita dalla legge all’interessato a garanzia del suo diritto di essere sentito e non già un obbligo; pure prevista dalla legge è l’aggiunta di tasse e spese in caso di soccombenza, ciò che avviene quindi a prescindere dall’utilizzo della predetta prerogativa.
6. Nel merito, va detto che l’addebito mosso all’insorgente risulta fondato e invero neppure contestato. L’insorgente insiste infatti nel sostenere che il divieto di parcheggio collocato sul cancello accanto al quale ha posteggiato non era ancora in vigore. Tuttavia, non le viene rimproverato di aver parcheggiato in luogo in cui è segnalato un qualsivoglia divieto di parcheggio, bensì fuori dai posti delimitati, che in concreto sono demarcati con sagomati di colore rossiccio, perfettamente visibili, come si evince dalla documentazione fotografica agli atti.
Le ulteriori circostanze evocate nel gravame, ovvero che il punto in cui ha posteggiato era l’unico spazio libero e che non dava fastidio a nessuno, non sono liberatorie. In ogni caso, l’insorgente non può ascrivere all’agente – intervenuto sul posto per adempiere i suoi compiti – responsabilità che in realtà sono ascrivibili a una sua mera negligenza. Del resto, è sintomatico il fatto che ella stessa ammette di aver posteggiato in un “luogo infelice”.
In definitiva, l’insorgente non evoca circostanza né adduce giustificazioni che consentano a questo giudice di scostarsi dalla decisione impugnata.
7. A giusta ragione la CRTE 1 ha inflitto al ricorrente una multa di fr. 40.-, pari alla sanzione prevista dall’allegato 1 all’OMD per siffatto genere d’infrazione (n. 252 lett. a), aumentata dalle tasse e spese previste dalla legge in sede di procedura ordinaria.
Il ricorso – infondato – deve pertanto essere respinto, seguito da tasse e spese (art. 15 LPContr).
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 79 cpv. 1, 1bis e 1ter OSStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico della ricorrente.
3. Intimazione a:
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Il presidente: la segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).